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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2177/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6832/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001645885000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Eccepisce la riferibilita' agli atti presupposti delle avvisi di ricevimento.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna intimazione di pagamento n. 09720259001645885000, notificata in data 20 marzo 2025, emessa dall'Agente della Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento anche di imposte e tasse IMU per complessivi Euro 12.974,67, in relazione a due avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Castelnuovo di Porto, Ufficio Tributi nel 2015 e nel 2016, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduce difetto di legittimazione passiva e chiama in causa l'ente impositore. Chiede in via subordinata, tenersi indenne dalla refusione delle spese processuali l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituisce in giudizio il comune di Castelnuovo di Porto, il quale conferma l'esigibilità del credito, specificando che gli avvisi di accertamento presupposti sono stati correttamente notificati alla società contribuente nei termini di prescrizione quinquennale. Produce relativa documentazione.
Con memorie conclusive il ricorrente contesta la riferibilità dell'atto presupposto delle avvisi di ricevimento, non essendo acquisito in atti l'avviso di spedizione, ma solo gli avvisi di ricevimento.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dagli atti prodotti dalle parti resistenti emerge che l'avviso di accertamento n. 000000000145, è notificato in data 8 gennaio 2021 con raccomandata n. 61786030973-3, relativamente all'IMU, anno di imposta 2015.
L'avviso di ricevimento in atti reca la firma del ricevente, che non è neppure contestata dal ricorrente.
Anche l'avviso di accertamento n. 000000000109, relativo a IMU 2016, è stato notificato con raccomandata n. 61786030974-4, è stato notificato in data 08/01/2021, essendo l'avviso di ricevimento firmato dal ricevente.
Emerge quindi dagli atti che gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 08/01/2021, come - si osserva - è anche indicato nell'atto impugnato, ove è indicato che la notifica dei due avvisi di accertamento
è stata effettuata in data 08/01/2021.
Ne segue che in data 08/01/2021 sono stati notificati atti prodromici, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in favore delle due parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MA AT AG OL AN RU
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6832/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001645885000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Eccepisce la riferibilita' agli atti presupposti delle avvisi di ricevimento.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugna intimazione di pagamento n. 09720259001645885000, notificata in data 20 marzo 2025, emessa dall'Agente della Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento anche di imposte e tasse IMU per complessivi Euro 12.974,67, in relazione a due avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Castelnuovo di Porto, Ufficio Tributi nel 2015 e nel 2016, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduce difetto di legittimazione passiva e chiama in causa l'ente impositore. Chiede in via subordinata, tenersi indenne dalla refusione delle spese processuali l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituisce in giudizio il comune di Castelnuovo di Porto, il quale conferma l'esigibilità del credito, specificando che gli avvisi di accertamento presupposti sono stati correttamente notificati alla società contribuente nei termini di prescrizione quinquennale. Produce relativa documentazione.
Con memorie conclusive il ricorrente contesta la riferibilità dell'atto presupposto delle avvisi di ricevimento, non essendo acquisito in atti l'avviso di spedizione, ma solo gli avvisi di ricevimento.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dagli atti prodotti dalle parti resistenti emerge che l'avviso di accertamento n. 000000000145, è notificato in data 8 gennaio 2021 con raccomandata n. 61786030973-3, relativamente all'IMU, anno di imposta 2015.
L'avviso di ricevimento in atti reca la firma del ricevente, che non è neppure contestata dal ricorrente.
Anche l'avviso di accertamento n. 000000000109, relativo a IMU 2016, è stato notificato con raccomandata n. 61786030974-4, è stato notificato in data 08/01/2021, essendo l'avviso di ricevimento firmato dal ricevente.
Emerge quindi dagli atti che gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data 08/01/2021, come - si osserva - è anche indicato nell'atto impugnato, ove è indicato che la notifica dei due avvisi di accertamento
è stata effettuata in data 08/01/2021.
Ne segue che in data 08/01/2021 sono stati notificati atti prodromici, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi in favore delle due parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
MA AT AG OL AN RU