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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1.srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426753 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di accertamento emesso per non avere adempiuto alla Dichiarazione Tributi e al pagamento della tassa TA.RI e TEFA , per il periodo dal 2019 al 2023 in relazione alla seguente unità immobiliare, sita in Roma Indirizzo_1 , a lei intestata:
1)Cat. C/01- Dati catastali_1.
Eccepiva:
a) che l' unità immobiliare in questione non è suscettibili di tassazione in quanto non utilizzata ed utilizzabile essendo del tutto priva di arredi e delle necessari servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas , telefonia ,nonché di autorizzazione amministrativa, con conseguente inattitudine a produrre rifiuti;
b) Non il comune può tra l'altro pretendere che il contribuente fornisca prova della effettiva mancanza dei requisiti di tassabilità, per obiettivi e comprensibili motivi in quanto non materialmente documentare qualcosa che non esiste, cioè che gli immobili oggetto di tassazione non sono forniti di allaccio ai servizi di energia elettrica, riscaldamento etc, sprovvista di arredi. Si costituiva tardivamente il comune lamentando sia il difetto di prova della inagibilità assoluta del bene che, comunque, l'omessa dichiarazione preventiva di volersi avvalere della esenzione.
Con memoria depositata il 12.1.2026 il ricorrente produceva fotografie.
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
In via preliminare difetta nel caso di specie la dichiarazione preventiva di volersi avvalere della esenzione, atto necessario che consente all'ente impositore di venire a conoscenza della situazione e di effettuare i controlli necessari.
Nel merito, le deduzioni di parte ricorrente sono sfornite di prova;
atteso che opera una presunzione semplice di utilizzabilità di un immobile esistente sul territorio, grava su parte ricorrente provare che detto immobile sia del tutto ed oggettivamente inidoneo all'uso (ad esempio a mezzo di perizia di parte).
Le fotografie allegate alla memoria del 12.1.2026 sono inutilizzabili perché avrebbero dovuto essere allegate al ricorso iniziale ovvero essere prodotte non oltre venti giorni prima dell'udienza. In ogni caso vale ricordare che:
- L'immobile chiuso, ma astrattamente agibile e fruibile (anche solo per deposito, custodia, sporadica permanenza), rimane idoneo a generare rifiuti (polveri, imballaggi, scarti minimi), integrando il presupposto del tributo;
- Che al contrario la non debenza del tributo può dipendere solo: i) Da Inagibilità/inabitabilità accertata (ordinanza o certificazione tecnica comunale;
relazione asseverata di grave degrado, cantiere strutturale, danni che impediscono l'uso); j) Da mancanza strutturale e non temporanea dei servizi essenziali (disallaccio fisico e definitivo alle reti e non mera sospensione contrattuale), tale da rendere impossibile la permanenza o anche il deposito ordinario;
k) Chiusura coattiva o sigilli che impediscono l'accesso e qualsiasi fruizione. La questione della categoria catastale utilizzata dal comune nell'avviso di accertamento non è stata dedotta, nel ricorso introduttivo, quale motivo di impugnazione e dunque il collegio non è chiamato a darvi risposta. Spese compensate.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
ER IL
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1.srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426753 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 srl impugna l'Avviso di accertamento emesso per non avere adempiuto alla Dichiarazione Tributi e al pagamento della tassa TA.RI e TEFA , per il periodo dal 2019 al 2023 in relazione alla seguente unità immobiliare, sita in Roma Indirizzo_1 , a lei intestata:
1)Cat. C/01- Dati catastali_1.
Eccepiva:
a) che l' unità immobiliare in questione non è suscettibili di tassazione in quanto non utilizzata ed utilizzabile essendo del tutto priva di arredi e delle necessari servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas , telefonia ,nonché di autorizzazione amministrativa, con conseguente inattitudine a produrre rifiuti;
b) Non il comune può tra l'altro pretendere che il contribuente fornisca prova della effettiva mancanza dei requisiti di tassabilità, per obiettivi e comprensibili motivi in quanto non materialmente documentare qualcosa che non esiste, cioè che gli immobili oggetto di tassazione non sono forniti di allaccio ai servizi di energia elettrica, riscaldamento etc, sprovvista di arredi. Si costituiva tardivamente il comune lamentando sia il difetto di prova della inagibilità assoluta del bene che, comunque, l'omessa dichiarazione preventiva di volersi avvalere della esenzione.
Con memoria depositata il 12.1.2026 il ricorrente produceva fotografie.
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
In via preliminare difetta nel caso di specie la dichiarazione preventiva di volersi avvalere della esenzione, atto necessario che consente all'ente impositore di venire a conoscenza della situazione e di effettuare i controlli necessari.
Nel merito, le deduzioni di parte ricorrente sono sfornite di prova;
atteso che opera una presunzione semplice di utilizzabilità di un immobile esistente sul territorio, grava su parte ricorrente provare che detto immobile sia del tutto ed oggettivamente inidoneo all'uso (ad esempio a mezzo di perizia di parte).
Le fotografie allegate alla memoria del 12.1.2026 sono inutilizzabili perché avrebbero dovuto essere allegate al ricorso iniziale ovvero essere prodotte non oltre venti giorni prima dell'udienza. In ogni caso vale ricordare che:
- L'immobile chiuso, ma astrattamente agibile e fruibile (anche solo per deposito, custodia, sporadica permanenza), rimane idoneo a generare rifiuti (polveri, imballaggi, scarti minimi), integrando il presupposto del tributo;
- Che al contrario la non debenza del tributo può dipendere solo: i) Da Inagibilità/inabitabilità accertata (ordinanza o certificazione tecnica comunale;
relazione asseverata di grave degrado, cantiere strutturale, danni che impediscono l'uso); j) Da mancanza strutturale e non temporanea dei servizi essenziali (disallaccio fisico e definitivo alle reti e non mera sospensione contrattuale), tale da rendere impossibile la permanenza o anche il deposito ordinario;
k) Chiusura coattiva o sigilli che impediscono l'accesso e qualsiasi fruizione. La questione della categoria catastale utilizzata dal comune nell'avviso di accertamento non è stata dedotta, nel ricorso introduttivo, quale motivo di impugnazione e dunque il collegio non è chiamato a darvi risposta. Spese compensate.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
ER IL