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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 02/04/2025 da:
C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
SCORDO ROBERTA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
OM IA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da ordinanza resa in data 05/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che per l'udienza di prima comparizione fissata in modalità “cartolare” per il giorno 04/11/2025, e per il tramite Parte_1 Controparte_1 dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo modificativo delle condizioni economiche inerenti al divorzio pronunciato da questo Tribunale con sentenza n. 978/2018, emessa il 19/04/2018 e pubblicata il 26/04/2018, con la quale era stato posto a carico di il versamento di un assegno divorzile di euro Parte_1
1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Le condizioni oggetto di accordo venivano recepite integralmente dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il Tribunale valuta positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative. Infatti, l'assegno divorzile una tantum convenuto ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare del tutto equo e congruo in relazione alla durata del matrimonio e alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla trattazione della causa.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 978/2018, pubblicata il
24/04/2018, così decide:
- dà atto che il signor , in luogo dell'assegno divorzile periodico, Parte_1 si obbliga a versare a titolo di una tantum alla signora Parte_2 che accetta, la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila). Tale somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità: € 15.000,00 alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte e le restanti € 60.000,00 in n.
5 rate mensili di € 12.000,00 cadauna da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a decorrere da dicembre 2025. Le parti convengono che l'assegno periodico mensile verrà versato da parte del Sig. sino al mese di novembre del corrente Parte_1 anno;
2 - prende atto che gli ex coniugi espressamente convengono che con i predetti accordi hanno definitivamente risolto i loro intercorrenti rapporti economici e al buon fine di quanto convenuto con le conclusioni congiunte si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a che pretendere a nessun titolo e ragione in virtù dell'intercorso rapporto matrimoniale;
- le spese legali sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
CA OD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 02/04/2025 da:
C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
SCORDO ROBERTA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
OM IA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da ordinanza resa in data 05/11/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che per l'udienza di prima comparizione fissata in modalità “cartolare” per il giorno 04/11/2025, e per il tramite Parte_1 Controparte_1 dei loro difensori, davano atto di aver raggiunto un accordo modificativo delle condizioni economiche inerenti al divorzio pronunciato da questo Tribunale con sentenza n. 978/2018, emessa il 19/04/2018 e pubblicata il 26/04/2018, con la quale era stato posto a carico di il versamento di un assegno divorzile di euro Parte_1
1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Le condizioni oggetto di accordo venivano recepite integralmente dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il Tribunale valuta positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative. Infatti, l'assegno divorzile una tantum convenuto ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare del tutto equo e congruo in relazione alla durata del matrimonio e alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla trattazione della causa.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 978/2018, pubblicata il
24/04/2018, così decide:
- dà atto che il signor , in luogo dell'assegno divorzile periodico, Parte_1 si obbliga a versare a titolo di una tantum alla signora Parte_2 che accetta, la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila). Tale somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità: € 15.000,00 alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte e le restanti € 60.000,00 in n.
5 rate mensili di € 12.000,00 cadauna da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a decorrere da dicembre 2025. Le parti convengono che l'assegno periodico mensile verrà versato da parte del Sig. sino al mese di novembre del corrente Parte_1 anno;
2 - prende atto che gli ex coniugi espressamente convengono che con i predetti accordi hanno definitivamente risolto i loro intercorrenti rapporti economici e al buon fine di quanto convenuto con le conclusioni congiunte si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a che pretendere a nessun titolo e ragione in virtù dell'intercorso rapporto matrimoniale;
- le spese legali sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
CA OD
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