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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT MA AP ET
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
D'OL LE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LE Controparte_1
SE RO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua 2
Vetere con sentenza del 20/11/2023, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data .
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino in data
27/07/2019 da , nato il [...] in [...] Parte_1
MA AP ET (CE) e nata l'[...] in Controparte_1
NT MA AP ET (CE);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVELLINO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 63, Parte II, Serie A,
Anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo del g.i. come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 02.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT MA AP ET
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4174 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
D'OL LE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LE Controparte_1
SE RO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua 2
Vetere con sentenza del 20/11/2023, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data .
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino in data
27/07/2019 da , nato il [...] in [...] Parte_1
MA AP ET (CE) e nata l'[...] in Controparte_1
NT MA AP ET (CE);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVELLINO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 63, Parte II, Serie A,
Anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo del g.i. come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 02.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese