Art. 3.
All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.