Art. 2. 1. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.
Articolo 2 della Legge 3 maggio 1989, n. 170
Articolo 1Articolo 3
- Legge 3 maggio 1989, n. 170
Articolo 2 della Legge 3 maggio 1989, n. 170
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27 maggio 1989
27 maggio 1989
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