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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5195/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5195/2025 R.G. vertente tra C.F. ), nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
AN IO (MI), Via Davide Campari n. 3, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio di Matteo e Costanza Gargano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 17, giusta procura in atti;
e (C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
07.09.1967, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Pietro Mascagni n.7, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali reciproci e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue: a trasferisce alla moglie, che accetta, la propria quota Parte_1 Parte_2 di proprietà dell'immobile sito in Sesto AN IO (MI), Via Davide Campari 3/A, T, Edificio 1, Scala A, Piano 8, noto alle parti e censito, salvo errori ed omissioni, al NCEU del Comune di Sesto AN IO (MI) come segue: Foglio 10, Particella 302, Subalterno 35, Categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani. Il tutto come meglio descritto e individuato nella visura e nell'atto di compravendita allegati (cfr.doc.10,11). Il trasferimento di cui sopra viene effettuato nello stato di fatto in cui l'immobile si trova e comprende tutti i beni mobili e gli arredi di cui è composta l'unità immobiliare che rimarranno di proprietà esclusiva della signora fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4; Parte_2
b trasferisce alla moglie, che accetta, la propria quota Parte_1 Parte_2 di proprietà dell'immobile (box) sito in Sesto AN IO (MI), Via Davide Campari 3/9, Piano S3, noto alle parti e censito, salvo errori ed omissioni, al NCEU del Comune di Sesto AN IO (MI) come segue: Foglio 10, Particella 302, Subalterno 260, Categoria C/6, classe 6, consistenza 28mq. Immobile anch'esso meglio descritto e individuato nella visura e nell'atto di compravendita sopra citati e allegati (cfr.doc.10,11 cit.). 3. A fronte del trasferimento di cui al punto 2 a) e b) che precede nonché a titolo di integrazione e conguaglio, saldo e stralcio di ogni pretesa, anche vantanda, del Signor in merito Parte_1 all'immobile, ai beni e agli arredi ivi contenuti, la Signora si impegna a versare, al Signor Parte_2 che accetta, l'importo omnicomprensivo di € 97.500,00 Parte_1
(novantasettemilacinquecento/00), da versarsi, a mezzo assegno circolare o bonifico immediato, contestualmente al rogito che verrà effettuato presso il Notaio scelto dalla signora entro 90 Parte_2 giorni dal deposito della sentenza di separazione e per effetto del quale la signora si accollerà Parte_2 il mutuo ipotecario cointestato gravante sui predetti immobili, come indicato in premessa con liberazione del Signor da ogni debenza, vincolo, peso e obbligo di sorta al riguardo, salvo per Parte_1 eventuali rate e spese pregresse. Le spese per il trasferimento di cui al punto 2 a) e b) saranno a carico della Signora così come ogni altro onere e imposta conseguenti. Parte_2
4. Il signor dà atto di aver già rilasciato l'immobile di cui al punto 2 a) che precede e di Parte_1 aver già prelevato i suoi beni ed effetti personali ad eccezione dei seguenti beni che verranno consegnati al signor. entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, con modalità da concordare tra le parti Pt_1
e contestualmente alla riconsegna alla signora della e-bike nota alle parti: televisore Samsung Parte_2
Modello UE49MU8000 (numero di serie ), 2 sistemi Bose Cinemate 1SR (1 Speaker C.F._3 array, 1 Acoustimass module), 4 sedie sala da pranzo, 2 penne MontBlanc, 1 lampada Flos Arco, oltre alle attrezzature moto e sub di sua proprietà depositate nel box doppio di cui al punto 2 b) che precede, segnatamente: capi abbigliamento tecnici da moto, attrezzature subacquee e relativo contenitore.
5. Le parti danno atto che i predetti trasferimenti di natura immobiliare come riportati ai punti 2 e 3 che precedono costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che in relazione ad essi sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 per cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
6. Le parti si impegnano ad espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata ai trasferimenti di cui al punto 2 che precede ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati, rilasciare dichiarazioni di conformità a norme e leggi, rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente. 7. Il conto corrente cointestato n. 80478 presso Agenzia 050 Banco BPM verrà chiuso dai contitolari contestualmente all'erogazione del nuovo mutuo con spese a carico di entrambi i coniugi anche per quanto attiene la cassetta di sicurezza e i bancomat ivi appoggiati nonché il libretto assegni. L'eventuale saldo a credito residuo rimarrà nella disponibilità della Signora Parte_2 8. Il signor entro 30 giorni dalla pronuncia di separazione, si obbliga a liberare da ogni Parte_1 vincolo, peso e obbligo di sorta la signora dalla fideiussione prestata a Parte_2
Banco BPM con il contratto di mutuo del 21.12.2011 rogato dal Notaio di Sesto S. IO, Per_1 rep. 112303, racc. 22032, all'art. 14. Tale obbligo riveste carattere essenziale ed il mancato adempimento costituisce clausola risolutiva espressa per i trasferimenti immobiliari di cui al punto 2 che precede.
9. A decorrere dal mese di agosto 2025 le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative agli immobili oggetto di trasferimento da parte del signor in favore della signora nonché Pt_1 Parte_2 le relative rate di mutuo rimarranno a carico esclusivo della signora che manleva Parte_2 espressamente il signor da ogni debenza al riguardo, con espresso riferimento solo alle rate e alle Pt_1 spese maturate successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Il signor dichiara e attesta che Pt_1 alla data odierna non vi sono pendenze, arretrati o insoluti. Il presente impegno è condizionato all'effettivo trasferimento a favore della Signora della Parte_2 quota di proprietà del Signor secondo i punti 2 e 3 che precedono nonché all'esatto Parte_1 adempimento di tutte le formalità connesse.
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, tutte le questioni economiche e patrimoniali, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi previsti e concordati nel presente atto.
11. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cinisello Balsamo il 15 ottobre 1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, anno 1994, n. 241, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5195/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cinisello Balsamo il 15 ottobre 1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, anno 1994, n. 241, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5195/2025 R.G. vertente tra C.F. ), nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
AN IO (MI), Via Davide Campari n. 3, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio di Matteo e Costanza Gargano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 17, giusta procura in atti;
e (C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
07.09.1967, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Pietro Mascagni n.7, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali reciproci e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue: a trasferisce alla moglie, che accetta, la propria quota Parte_1 Parte_2 di proprietà dell'immobile sito in Sesto AN IO (MI), Via Davide Campari 3/A, T, Edificio 1, Scala A, Piano 8, noto alle parti e censito, salvo errori ed omissioni, al NCEU del Comune di Sesto AN IO (MI) come segue: Foglio 10, Particella 302, Subalterno 35, Categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani. Il tutto come meglio descritto e individuato nella visura e nell'atto di compravendita allegati (cfr.doc.10,11). Il trasferimento di cui sopra viene effettuato nello stato di fatto in cui l'immobile si trova e comprende tutti i beni mobili e gli arredi di cui è composta l'unità immobiliare che rimarranno di proprietà esclusiva della signora fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4; Parte_2
b trasferisce alla moglie, che accetta, la propria quota Parte_1 Parte_2 di proprietà dell'immobile (box) sito in Sesto AN IO (MI), Via Davide Campari 3/9, Piano S3, noto alle parti e censito, salvo errori ed omissioni, al NCEU del Comune di Sesto AN IO (MI) come segue: Foglio 10, Particella 302, Subalterno 260, Categoria C/6, classe 6, consistenza 28mq. Immobile anch'esso meglio descritto e individuato nella visura e nell'atto di compravendita sopra citati e allegati (cfr.doc.10,11 cit.). 3. A fronte del trasferimento di cui al punto 2 a) e b) che precede nonché a titolo di integrazione e conguaglio, saldo e stralcio di ogni pretesa, anche vantanda, del Signor in merito Parte_1 all'immobile, ai beni e agli arredi ivi contenuti, la Signora si impegna a versare, al Signor Parte_2 che accetta, l'importo omnicomprensivo di € 97.500,00 Parte_1
(novantasettemilacinquecento/00), da versarsi, a mezzo assegno circolare o bonifico immediato, contestualmente al rogito che verrà effettuato presso il Notaio scelto dalla signora entro 90 Parte_2 giorni dal deposito della sentenza di separazione e per effetto del quale la signora si accollerà Parte_2 il mutuo ipotecario cointestato gravante sui predetti immobili, come indicato in premessa con liberazione del Signor da ogni debenza, vincolo, peso e obbligo di sorta al riguardo, salvo per Parte_1 eventuali rate e spese pregresse. Le spese per il trasferimento di cui al punto 2 a) e b) saranno a carico della Signora così come ogni altro onere e imposta conseguenti. Parte_2
4. Il signor dà atto di aver già rilasciato l'immobile di cui al punto 2 a) che precede e di Parte_1 aver già prelevato i suoi beni ed effetti personali ad eccezione dei seguenti beni che verranno consegnati al signor. entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, con modalità da concordare tra le parti Pt_1
e contestualmente alla riconsegna alla signora della e-bike nota alle parti: televisore Samsung Parte_2
Modello UE49MU8000 (numero di serie ), 2 sistemi Bose Cinemate 1SR (1 Speaker C.F._3 array, 1 Acoustimass module), 4 sedie sala da pranzo, 2 penne MontBlanc, 1 lampada Flos Arco, oltre alle attrezzature moto e sub di sua proprietà depositate nel box doppio di cui al punto 2 b) che precede, segnatamente: capi abbigliamento tecnici da moto, attrezzature subacquee e relativo contenitore.
5. Le parti danno atto che i predetti trasferimenti di natura immobiliare come riportati ai punti 2 e 3 che precedono costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che in relazione ad essi sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 per cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
6. Le parti si impegnano ad espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata ai trasferimenti di cui al punto 2 che precede ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati, rilasciare dichiarazioni di conformità a norme e leggi, rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente. 7. Il conto corrente cointestato n. 80478 presso Agenzia 050 Banco BPM verrà chiuso dai contitolari contestualmente all'erogazione del nuovo mutuo con spese a carico di entrambi i coniugi anche per quanto attiene la cassetta di sicurezza e i bancomat ivi appoggiati nonché il libretto assegni. L'eventuale saldo a credito residuo rimarrà nella disponibilità della Signora Parte_2 8. Il signor entro 30 giorni dalla pronuncia di separazione, si obbliga a liberare da ogni Parte_1 vincolo, peso e obbligo di sorta la signora dalla fideiussione prestata a Parte_2
Banco BPM con il contratto di mutuo del 21.12.2011 rogato dal Notaio di Sesto S. IO, Per_1 rep. 112303, racc. 22032, all'art. 14. Tale obbligo riveste carattere essenziale ed il mancato adempimento costituisce clausola risolutiva espressa per i trasferimenti immobiliari di cui al punto 2 che precede.
9. A decorrere dal mese di agosto 2025 le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative agli immobili oggetto di trasferimento da parte del signor in favore della signora nonché Pt_1 Parte_2 le relative rate di mutuo rimarranno a carico esclusivo della signora che manleva Parte_2 espressamente il signor da ogni debenza al riguardo, con espresso riferimento solo alle rate e alle Pt_1 spese maturate successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Il signor dichiara e attesta che Pt_1 alla data odierna non vi sono pendenze, arretrati o insoluti. Il presente impegno è condizionato all'effettivo trasferimento a favore della Signora della Parte_2 quota di proprietà del Signor secondo i punti 2 e 3 che precedono nonché all'esatto Parte_1 adempimento di tutte le formalità connesse.
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, tutte le questioni economiche e patrimoniali, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi previsti e concordati nel presente atto.
11. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cinisello Balsamo il 15 ottobre 1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, anno 1994, n. 241, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 novembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5195/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno celebrato matrimonio concordatario in Cinisello Balsamo il 15 ottobre 1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, anno 1994, n. 241, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi