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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4953 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vanessa Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sestu nella via Gorizia n. 76 in favore della sig.ra , affinché continui ad abitarvi con i figli Controparte_1 minori.
Pers 3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 indicando quale residenza anagrafica dei minori quella materna, sita in Sestu, Via Gorizia n. 76 e autorizzando la sig.ra ad assumere le decisioni CP_1 urgenti per i minori relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
4) Determinare il diritto di visita dei figli minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
- il padre terrà con sé i figli minori in coincidenza del martedì e del giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale, e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo, nonché a settimane alterne nel weekend, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 fino all'ora di cena;
- secondo il principio dell'alternanza i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
infine, per le
Pag. 2 di 3 festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- le parti si obbligano entrambe a garantire la presenza dell'altro, in assenza di conflitto, in coincidenza dei compleanni dei minori, ed a garantire la presenza dei minori in occasione dei rispettivi compleanni, così come in occasione della festa del papà e della festa della mamma.
5) Determinare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli e una somma complessiva di € Persona_1 Persona_3
400,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concertate tra le parti e documentate.
6) Stabilire che la sig.ra percepisca l'intero assegno unico erogato CP_1 dall'INPS.
7) Dichiarare che nulla sia dovuto reciprocamente tra le parti, in quanto economicamente autonome.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4953 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vanessa Corpino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sestu nella via Gorizia n. 76 in favore della sig.ra , affinché continui ad abitarvi con i figli Controparte_1 minori.
Pers 3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 indicando quale residenza anagrafica dei minori quella materna, sita in Sestu, Via Gorizia n. 76 e autorizzando la sig.ra ad assumere le decisioni CP_1 urgenti per i minori relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
4) Determinare il diritto di visita dei figli minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
- il padre terrà con sé i figli minori in coincidenza del martedì e del giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale, e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo, nonché a settimane alterne nel weekend, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 fino all'ora di cena;
- secondo il principio dell'alternanza i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
infine, per le
Pag. 2 di 3 festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- le parti si obbligano entrambe a garantire la presenza dell'altro, in assenza di conflitto, in coincidenza dei compleanni dei minori, ed a garantire la presenza dei minori in occasione dei rispettivi compleanni, così come in occasione della festa del papà e della festa della mamma.
5) Determinare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento in favore dei figli e una somma complessiva di € Persona_1 Persona_3
400,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concertate tra le parti e documentate.
6) Stabilire che la sig.ra percepisca l'intero assegno unico erogato CP_1 dall'INPS.
7) Dichiarare che nulla sia dovuto reciprocamente tra le parti, in quanto economicamente autonome.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3