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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1156/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AB TA, EL
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3318/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242692 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242691 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242689 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242690 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.11.2024 sono stati notificati al ricorrente quattro avvisi di accertamento e precisamente: avviso di accertamento n. 242692 per tardivo versamento IMU 2019; avviso di accertamento n. 242691 per insufficiente versamento IMU 2020; avviso di accertamento n. 242689 per omesso versamento IMU 2021; avviso di accertamento n. 242690 per insufficiente versamento IMU 2022, per un importo complessivo di euro 84.777,65. Tutti riguardano l'immobile sito a Roma alla Indirizzo_1 P.T. – Cat. Catasto C1, ovvero per l'immobile sito a Roma alla Indirizzo_1 P.T. – Cat. Catasto C1.
Il ricorrente afferma di essere proprietario dei suddetti immobili, che versano in uno stato di evidente fatiscenza. Lo stato di degrado strutturale, unito alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria, rende l'immobile non utilizzabile per la funzione originaria, configurando una condizione di inagibilità ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è applicabile la disciplina di cui all'art. 13, co. 3, lett. b), D.L. n. 201/2011, la quale prevede che i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. All'uopo allega tre relazioni tecniche a sostegno delle proprie tesi.
Eccepisce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il difetto e carenza di motivazione. La violazione dei principi del giusto procedimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa. La violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione amministrativa.
Roma Capitale contro deduce che l'agevolazione prevista dall'art. 13, co. 3, lett. b) del D.L. n.201/2011 non
è automatica, in quanto, come prevede anche con proprio Regolamento, il proprietario dell'unità immobiliare dichiarata inagibile deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status con una dichiarazione che, nel caso in esame, non risulta.
Infine, la parte resistente eccepisce che l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente, avendo reso edotta il ricorrente dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, applicando l'art. 7 della L.
n. 212/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU, è stata verificata a carico del ricorrente, per le annualità 2019-2020-2022 un'imposta dovuta per insufficiente/tardivo versamento e per l'annualità 2021 un'imposta dovuta per omesso versamento relativamente alle unità immobiliari accertate. Pertanto, in data
07.11.2024, ha notificato gli avvisi di accertamento IMU n. 242692 (IMU 2019), n. 242691 (IMU 2020), n.
242689 (IMU 2021), n. 242690 (IMU 2022). Tali avvisi si riferiscono all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1
e 20 P.T., Cat. Cat. C1.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso i suddetti avvisi eccependo la mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i suddetti fabbricati, che afferma essere inagibili o inabitabili, e la carenza di motivazione. Preliminarmente, la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è inammissibile per mancanza dei requisiti normativi richiesti.
Relativamente all'eccezione di riduzione del tributo per immobili inagibili, tale contestazione è priva di fondamento. Occorre evidenziare che il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012,
è intervenuto sulla disciplina dell'IMU, apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n.
16/2012 concernono la previsione di una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Detta agevolazione non è automatica in quanto il proprietario dell'unità immobiliare deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status.
Di conseguenza, non è sufficiente che il fabbricato risulti inagibile o inabitabile, dovendo concorrere la duplice circostanza rappresentata, da un lato, dall'avvenuta manifestazione al Comune di tale situazione e dall'altro dalla non utilizzazione, in concreto, del bene interessato.
Roma Capitale, nel suo regolamento, ha disciplinato tale fattispecie specificando che “l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva…”.
Nel caso de quo, la perizia, quale atto prodromico alla concessione dell'agevolazione, doveva essere redatta dall'ufficio tecnico comunale su istanza di parte ovvero poteva essere depositata a corredo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che però non è stata presentata.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sancito che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo che è un onere formale che non può essere superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
D'altra parte, l'agevolazione non è automatica e non consegue ex se al mero stato di fatto della inagibilità
o inabitabilità dell'immobile, ma richiede, per poter dispiegare i suoi effetti, un accertamento da parte dell'autorità competente, alla quale spetta per legge la verifica (susseguente alla formale dichiarazione del contribuente) con la conseguente formale conferma dell'agibilità o meno del fabbricato.
E' priva di fondamento anche l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto esso risulta esaustivamente motivato, poiché in esso l'ente impositore ha fornito le indicazioni afferenti il soggetto passivo, gli immobili ed il relativo valore, il periodo d'imposta, la violazione commessa e le relative sanzioni ed interessi. Di ciò costituisce conferma il contenuto del ricorso introduttivo che denota la piena conoscenza delle ragioni alla base della pretesa in capo al ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma
Capitale liquidate in € 2.000,00
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AB TA, EL
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3318/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242692 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242691 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242689 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 242690 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.11.2024 sono stati notificati al ricorrente quattro avvisi di accertamento e precisamente: avviso di accertamento n. 242692 per tardivo versamento IMU 2019; avviso di accertamento n. 242691 per insufficiente versamento IMU 2020; avviso di accertamento n. 242689 per omesso versamento IMU 2021; avviso di accertamento n. 242690 per insufficiente versamento IMU 2022, per un importo complessivo di euro 84.777,65. Tutti riguardano l'immobile sito a Roma alla Indirizzo_1 P.T. – Cat. Catasto C1, ovvero per l'immobile sito a Roma alla Indirizzo_1 P.T. – Cat. Catasto C1.
Il ricorrente afferma di essere proprietario dei suddetti immobili, che versano in uno stato di evidente fatiscenza. Lo stato di degrado strutturale, unito alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria, rende l'immobile non utilizzabile per la funzione originaria, configurando una condizione di inagibilità ai sensi della normativa vigente. Pertanto, è applicabile la disciplina di cui all'art. 13, co. 3, lett. b), D.L. n. 201/2011, la quale prevede che i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. All'uopo allega tre relazioni tecniche a sostegno delle proprie tesi.
Eccepisce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Il difetto e carenza di motivazione. La violazione dei principi del giusto procedimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa. La violazione dei principi di economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza dell'azione amministrativa.
Roma Capitale contro deduce che l'agevolazione prevista dall'art. 13, co. 3, lett. b) del D.L. n.201/2011 non
è automatica, in quanto, come prevede anche con proprio Regolamento, il proprietario dell'unità immobiliare dichiarata inagibile deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status con una dichiarazione che, nel caso in esame, non risulta.
Infine, la parte resistente eccepisce che l'atto impugnato contiene una motivazione più che sufficiente, avendo reso edotta il ricorrente dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, applicando l'art. 7 della L.
n. 212/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU, è stata verificata a carico del ricorrente, per le annualità 2019-2020-2022 un'imposta dovuta per insufficiente/tardivo versamento e per l'annualità 2021 un'imposta dovuta per omesso versamento relativamente alle unità immobiliari accertate. Pertanto, in data
07.11.2024, ha notificato gli avvisi di accertamento IMU n. 242692 (IMU 2019), n. 242691 (IMU 2020), n.
242689 (IMU 2021), n. 242690 (IMU 2022). Tali avvisi si riferiscono all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1
e 20 P.T., Cat. Cat. C1.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso i suddetti avvisi eccependo la mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i suddetti fabbricati, che afferma essere inagibili o inabitabili, e la carenza di motivazione. Preliminarmente, la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è inammissibile per mancanza dei requisiti normativi richiesti.
Relativamente all'eccezione di riduzione del tributo per immobili inagibili, tale contestazione è priva di fondamento. Occorre evidenziare che il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012,
è intervenuto sulla disciplina dell'IMU, apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n.
16/2012 concernono la previsione di una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Detta agevolazione non è automatica in quanto il proprietario dell'unità immobiliare deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status.
Di conseguenza, non è sufficiente che il fabbricato risulti inagibile o inabitabile, dovendo concorrere la duplice circostanza rappresentata, da un lato, dall'avvenuta manifestazione al Comune di tale situazione e dall'altro dalla non utilizzazione, in concreto, del bene interessato.
Roma Capitale, nel suo regolamento, ha disciplinato tale fattispecie specificando che “l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva…”.
Nel caso de quo, la perizia, quale atto prodromico alla concessione dell'agevolazione, doveva essere redatta dall'ufficio tecnico comunale su istanza di parte ovvero poteva essere depositata a corredo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che però non è stata presentata.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sancito che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo che è un onere formale che non può essere superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
D'altra parte, l'agevolazione non è automatica e non consegue ex se al mero stato di fatto della inagibilità
o inabitabilità dell'immobile, ma richiede, per poter dispiegare i suoi effetti, un accertamento da parte dell'autorità competente, alla quale spetta per legge la verifica (susseguente alla formale dichiarazione del contribuente) con la conseguente formale conferma dell'agibilità o meno del fabbricato.
E' priva di fondamento anche l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto esso risulta esaustivamente motivato, poiché in esso l'ente impositore ha fornito le indicazioni afferenti il soggetto passivo, gli immobili ed il relativo valore, il periodo d'imposta, la violazione commessa e le relative sanzioni ed interessi. Di ciò costituisce conferma il contenuto del ricorso introduttivo che denota la piena conoscenza delle ragioni alla base della pretesa in capo al ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma
Capitale liquidate in € 2.000,00