Art. 1.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.
Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
((Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali))
I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 1976, n.72 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' elevato a lire 4.100 miliardi."
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.
Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 .
Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
((Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali))
I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 1976, n.72 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' elevato a lire 4.100 miliardi."