CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2024, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 1713 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia, resa dal Tribunale di Matera in esito a giudizio abbreviato, che ha dichiarato CH IC responsabile del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., perché, in violazione di norme del codice della strada, cagionava il decesso di PE RI NI e lesioni personali gravi a RR Eustachio, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, nei termini descritti nel capo di imputazione. L'imputata è stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, con liquidazione rimessa al giudice civile, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata che deduce violazione dell'art. 589-bis e mancanza di motivazione. La difesa ripropone le argomentazioni che avevano sostenuto l'atto di appello, relative a ciascuno degli elementi posti a base della decisione di colpevolezza (le dichiarazioni del ON, le testimonianze, la consulenza tecnica del pubblico ministero), insistendo per una ricostruzione alternativa dei fatti secondo cui i pedoni sarebbero caduti da soli. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 11/10/23, è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Mario De Marco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano, come nel caso di specie, sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine l'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro 2 disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, 1996, Clarke, Rv. 203428). Le doglianze, riproposte in questa sede, si appalesano altresì generiche, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nornna dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inamnnissibilità della innpugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la corretta disamina del compendio probatorio operato dal Tribunale di Matera, fondato sulle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti - tutte univocamente convergenti quanto alla dinamica dell'incidente e alle condizioni degli investiti -, sulle dichiarazioni della stessa imputata (che dichiarava di non averli visti, con ciò comprovando, a detta del primo Giudice, che era disattenta al momento in cui effettuava la svolta repentina), sulle conclusioni del consulente del pubblico ministero, sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, ON EU, ritenute del tutto attendibili. Rispetto a tale solida piattaforma probatoria, la sentenza impugnata osserva che le nnere discrasie evidenziate nell'atto di appello tra le dichiarazioni rese dalle persone sentite in indagini, nonché le prospettazioni difensive volte a fornire una diversa ricostruzione dell'accaduto, «senza un concreto fondamento e senza un effettivo riscontro tecnico e probatorio, non rappresentano... utili dati ed elementi in grado di offrire spunti per un giudizio di rivisitazione in senso critico del ragionamento e delle argomentazioni», sulla cui base è stata pronunciata la condanna. 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 1713 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia, resa dal Tribunale di Matera in esito a giudizio abbreviato, che ha dichiarato CH IC responsabile del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen., perché, in violazione di norme del codice della strada, cagionava il decesso di PE RI NI e lesioni personali gravi a RR Eustachio, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, nei termini descritti nel capo di imputazione. L'imputata è stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, con liquidazione rimessa al giudice civile, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputata che deduce violazione dell'art. 589-bis e mancanza di motivazione. La difesa ripropone le argomentazioni che avevano sostenuto l'atto di appello, relative a ciascuno degli elementi posti a base della decisione di colpevolezza (le dichiarazioni del ON, le testimonianze, la consulenza tecnica del pubblico ministero), insistendo per una ricostruzione alternativa dei fatti secondo cui i pedoni sarebbero caduti da soli. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 11/10/23, è pervenuta memoria di replica del difensore dell'imputato, avv. Mario De Marco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano, come nel caso di specie, sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine l'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro 2 disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, 1996, Clarke, Rv. 203428). Le doglianze, riproposte in questa sede, si appalesano altresì generiche, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nornna dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inamnnissibilità della innpugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la corretta disamina del compendio probatorio operato dal Tribunale di Matera, fondato sulle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti - tutte univocamente convergenti quanto alla dinamica dell'incidente e alle condizioni degli investiti -, sulle dichiarazioni della stessa imputata (che dichiarava di non averli visti, con ciò comprovando, a detta del primo Giudice, che era disattenta al momento in cui effettuava la svolta repentina), sulle conclusioni del consulente del pubblico ministero, sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, ON EU, ritenute del tutto attendibili. Rispetto a tale solida piattaforma probatoria, la sentenza impugnata osserva che le nnere discrasie evidenziate nell'atto di appello tra le dichiarazioni rese dalle persone sentite in indagini, nonché le prospettazioni difensive volte a fornire una diversa ricostruzione dell'accaduto, «senza un concreto fondamento e senza un effettivo riscontro tecnico e probatorio, non rappresentano... utili dati ed elementi in grado di offrire spunti per un giudizio di rivisitazione in senso critico del ragionamento e delle argomentazioni», sulla cui base è stata pronunciata la condanna. 3 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte