Articolo 613 ter del Codice penale
Articolo 613 bisArticolo 593 ter
Versione
18 luglio 2017
Art. 613-ter.

(( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).)) ((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni))
Entrata in vigore il 18 luglio 2017
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