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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to D'Onofrio Lisetta, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariateresa Nasso e Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc, nn° 37875/7313;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/11/2024, , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 570/2024 R.G.), chiedeva al giudicante di: “Accertare e dichiarare l'istante
1 invalido con decorrenza dalla data della domanda (29.12.2023) ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 19/03/2025, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta integrazione della CTU (dott.ssa ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 04.11.2025 e relativo all'odierno giudizio, che “Nel caso in esame a causa del complesso morboso diagnosticato, si comprende che la Rettocolite ulcerosa in fase infiammatoria, associata all'artrosi con moderate limitazioni funzionali determina un'invalidità pari al 75% con decorrenza Luglio 2025 e revisione del beneficio a luglio 2026”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina il diritto di al beneficio richiesto Parte_1
(assegno mensile di assistenza ex art. 13 L118/71) a decorrere dal luglio 2025. Orbene, la domanda merita accoglimento, per quanto di ragione, alla stregua delle valutazioni rese, in sede di integrazione alla ctu, dalla dott.ssa , le Per_2 cui conclusioni in questa sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante. Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo;
nulla sulle spese di CTU relativa alla presente fase, trattandosi di integrazione rientrante nell'incarico originario ( v. Cass. n. 21549/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a Parte_1
Camerota, il 12.03.1975] si trova, a far data dal Luglio 2025, nelle condizioni
2 sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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