Sentenza 12 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13015 del 2025, proposto da
RA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta RM5607473327 rilasciato in data 14.7.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso, notificato il 29.10.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha agito per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, inviata in data 9.9.2025, di fissazione della convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato;
- l’amministrazione resistente ha prodotto in giudizio il provvedimento, emesso in data 19.2.2025, di rigetto del nulla osta;
- pertanto, il ricorso sul silenzio, come da avviso dato alle parti all’udienza del 9.1.2026 ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | AN NG |
IL SEGRETARIO