Decreto cautelare 24 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 04/05/2026, n. 8009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8009 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03564/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2026, proposto da EY EL LD, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
OL Generale D’Italia A Istanbul, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio del 22.01.2026, protocollo n. 20250037594 (cfr. all. 1);
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento di diniego impugnato dalla ricorrente risulta motivato sul presupposto per cui le risorse finanziarie presentate dalla studentessa sarebbero insufficienti a coprire le sue spese di sostentamento in Italia e le tasse universitarie per il corso di studi prescelto;
Rilevato che l’interessata ha dimostrato l’assenza del predetto presupposto, atteso che risulta prova documentale che le tasse universitarie sono state già pagate (cfr. all. 14 del ricorso introduttivo) e la stessa è titolare di risorse economiche superiori ai limiti di legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto ai fini del riesame, con conseguente annullamento del diniego impugnato e contestuale ordine all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nel rispetto di quanto affermato nell’odierno dictum , nonché tenendo conto della ulteriore documentazione eventualmente divenuta disponibile;
Considerato, infine, di compensare le spese di lite data la peculiarità della vicenda e l’ingente quantitativo di istanze che il OL deve quotidianamente esaminare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ON, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AR LI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR LI | MA ON |
IL SEGRETARIO