Art. 5.
Contro la liquidazione dell'indennita' compiuta dall'Intendenza di finanza, puo' essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il tesoro.
Contro la liquidazione dell'indennita' compiuta dall'Intendenza di finanza, puo' essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il tesoro.