TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
, attore, con l'Avv. Giorgio BORELLI, Parte_1 contro
, convenuta, con l'Avv. Francesca CACOPARDO, Controparte_1
e
Controparte_2 Controparte_3
, convenuta CONTUMACE;
[...] con l'intervento di
costituita a mezzo della mandataria Controparte_4
, con l'Avv. Maria GUALDI, CP_5
*** ha concluso come segue (nota dep. 3.01.2025): Parte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo, annullabile, inefficace e/o invalido l'atto di pignoramento immobiliare, proposto da per motivi di cui in Controparte_1 narrativa, limitatamente agli immobili conferiti nel Fondo Patrimoniale in Comune di Cavezzo (MO) catastalmente identificati al nuovo NCEU:
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 6 nat. A/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 11 nat. A/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 7 nat. C/6;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 10 nat. Ente comune;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 504 nat. D/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 458 nat. D/6;
- Catasto Terreni Foglio 32, mapp. 393;
- Catasto Terreni Foglio 32, mapp. 505; Accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alle parti Parte_1 convenute ad alcun titolo, anche per le spese del presente procedimento esecutivo in quanto invalido.
1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze, accessori, IVA, CPA e rimborso forfettario del presente giudizio, in favore dello scrivente procuratore che all'uopo si dichiara antistatario, chiedendosi l'aumento del 30% per inserimento dei collegamenti ipertestuali previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022 (conf. Appello Milano, 17 Luglio 2023 - Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29994 - pubb. 27/10/2023), e successive occorrende. In via istruttoria Si chiede che il Giudice ordini al creditore procedente la produzione delle delibere di autorizzazione ai finanziamenti, copia dei versamenti eseguiti (trattandosi di mutui, quindi di contratti reali, occorre anche che venga fornita la prova dei versamenti) in modo da acquisire la prova del fatto generatore delle obbligazioni. Si chiede che il Giudice ammetta prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Dica il teste se sia vero che il testo dei tre contratti di mutuo chirografario, che si rammostrano (cfr. doc. n 16, 17, 18), indica espressamente tra i casi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata destinazione del finanziamento agli scopi per cui è stato concesso;
2) Dica il teste se sia vero che le somme erogate con il mutuo chirografario n. 399695 del 29.7.2004, con il mutuo chirografario n. 428118 del 23.3.2006 e con il mutuo chirografo n. 16592 del 31.8.2006 alla società siano state destinate all'acquisto di macchinari per la stampa flessografica;
3) Dica il teste se sia vero che, come indicato nelle relazioni ai bilanci del 2004, 2005 e 2006, che si rammostrano (doc. n. 10), i macchinari per la stampa flessografica acquistati da con il CP_6 denaro erogato con i mutui chirografi n. 399695 del 29.7.2004, n. 428118 del 23.3.2006 e n. 16592 del 31.8.2006 sono stati locati alla controllata;
Controparte_7
4) Dica il teste se sia vero che parte del denaro erogato con i mutui chirografi n. 399695 del 29.7.2004, n. 428118 del 23.3.2006 e n. 16592 del 31.8.2006 sia stato utilizzato per l'acquisizione delle scorte delle materie prime necessarie per assicurare il corretto e continuo funzionamento degli impianti sui turni designati di come da CP_6 relazione sulla gestione 2006 che si rammostra (doc. n. 11);
5) Dica il teste se sia vero che nei tre esercizi immediatamente successivi alla erogazione dei tre mutui chirografari (2004, 2005 e 2006) i soci hanno deliberato di destinare il 5% degli utili a riserva legale ed il residuo a riserva straordinaria come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 9, 10, 11, 12);
6) Dica il teste se sia vero che la gestione 2007 ha risentito di una grave crisi del settore ed il bilancio che si rammostra (doc. n. 12), si è chiuso in perdita;
7) Dice il teste se sia vero che dopo aver ricercato partner commerciali per arginare detta crisi, la è stata ceduta ad un soggetto che CP_6 si è rivelato un truffatore (e che per tale reato è stato condannato);
8) Dica il teste se sia vero che nella contabilità della società
, poi fallita, ci sia un sottoconto (o mastrino) intestato a CP_6 in cui sia annotata una posta creditoria per somme Parte_1 erogate dalla società al medesimo sig. ; Parte_1
9) Dica il teste se sia vero che la procedura abbia intrapreso un'azione civile o penale di condanna al pagamento di somme distratte dalla società ed erogate in favore di o di altri componenti della sua Parte_1 famiglia;
10) Dica il teste se sia vero che tali somme sono state erogate per beneficiare la famiglia di . Parte_1 Si indicano quali testimoni i sigg.: di Carpi, Testimone_1 Testimone_2 di Carpi, di Cavezzo, il Dott. di Carpi, Testimone_3 Testimone_4 Dott. di Reggio Emilia, Rag di Carpi, Testimone_5 Testimone_6 l'Avv. Cristina Severi di . CP_3
2 In alternativa a tali prove costituende si chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di seguente Controparte_8 capitolo:
“Giuri e giurando confermi che Ella nella sua qualità di legale rappresentante della è a conoscenza del fatto che i finanziamenti erogati Controparte_1 rispettivamente con il mutuo chirografario n. 399695 del 29.7.2004, con il mutuo chirografario n. 428118 del 23.3.2006 e con il mutuo chirografo n. 16592 del 31.8.2006 sono stati destinati da parte della società all'acquisto CP_6 di macchinari per la stampa flessografica. Giuri altresì e giurando affermi di essere stato a conoscenza che le somme di cui ai ricordati finanziamenti siano state utilizzate per scopi aziendali. Giuri altresì e giurando affermi che non ha avuto alcuna notizia che faccia pensare che le somme di cui ai ricordati finanziamenti siano stati utilizzati dal Sig. per sé o per la propria famiglia”. Parte_1
costituita a mezzo della mandataria Controparte_4 CP_5
, ha concluso come da nota depositata il 30.12.2024:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, previo rigetto delle domande formulate dall'attore nei confronti della parte Parte_1 convenuta diverse da quelle infra rassegnate, Controparte_4 1. accertare che il Fondo Patrimoniale costituito dai coniugi Parte_1
e con atto a ministro notaio del
[...] Parte_2 Persona_1 4.8.04 rep. 227140.19093, trascritto l'1.9.2004 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen., è opponibile a quale cessionaria Controparte_1 del credito ex Controparte_9 Controparte_10 ( ), per i motivi esposti in atti;
CP_11 2. conseguentemente dichiarare inammissibile il pignoramento immobiliare trascritto in data 21.10.2022 al n. 33822 reg. gen. e n. 23577 reg. part. a favore di e improcedibile l'esecuzione n. 229/2022 Controparte_1 R.G.E.I. pendente avanti il Tribunale di Modena, limitatamente ai beni conferiti nel suddetto fondo e precisamente: l'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Cavezzo al fg. 32 con i mappali: 52 sub. 6 – Via Cavour n. 248 – P.T.-1-2 – Cat. A.8 – Cl. 2 – vani 15 – Sup. Cat. mq 363 – R.C. euro 1.975,45; 52 sub. 11 – Via Cavour n. 248 – P.T.-1-2 – Cat. A.7 – Cl. 3 – vani 7,5 – Sup. Cat. mq 188 – R.C. euro 697,22; 52 sub. 7 – Via Cavour n. 248 – P.T. – Cat. C.6 – Cl. 8 – mq. 5 – Sup. Cat. mq 6 – R.C. euro 13,94; 52 sub. 10 (B.C.N.C.) identificante la corte comune ai subalterni 6, 7 e 11; e nel Catasto Terreni del Comune di Cavezzo al fg. 32 con il mappale: 393 – ha. 00.07.95 – – R.D. euro 13,70 – R.A. euro Pt_3 8,21 (identificante parte dell'area cortiliva) Con vittoria di spese nei confronti del creditore pignorante CP_1
, e nei confronti dell'attore per le domande formulate nei confronti di
[...] diverse da quelle rassegnate anche dalla Controparte_4 scrivente difesa.
con nota del 27.12.2024, ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Nel merito, in via principale: respingere l'opposizione ex adverso formulata.
***
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso azione esecutiva (n. 229/2022 RGEIMM Trib. Controparte_1
Modena) in danno di quale cessionaria del credito Parte_1 portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 962/2010 (RG
n. 2476/2010) emesso il 31 marzo 2010 dal Tribunale di MODENA (doc. 1 opponente;
pende giudizio di opposizione, ferma, allo stato,
l'esecutività del titolo: doc. 4 opponente).
2. con ricorso ex art. 615, 1° comma, c.p.c. al GE, ha Parte_1 promosso opposizione all'esecuzione, istando per la sospensione della procedura 229/2022 RGEIMM, evidenziando (circostanze non contestate tra le parti):
- di aver concesso fideiussione, anche omnibus (in data 19.02.2003: doc. 6 opposta), in favore della società ; Parte_4
- che il credito vantato dalla creditrice procedente derivava dalla stipulazione tra AP RL e Controparte_12
di tre finanziamenti (docc. 16,17,18
[...] opponente;
cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5 opposta): (i) mutuo chirografario n. 399695 del 29 luglio 2004 per l'importo complessivo di euro 700.000,00, garantito da fideiussione di pari valore, concessa da in pari data;
(ii) mutuo chirografario Pt_1
n. 428118 del 23.3.06 per l'importo complessivo di euro 750.000.00. garantito da fideiussione di pari valore, concessa in pari data;
(iii) mutuo chirografario n. 16592 del 31.8.06 dell'importo complessivo di euro 200.000,00;
- che il credito era stato destinato a “necessità finanziarie aziendali” (come evidenziano i documenti negoziali prodotti;
in tesi attorea: la provvista sarebbe stata impiegata per l'acquisto di macchinari poi concessi in locazioni alla società controllata
; Controparte_7
- che il pignoramento (trascritto ai RR.II. da RED SEA SPA in data
24.10.2022 al n. 33822/23577) era invalido e/o comunque inefficace in quanto:
o parte dei beni pignorati era oggetto di contratto preliminare di vendita in favore del coniuge promessa di Parte_2 vendita trascritta in data 8.2.2008 (al n. 25126/29117) e relativa agli immobili censti al NCEU del comune di CAVEZZO al
4 al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7 e foglio 32 p.lle 371 e 393, come da visure IP (doc. n. 8 OPPONENTE);
o i beni pignorati (tutti quelli già indicati, ad eccezione della particella 371) risultavano inoltre vincolati in fondo patrimoniale (trascritto in data 1.9.2004 n. 27383/17982 – doc. n. 5, doc. n. 6 opponente) opponibile all'attuale procedente;
infatti non avrebbe esperito azione CP_1 revocatoria (ex art. 2901 c.c.), né pignoramento revocatorio ex art. 2929bis c.c. avverso l'atto istitutivo del fondo patrimoniale;
siccome titolare di diritto di credito sorto per ragioni, note al creditore, estranee ai bisogni della famiglia del inoltre, non avrebbe potuto Pt_1 CP_1 aggredire i beni conferiti in fondo patrimoniale, ostando il divieto di cui all'art. 170 c.c.;
o difettava la continuità delle trascrizioni degli acquisti in capo all'esecutato, in relazione ai beni pignorati;
2.1 Il GE (ordinanza dep. 18.01.2024) rigettava l'istanza di sospensione formulata ex art. 624 c.p.c. e assegnava termine per l'introduzione del merito.
3. Ricevuta notificazione dell'atto di citazione, si è costituita la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Si è costituito altresì il creditore intervenuto
[...]
a mezzo della mandataria il quale, Controparte_4 CP_5 resosi cessionario di credito di a sua volta Controparte_13 cessionaria di sorgente dal decreto ingiuntivo n. CP_14
1755/2016 D.I. emesso dal Tribunale di Modena, per la somma di €
3.374.658.52 oltre accessori, nei confronti di
[...]
e del suo garante, . Controparte_15 Parte_1
4.1. Il creditore intervenuto ha chiesto, salvo il rigetto delle domande spiegate dall'opponente nei suoi confronti, l'accoglimento della opposizione all'esecuzione, evidenziando in fatto (circostanze non contestate) che:
- dall'elenco storico delle partecipazioni societarie del signor al giugno 2007 (doc.4), questi risultava essere stato Pt_1 socio e/o amministratore negli anni 2004/2006 di molteplici società
; Controparte_16 [...]
Controparte_17 Controparte_15
5 CP_18 Parte_4 Controparte_19
; ;
[...] Controparte_7
- in quegli anni, coincidenti con il periodo di insorgenza dell'obbligazione verso intratteneva rapporti CP_1 Pt_1 commerciali con numerosi istituti di credito;
rapporti finalizzati al finanziamento di plurime iniziative imprenditoriali;
4.2. Stando al creditore intervenuto, il procedente non CP_1 avrebbe quindi titolo per soddisfare le proprie pretese sui beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e Parte_1 con atto a ministro notaio del 4.8.2004 rep. Parte_2 Persona_1
227140.19093, trascritto l'1.9.2004 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen.; varrebbe il richiamo ad autorevole dottrina secondo cui, le obbligazioni inerenti ai bisogni famigliari sarebbero “quelle assunte per il sostentamento dei coniugi e dei figli o per le spese di educazione e istruzione della prole, nonché quelle collegate al soddisfacimento di esigenze anche di carattere più generico, purché funzionali alla vita della famiglia”…; anche le obbligazioni finalizzate a migliorare la capacità economica dei coniugi ma non le obbligazioni dettate da esigenze voluttuarie o speculative, quelle contratte per l'acquisto di beni personali di uno dei coniugi o quelle che, in generale, sono dettate da esigenze individualistiche e non meritevoli di tutela; risulterebbe quindi preclusa all'opposta la facoltà di procedere ad esecuzione forzata per le “le obbligazioni contratte per l'attività gestita da uno solo dei coniugi in forma societaria”.
4.3. Il conferimento dei beni pignorati in fondo patrimoniale, invece, sarebbe radicalmente inopponibile a a Controparte_4 mezzo della mandataria quale cessionaria del credito già di CP_5
avendo quest'ultima ottenuto la revoca del fondo ai sensi CP_14 dell'art. 2901 c.c. con sentenza del Tribunale di Modena n. 802/2016
(passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1094/2018, di inammissibilità, e dell'ordinanza n. 13432/20 del 28.11.2019, depositata il 01.07.2020 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da la sentenza del Tribunale di Modena n. 802/2016 è stata Parte_1 regolarmente annotata ai RRII in data 05.02.2021 ai n. 417 e 418 Reg.
Part.: cfr. docc. 10, 11, 12 e 13 intervenuto).
6 5. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione con il provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 14.07.2025.
6. Siccome solo genericamente lumeggiate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, appaiono abbandonate le doglianze formulate con riferimento:
o all'inclusione dei beni pignorati tra quelli promessi in vendita in favore di coniuge di Parte_2 Parte_1
, con il contratto preliminare trascritto in data
[...]
8.2.2008 (al n. 25126/29117) e relativa agli immobili censiti al NCEU del comune di CAVEZZO al al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7
e foglio 32 p.lle 371 e 393, come da visure IP (doc.
n. 8 OPPONENTE);
o all'asserito difetto della continuità delle trascrizioni.
6.1. Le doglianze risultano peraltro del tutto infondate, come esaustivamente osservato dal GE con l'ordinanza 18.01.2024, che, per evidenti ragioni di economia espositiva, può essere di seguito trascritta: […] contrariamente a quanto eccepito dall'opponente-esecutato non [osta] alla procedibilità dell'esecuzione la trascrizione in data
8.02.2008 di preliminare di vendita (con effetti meramente obbligatori) in favore della coniuge di quest'ultimo, relativamente agli immobili in
Cavezzo censiti al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7 e foglio 32 p.lle 371 e 393
(i medesimi già costituiti in fondo patrimoniale nel 2004, ad eccezione della p.lla 371 alla stregua della certificazione notarile in atti); per consolidata giurisprudenza, infatti, “la trascrizione del contratto preliminare a norma dell'art. 2645-bis c.c., attribuisce al promissario acquirente soltanto diritti obbligatori e non già diritti reali o di credito ad efficacia reale prevalenti sulla pretesa del creditore procedente, tanto che nemmeno la trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. (volta ad ottenere una pronuncia di "esecuzione in forma specifica del preliminare") impedirebbe al creditore di procedere in executivis nei confronti del promittente venditore, risultante titolare del bene dai registri immobiliari” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18235 del 26/08/2014; in termini Cass. n. 27888/2017 confermativa, in parte qua, della sentenza di appello nella parte in cui ha osservato che “il preliminare di compravendita di un immobile ha esclusivamente effetti obbligatori, mentre l'effetto traslativo si ha unicamente con la stipula del successivo rogito notarile", la cui opponibilità ai terzi è data
7 "attraverso la trascrizione"); in assenza, dunque, del perfezionamento dell'effetto traslativo (con la stipula del contratto definitivo, pacificamente non avvenuta nel termine pattuito, o con il passaggio in giudicato di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), la posizione soggettiva della promissaria acquirente si pone su un piano meramente obbligatorio, in quanto titolare di un mero 'diritto di credito', come tale insuscettibile di integrare il presupposto legittimante
l'opposizione ex art. 619 c.p.c. e la correlata tutela cautelare;
nella fattispecie in esame, inoltre, l'efficacia 'prenotativa' del suddetto preliminare risulta prima facie venuta meno ope legis ex art. 2645 ter co. 3 c.c. (in mancanza di annotazione della sentenza, se favorevole, passata in giudicato, relativa alla domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta, entro il triennio, il 25.10.2010 ed il cui esito non risulta documentato), risultando per contro annotata sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Modena n. 802/2016 pubblicata il 3 maggio 2016 con la quale è stata dichiarata, sia pure con effetti ex art. 2909 c.c. in favore di altro creditore, “ai sensi dell'art. 1414 cc, la simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita trascritto l'11.2.08 al n.
3199 part. e n. 4589 gen.”[…].
6.2. Anche la “la completezza della documentazione ipocatastale in punto di continuità delle trascrizioni è rimessa alla verifica officiosa del GE ai fini della (ed in sede di) autorizzazione alla vendita ex art. 569
c.p.c. […] e, come tale, è insuscettibile di essere contestata dalla parte esecutata con ricorso ex art. 617 c.p.c. […]. Va inoltre ribadito che “è sempre consentito al creditore procedente provvedere al ripristino della continuità delle trascrizioni entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. o eventualmente entro il termine assegnato dal GE (nella specie, peraltro, il creditore procedente ha documentato sua sponte in data 7.12.2023
l'avvenuta trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità a favore dell'esecutato, per rappresentazione della madre e
contro
Parte_5
del 6.12.2023 rp 26000). CP_20
7. L'opposizione è infondata.
7.1. L'opponente ha evidenziato che: Parte_1
a) il pignoramento ha colpito beni vincolati nel “fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.” costituito in data 4.08.2004 per atto pubblico, trascritto ed annotato ex art. 162 c.c. in data antecedente al pignoramento (beni siti in Cavezzo censiti al fg. 32 p. 52 sub 6, 7, 10 e 11 e p.lla 393);
8 b) la costituzione del fondo patrimoniale risulta debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio tra e l'opponente (cfr. Parte_2 doc. 6 opponente):
b) il procedente avrebbe promosso l'esecuzione senza preliminarmente agire per la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, ovvero, comunque, oltre il termine di un anno previsto dall'atto del debitore costitutivo del vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 2929bis c.c.; la disposizione normativa da ultimo indicata avrebbe infatti introdotto una deroga al principio dell'impignorabilità del bene vincolato con fondo patrimoniale, al concorrente ricorrere di due condizioni: che il pignoramento avvenga entro un anno dall'annotazione del vincolo e che il creditore abbia comunque intrapreso l'azione revocatoria, come reso palese dall'inciso ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria;
d) il credito del procedente sarebbe sorto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia, di tal ché i beni conferiti in fondo patrimoniale risulterebbero insuscettibili di espropriazione forzata funzionale al loro soddisfacimento;
7.2. L'opposta costituitasi nella presente fase, ha invece CP_1 dedotto il mancato assolvimento dell'onere, gravante sull'opponente, di provare l'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.. (disposizione che, in deroga alla regola generale posta dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'obbligazione con tutti i suoi beni, presenti e futuri, prevede invece che l'esecuzione
“sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
9 bisogni della famiglia”) ed in particolare la circostanza che il debito fosse stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari del
. Pt_1
7.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016 (Rv. 642962 - 01) “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale”, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615
c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare:
1) non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente,
2) ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto, nella consapevolezza del creditore, per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, cosi superando la “presunzione di inerenza” dei debiti ai bisogni della famiglia del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006
(Rv. 588114 - 01);
7.3.1. Quanto al primo punto deve osservarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27854 del
12/12/2013 (Rv. 629489 - 01).
Nel caso concreto, con l'annotazione sull'atto di matrimonio, il debitore esecutato ha assolto all'onere pubblicità della convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, risultante dall'estratto per riassunto dello stesso (cfr. doc. 6 opponente sopra riprodotto).
7.3.2. Quanto al secondo punto, l'opponente, invocando il vincolo di impignorabilità dei beni inclusi nel fondo ex art. 170 c.p.c., ha affermato che i crediti ora ceduti a si sono formati a carico e a CP_1 beneficio esclusivo, non già dei bisogni della famiglia dell'esecutato, ma della società […] soggetto con “propria personalità Parte_4 giuridica, capacità di agire e autonomia patrimoniale perfetta”.
, infatti, si sarebbe reso mero fideiussore di Pt_1 Parte_4 titolare dei rapporti bancari con Controparte_12
originario soggetto creditore.
[...]
10 Detta circostanza sarebbe sufficiente a provare l'estraneità del credito di ai bisogni della famiglia;
andrebbe infatti escluso CP_1
“categoricamente che i crediti del procedente possano rientrare nella definizione di cui all'art. 170 c.p.c., sia dal punto di vista formale
(poiché l'obbligato principale era una società di capitali), sia dal punto di vista sostanziale (giacché non emerge alcun utilizzo “indiretto” di tali finanziamenti da parte dell'esponente)”.
7.4. Il debitore che proponga opposizione ex art. 615 c.p.c. contestando il diritto del creditore ad agire esecutivamente, per provare che suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016
(Rv. 642962 - 01) deve dar conto specificamente del “fatto generatore dell'obbligazione” ovvero della “la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia”, ciò che “richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 29983 del 25/10/2021 (Rv. 662905 - 01), perché “il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni” (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018
(Rv. 649433 - 01), irrilevante invece essendo “la natura della stessa” obbligazione (cfr. Cass. 21800/2016, cit.).
L'estraneità “non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata” (cfr. in termini la Cass. 29983/2021, che ha respinto la tesi secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorre "in re ipsa" il presupposto dell'estraneità ai bisogni della famiglia (nonché della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore).
L'opponente si è limitato ad allegare (cfr. i bilanci con note integrative prodotti sub docc. 9, 10, 11 e 12 opponente), quali fatti e
11 circostanze inerenti il fatto generativo del credito per cui si procede, dimostrativi della estraneità ai bisogni della famiglia dell'esecutato, la destinazione delle somme mutuate all'acquisto di dotazioni strumentali della e la mancata percezione di utili (o dividendi) da Parte_4 parte del negli anni successivi all'erogazione dei finanziamenti Pt_1
(e ancorché questi fosse, all'epoca socio e amministratore unico della società debitrice: con detta qualifica ha sottoscritto i bilanci Pt_1 di esercizio 2004, 2005 e 2006 oggetto di produzione).
Con le parole dell'opponente: “la finanza erogata dall'istituto di credito è dunque gravitata esclusivamente all'interno del patrimonio sociale ed è stata interamente utilizzata per pagare i creditori sociali,
e non già per remunerare in alcun modo il legale rappresentante di codesta società”.
7.5. Va per inciso osservato che la medesima ragione di impignorabilità sussisterebbe astrattamente anche con riferimento al credito azionato da
(stando alle difese formulate dal creditore Controparte_4 intervenuto medesimo), posto che anche in tale caso dalla causa del credito (la fideiussione) discenderebbe la prova dell'estraneità dello stesso dai bisogni della famiglia.
Senonché l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, siccome revocato ai sensi dell'art. 2901, c.c., non costituirebbe ostacolo al diritto di a continuare la procedura n. 229/2022 RGEIMM, Controparte_4 anche nel caso di accoglimento dell'opposizione di (in forza del Pt_1 principio di c.d. oggettivizzazione dell'atto di pignoramento, espresso dalla Cassazione a S.U. con la nota sentenza n. 61/2014: con la conseguenza che, nel caso in esame, sul creditore intervenuto viene a gravare il medesimo onere probatorio circa l'impignorabilità ex art. 170
c.c. dei beni conferiti in fondo patrimoniale, che l'ordinamento addossa al debitore opponente;
cfr. Cass. n. 26423/2020).
Come già indicato al punto 4.2., il creditore intervenuto ha evidenziato come esercitasse “individualmente” attività di impresa, perché Pt_1 amministratore o socio di una pluralità di società: ciò che condurrebbe ad escludere l'inerenza ai bisogni della sua famiglia delle obbligazioni dal medesimo contratte in tale veste.
7.6. Gli assunti non sono condivisibili.
7.6.1. Va premesso che, portata in esecuzione l'obbligazione ex fideiussione, è rispetto alle finalità sottese a questa (e non già alla
12 destinazione delle somme mutuate) che deve valutarsi la sussistenza dell'inerenza ai bisogni della famiglia dell'obbligato.
7.6.2. Parte opposta ha efficacemente osservato che l'opponente ha prestato fideiussione in favore della società della quale, fino all'anno
2008, è stato socio (unitamente al figlio : cfr. visura Testimone_3 storica, doc. 28 opposta) e amministratore unico;
che nella qualità testé indicata, negli anni 2004, 2005, 2006 ha percepito un compenso annuo
(verosimilmente lordo) pari ad euro 97.200,00 (cfr. punto 16 della “nota integrativa” allegata ai bilanci di esercizio di esercizio per gli anni
2004, 2005 e 2006).
La garanzia risultava, in altri termini, oggettivamente funzionale a conservare e/o facilità l'attività imprenditoriale della Parte_4 società dalla quale ritraeva una propria fonte di reddito;
Pt_1 reddito sulla cui destinazione l'opponente nulla ha dedotto e che, secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi sia stato destinato al soddisfacimento di esigenze della famiglia del debitore, o, quantomeno, a migliorarne la capacità economica.
7.6.3. Irrilevante la mancata distribuzione di utili nel periodo successivo alla erogazione dei mutui e dopo l'assunzione della fideiussione omnibus azionata: è un fatto (successivo al sorgere della obbligazione) che non esclude che, sul piano teleologico, al momento del fatto generativo dell'obbligazione questa fosse, in ragione delle finalità perseguite dal destinata a soddisfare i bisogni della Pt_1 sua famiglia.
7.6.4. Non è di per sé dirimente, nel senso suggerito dall'intervenuto la circostanza che fosse socio o Controparte_4 Pt_1 amministratore di plurime società, poiché ciò non smentisce quanto appena affermato, circa l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria di cui si tratta a vantaggio di una società “di famiglia” (nei termini appena sopra precisati).
7.7. ha ulteriormente desunto l'impignorabilità dei beni Pt_1 conferiti nel fondo patrimoniale dall'applicabilità al caso concreto dell'art. 2929bis c.c., disposizione che avrebbe introdotto “una deroga al principio “dell'inaggredibilità” del bene vincolato con fondo patrimoniale” al concorrente ricorrere di due condizioni:
- che “il pignoramento avvenga entro un anno dall'annotazione del vincolo” e
13 - che “il creditore abbia comunque intrapreso l'azione revocatoria”.
Tanto sarebbe reso palese dall'inciso “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (nel caso concreto l'esecuzione sarebbe infatti iniziata ad anni di distanza dalla istituzione del fondo e ad opera di creditore rimasto estraneo al giudizio di revocatoria ordinaria, istaurato da . CP_14
7.7.1. L'argomento, per quanto suggestivo, non è fondato.
7.7.2. Non essendo dimostrata, ai sensi dell'art. 170 c.c. l'estraneità ai bisogni familiari del credito esatto da per le ragioni CP_1 espresse supra al punto 7.6., nei confronti del procedente risulta concretamente inoperante il vincolo di destinazione impresso sugli immobili dell'esecutato; il procedente, in altri termini, non era tenuto ad agire in revocatoria o ad intraprendere azione esecutiva impiegando lo strumento dell'art. 2929bis c.c.
7.7.3 La fattispecie del “pignoramento revocatorio”, (come efficacemente ribattezzato in dottrina: cfr. il commento di e in CP_21 CP_22 https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/02/f/) di cui all'art. 2929bis c.c., costituisce, peraltro, una speciale forma di azione esecutiva “fondata sulla presunzione di inefficacia dell'alienazione a titolo gratuito o del vincolo di indisponibilità sul bene” che realizza
“un ampliamento dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo”
(consentendo al creditore di pignorare i beni nei confronti del terzo avente causa dal debitore o, nel caso di negozi ad effetti segregativi, separati dal patrimonio del debitore”… con “inversione dell'onere di instaurazione del giudizio di cognizione”… “per ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.”1) e non già, come sostenuto dall'opponente, una restrizione della facoltà del creditore di agire per l'esecuzione forzata.
8. Alla soccombenza dell'opponente segue la condanna alle spese di lite in favore della procedente da ragguagliare al credito CP_1 precettato, secondo i medi tabellari per la fase di studio/introduttiva e decisoria;
condanna in solido del creditore intervenuto
[...]
costituito a mezzo della mandataria Controparte_4 CP_5 ai sensi dell'art. 97 c.p.c., attesa la comunanza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
14 - RESPINGE l'opposizione e per l'effetto
- DICHIARA il diritto di a soddisfare il credito indicato CP_1 in precetto mediante esecuzione forzata sui beni di proprietà di e conferiti nel Fondo Patrimoniale costituito dai Parte_1 coniugi e con atto a ministro notaio Parte_1 Parte_2 del 4.8.04 rep. 227140.19093, trascritto l'1.9.2004 Persona_1 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen.;
- NA e in solido Parte_1 Controparte_4 tra loro, al a rifondere in favore di le spese del CP_1 giudizio, che liquida in euro 7.831,00 per compensi, oltre rimborso
15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
SI CO
MODENA, 06/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
, attore, con l'Avv. Giorgio BORELLI, Parte_1 contro
, convenuta, con l'Avv. Francesca CACOPARDO, Controparte_1
e
Controparte_2 Controparte_3
, convenuta CONTUMACE;
[...] con l'intervento di
costituita a mezzo della mandataria Controparte_4
, con l'Avv. Maria GUALDI, CP_5
*** ha concluso come segue (nota dep. 3.01.2025): Parte_1
Nel merito: Accertare e dichiarare nullo, annullabile, inefficace e/o invalido l'atto di pignoramento immobiliare, proposto da per motivi di cui in Controparte_1 narrativa, limitatamente agli immobili conferiti nel Fondo Patrimoniale in Comune di Cavezzo (MO) catastalmente identificati al nuovo NCEU:
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 6 nat. A/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 11 nat. A/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 7 nat. C/6;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 52 sub 10 nat. Ente comune;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 504 nat. D/7;
- Catasto Fabbricati Foglio 32, mapp. 458 nat. D/6;
- Catasto Terreni Foglio 32, mapp. 393;
- Catasto Terreni Foglio 32, mapp. 505; Accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alle parti Parte_1 convenute ad alcun titolo, anche per le spese del presente procedimento esecutivo in quanto invalido.
1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze, accessori, IVA, CPA e rimborso forfettario del presente giudizio, in favore dello scrivente procuratore che all'uopo si dichiara antistatario, chiedendosi l'aumento del 30% per inserimento dei collegamenti ipertestuali previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022 (conf. Appello Milano, 17 Luglio 2023 - Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29994 - pubb. 27/10/2023), e successive occorrende. In via istruttoria Si chiede che il Giudice ordini al creditore procedente la produzione delle delibere di autorizzazione ai finanziamenti, copia dei versamenti eseguiti (trattandosi di mutui, quindi di contratti reali, occorre anche che venga fornita la prova dei versamenti) in modo da acquisire la prova del fatto generatore delle obbligazioni. Si chiede che il Giudice ammetta prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Dica il teste se sia vero che il testo dei tre contratti di mutuo chirografario, che si rammostrano (cfr. doc. n 16, 17, 18), indica espressamente tra i casi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata destinazione del finanziamento agli scopi per cui è stato concesso;
2) Dica il teste se sia vero che le somme erogate con il mutuo chirografario n. 399695 del 29.7.2004, con il mutuo chirografario n. 428118 del 23.3.2006 e con il mutuo chirografo n. 16592 del 31.8.2006 alla società siano state destinate all'acquisto di macchinari per la stampa flessografica;
3) Dica il teste se sia vero che, come indicato nelle relazioni ai bilanci del 2004, 2005 e 2006, che si rammostrano (doc. n. 10), i macchinari per la stampa flessografica acquistati da con il CP_6 denaro erogato con i mutui chirografi n. 399695 del 29.7.2004, n. 428118 del 23.3.2006 e n. 16592 del 31.8.2006 sono stati locati alla controllata;
Controparte_7
4) Dica il teste se sia vero che parte del denaro erogato con i mutui chirografi n. 399695 del 29.7.2004, n. 428118 del 23.3.2006 e n. 16592 del 31.8.2006 sia stato utilizzato per l'acquisizione delle scorte delle materie prime necessarie per assicurare il corretto e continuo funzionamento degli impianti sui turni designati di come da CP_6 relazione sulla gestione 2006 che si rammostra (doc. n. 11);
5) Dica il teste se sia vero che nei tre esercizi immediatamente successivi alla erogazione dei tre mutui chirografari (2004, 2005 e 2006) i soci hanno deliberato di destinare il 5% degli utili a riserva legale ed il residuo a riserva straordinaria come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 9, 10, 11, 12);
6) Dica il teste se sia vero che la gestione 2007 ha risentito di una grave crisi del settore ed il bilancio che si rammostra (doc. n. 12), si è chiuso in perdita;
7) Dice il teste se sia vero che dopo aver ricercato partner commerciali per arginare detta crisi, la è stata ceduta ad un soggetto che CP_6 si è rivelato un truffatore (e che per tale reato è stato condannato);
8) Dica il teste se sia vero che nella contabilità della società
, poi fallita, ci sia un sottoconto (o mastrino) intestato a CP_6 in cui sia annotata una posta creditoria per somme Parte_1 erogate dalla società al medesimo sig. ; Parte_1
9) Dica il teste se sia vero che la procedura abbia intrapreso un'azione civile o penale di condanna al pagamento di somme distratte dalla società ed erogate in favore di o di altri componenti della sua Parte_1 famiglia;
10) Dica il teste se sia vero che tali somme sono state erogate per beneficiare la famiglia di . Parte_1 Si indicano quali testimoni i sigg.: di Carpi, Testimone_1 Testimone_2 di Carpi, di Cavezzo, il Dott. di Carpi, Testimone_3 Testimone_4 Dott. di Reggio Emilia, Rag di Carpi, Testimone_5 Testimone_6 l'Avv. Cristina Severi di . CP_3
2 In alternativa a tali prove costituende si chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di seguente Controparte_8 capitolo:
“Giuri e giurando confermi che Ella nella sua qualità di legale rappresentante della è a conoscenza del fatto che i finanziamenti erogati Controparte_1 rispettivamente con il mutuo chirografario n. 399695 del 29.7.2004, con il mutuo chirografario n. 428118 del 23.3.2006 e con il mutuo chirografo n. 16592 del 31.8.2006 sono stati destinati da parte della società all'acquisto CP_6 di macchinari per la stampa flessografica. Giuri altresì e giurando affermi di essere stato a conoscenza che le somme di cui ai ricordati finanziamenti siano state utilizzate per scopi aziendali. Giuri altresì e giurando affermi che non ha avuto alcuna notizia che faccia pensare che le somme di cui ai ricordati finanziamenti siano stati utilizzati dal Sig. per sé o per la propria famiglia”. Parte_1
costituita a mezzo della mandataria Controparte_4 CP_5
, ha concluso come da nota depositata il 30.12.2024:
[...]
Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, previo rigetto delle domande formulate dall'attore nei confronti della parte Parte_1 convenuta diverse da quelle infra rassegnate, Controparte_4 1. accertare che il Fondo Patrimoniale costituito dai coniugi Parte_1
e con atto a ministro notaio del
[...] Parte_2 Persona_1 4.8.04 rep. 227140.19093, trascritto l'1.9.2004 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen., è opponibile a quale cessionaria Controparte_1 del credito ex Controparte_9 Controparte_10 ( ), per i motivi esposti in atti;
CP_11 2. conseguentemente dichiarare inammissibile il pignoramento immobiliare trascritto in data 21.10.2022 al n. 33822 reg. gen. e n. 23577 reg. part. a favore di e improcedibile l'esecuzione n. 229/2022 Controparte_1 R.G.E.I. pendente avanti il Tribunale di Modena, limitatamente ai beni conferiti nel suddetto fondo e precisamente: l'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Cavezzo al fg. 32 con i mappali: 52 sub. 6 – Via Cavour n. 248 – P.T.-1-2 – Cat. A.8 – Cl. 2 – vani 15 – Sup. Cat. mq 363 – R.C. euro 1.975,45; 52 sub. 11 – Via Cavour n. 248 – P.T.-1-2 – Cat. A.7 – Cl. 3 – vani 7,5 – Sup. Cat. mq 188 – R.C. euro 697,22; 52 sub. 7 – Via Cavour n. 248 – P.T. – Cat. C.6 – Cl. 8 – mq. 5 – Sup. Cat. mq 6 – R.C. euro 13,94; 52 sub. 10 (B.C.N.C.) identificante la corte comune ai subalterni 6, 7 e 11; e nel Catasto Terreni del Comune di Cavezzo al fg. 32 con il mappale: 393 – ha. 00.07.95 – – R.D. euro 13,70 – R.A. euro Pt_3 8,21 (identificante parte dell'area cortiliva) Con vittoria di spese nei confronti del creditore pignorante CP_1
, e nei confronti dell'attore per le domande formulate nei confronti di
[...] diverse da quelle rassegnate anche dalla Controparte_4 scrivente difesa.
con nota del 27.12.2024, ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Nel merito, in via principale: respingere l'opposizione ex adverso formulata.
***
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso azione esecutiva (n. 229/2022 RGEIMM Trib. Controparte_1
Modena) in danno di quale cessionaria del credito Parte_1 portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 962/2010 (RG
n. 2476/2010) emesso il 31 marzo 2010 dal Tribunale di MODENA (doc. 1 opponente;
pende giudizio di opposizione, ferma, allo stato,
l'esecutività del titolo: doc. 4 opponente).
2. con ricorso ex art. 615, 1° comma, c.p.c. al GE, ha Parte_1 promosso opposizione all'esecuzione, istando per la sospensione della procedura 229/2022 RGEIMM, evidenziando (circostanze non contestate tra le parti):
- di aver concesso fideiussione, anche omnibus (in data 19.02.2003: doc. 6 opposta), in favore della società ; Parte_4
- che il credito vantato dalla creditrice procedente derivava dalla stipulazione tra AP RL e Controparte_12
di tre finanziamenti (docc. 16,17,18
[...] opponente;
cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5 opposta): (i) mutuo chirografario n. 399695 del 29 luglio 2004 per l'importo complessivo di euro 700.000,00, garantito da fideiussione di pari valore, concessa da in pari data;
(ii) mutuo chirografario Pt_1
n. 428118 del 23.3.06 per l'importo complessivo di euro 750.000.00. garantito da fideiussione di pari valore, concessa in pari data;
(iii) mutuo chirografario n. 16592 del 31.8.06 dell'importo complessivo di euro 200.000,00;
- che il credito era stato destinato a “necessità finanziarie aziendali” (come evidenziano i documenti negoziali prodotti;
in tesi attorea: la provvista sarebbe stata impiegata per l'acquisto di macchinari poi concessi in locazioni alla società controllata
; Controparte_7
- che il pignoramento (trascritto ai RR.II. da RED SEA SPA in data
24.10.2022 al n. 33822/23577) era invalido e/o comunque inefficace in quanto:
o parte dei beni pignorati era oggetto di contratto preliminare di vendita in favore del coniuge promessa di Parte_2 vendita trascritta in data 8.2.2008 (al n. 25126/29117) e relativa agli immobili censti al NCEU del comune di CAVEZZO al
4 al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7 e foglio 32 p.lle 371 e 393, come da visure IP (doc. n. 8 OPPONENTE);
o i beni pignorati (tutti quelli già indicati, ad eccezione della particella 371) risultavano inoltre vincolati in fondo patrimoniale (trascritto in data 1.9.2004 n. 27383/17982 – doc. n. 5, doc. n. 6 opponente) opponibile all'attuale procedente;
infatti non avrebbe esperito azione CP_1 revocatoria (ex art. 2901 c.c.), né pignoramento revocatorio ex art. 2929bis c.c. avverso l'atto istitutivo del fondo patrimoniale;
siccome titolare di diritto di credito sorto per ragioni, note al creditore, estranee ai bisogni della famiglia del inoltre, non avrebbe potuto Pt_1 CP_1 aggredire i beni conferiti in fondo patrimoniale, ostando il divieto di cui all'art. 170 c.c.;
o difettava la continuità delle trascrizioni degli acquisti in capo all'esecutato, in relazione ai beni pignorati;
2.1 Il GE (ordinanza dep. 18.01.2024) rigettava l'istanza di sospensione formulata ex art. 624 c.p.c. e assegnava termine per l'introduzione del merito.
3. Ricevuta notificazione dell'atto di citazione, si è costituita la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
4. Si è costituito altresì il creditore intervenuto
[...]
a mezzo della mandataria il quale, Controparte_4 CP_5 resosi cessionario di credito di a sua volta Controparte_13 cessionaria di sorgente dal decreto ingiuntivo n. CP_14
1755/2016 D.I. emesso dal Tribunale di Modena, per la somma di €
3.374.658.52 oltre accessori, nei confronti di
[...]
e del suo garante, . Controparte_15 Parte_1
4.1. Il creditore intervenuto ha chiesto, salvo il rigetto delle domande spiegate dall'opponente nei suoi confronti, l'accoglimento della opposizione all'esecuzione, evidenziando in fatto (circostanze non contestate) che:
- dall'elenco storico delle partecipazioni societarie del signor al giugno 2007 (doc.4), questi risultava essere stato Pt_1 socio e/o amministratore negli anni 2004/2006 di molteplici società
; Controparte_16 [...]
Controparte_17 Controparte_15
5 CP_18 Parte_4 Controparte_19
; ;
[...] Controparte_7
- in quegli anni, coincidenti con il periodo di insorgenza dell'obbligazione verso intratteneva rapporti CP_1 Pt_1 commerciali con numerosi istituti di credito;
rapporti finalizzati al finanziamento di plurime iniziative imprenditoriali;
4.2. Stando al creditore intervenuto, il procedente non CP_1 avrebbe quindi titolo per soddisfare le proprie pretese sui beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi e Parte_1 con atto a ministro notaio del 4.8.2004 rep. Parte_2 Persona_1
227140.19093, trascritto l'1.9.2004 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen.; varrebbe il richiamo ad autorevole dottrina secondo cui, le obbligazioni inerenti ai bisogni famigliari sarebbero “quelle assunte per il sostentamento dei coniugi e dei figli o per le spese di educazione e istruzione della prole, nonché quelle collegate al soddisfacimento di esigenze anche di carattere più generico, purché funzionali alla vita della famiglia”…; anche le obbligazioni finalizzate a migliorare la capacità economica dei coniugi ma non le obbligazioni dettate da esigenze voluttuarie o speculative, quelle contratte per l'acquisto di beni personali di uno dei coniugi o quelle che, in generale, sono dettate da esigenze individualistiche e non meritevoli di tutela; risulterebbe quindi preclusa all'opposta la facoltà di procedere ad esecuzione forzata per le “le obbligazioni contratte per l'attività gestita da uno solo dei coniugi in forma societaria”.
4.3. Il conferimento dei beni pignorati in fondo patrimoniale, invece, sarebbe radicalmente inopponibile a a Controparte_4 mezzo della mandataria quale cessionaria del credito già di CP_5
avendo quest'ultima ottenuto la revoca del fondo ai sensi CP_14 dell'art. 2901 c.c. con sentenza del Tribunale di Modena n. 802/2016
(passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1094/2018, di inammissibilità, e dell'ordinanza n. 13432/20 del 28.11.2019, depositata il 01.07.2020 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da la sentenza del Tribunale di Modena n. 802/2016 è stata Parte_1 regolarmente annotata ai RRII in data 05.02.2021 ai n. 417 e 418 Reg.
Part.: cfr. docc. 10, 11, 12 e 13 intervenuto).
6 5. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione con il provvedimento reso ex art. 127ter
c.p.c. in data 14.07.2025.
6. Siccome solo genericamente lumeggiate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, appaiono abbandonate le doglianze formulate con riferimento:
o all'inclusione dei beni pignorati tra quelli promessi in vendita in favore di coniuge di Parte_2 Parte_1
, con il contratto preliminare trascritto in data
[...]
8.2.2008 (al n. 25126/29117) e relativa agli immobili censiti al NCEU del comune di CAVEZZO al al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7
e foglio 32 p.lle 371 e 393, come da visure IP (doc.
n. 8 OPPONENTE);
o all'asserito difetto della continuità delle trascrizioni.
6.1. Le doglianze risultano peraltro del tutto infondate, come esaustivamente osservato dal GE con l'ordinanza 18.01.2024, che, per evidenti ragioni di economia espositiva, può essere di seguito trascritta: […] contrariamente a quanto eccepito dall'opponente-esecutato non [osta] alla procedibilità dell'esecuzione la trascrizione in data
8.02.2008 di preliminare di vendita (con effetti meramente obbligatori) in favore della coniuge di quest'ultimo, relativamente agli immobili in
Cavezzo censiti al fg. 32 p. 52 sub 6, 11 e 7 e foglio 32 p.lle 371 e 393
(i medesimi già costituiti in fondo patrimoniale nel 2004, ad eccezione della p.lla 371 alla stregua della certificazione notarile in atti); per consolidata giurisprudenza, infatti, “la trascrizione del contratto preliminare a norma dell'art. 2645-bis c.c., attribuisce al promissario acquirente soltanto diritti obbligatori e non già diritti reali o di credito ad efficacia reale prevalenti sulla pretesa del creditore procedente, tanto che nemmeno la trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. (volta ad ottenere una pronuncia di "esecuzione in forma specifica del preliminare") impedirebbe al creditore di procedere in executivis nei confronti del promittente venditore, risultante titolare del bene dai registri immobiliari” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18235 del 26/08/2014; in termini Cass. n. 27888/2017 confermativa, in parte qua, della sentenza di appello nella parte in cui ha osservato che “il preliminare di compravendita di un immobile ha esclusivamente effetti obbligatori, mentre l'effetto traslativo si ha unicamente con la stipula del successivo rogito notarile", la cui opponibilità ai terzi è data
7 "attraverso la trascrizione"); in assenza, dunque, del perfezionamento dell'effetto traslativo (con la stipula del contratto definitivo, pacificamente non avvenuta nel termine pattuito, o con il passaggio in giudicato di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), la posizione soggettiva della promissaria acquirente si pone su un piano meramente obbligatorio, in quanto titolare di un mero 'diritto di credito', come tale insuscettibile di integrare il presupposto legittimante
l'opposizione ex art. 619 c.p.c. e la correlata tutela cautelare;
nella fattispecie in esame, inoltre, l'efficacia 'prenotativa' del suddetto preliminare risulta prima facie venuta meno ope legis ex art. 2645 ter co. 3 c.c. (in mancanza di annotazione della sentenza, se favorevole, passata in giudicato, relativa alla domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta, entro il triennio, il 25.10.2010 ed il cui esito non risulta documentato), risultando per contro annotata sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Modena n. 802/2016 pubblicata il 3 maggio 2016 con la quale è stata dichiarata, sia pure con effetti ex art. 2909 c.c. in favore di altro creditore, “ai sensi dell'art. 1414 cc, la simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita trascritto l'11.2.08 al n.
3199 part. e n. 4589 gen.”[…].
6.2. Anche la “la completezza della documentazione ipocatastale in punto di continuità delle trascrizioni è rimessa alla verifica officiosa del GE ai fini della (ed in sede di) autorizzazione alla vendita ex art. 569
c.p.c. […] e, come tale, è insuscettibile di essere contestata dalla parte esecutata con ricorso ex art. 617 c.p.c. […]. Va inoltre ribadito che “è sempre consentito al creditore procedente provvedere al ripristino della continuità delle trascrizioni entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. o eventualmente entro il termine assegnato dal GE (nella specie, peraltro, il creditore procedente ha documentato sua sponte in data 7.12.2023
l'avvenuta trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità a favore dell'esecutato, per rappresentazione della madre e
contro
Parte_5
del 6.12.2023 rp 26000). CP_20
7. L'opposizione è infondata.
7.1. L'opponente ha evidenziato che: Parte_1
a) il pignoramento ha colpito beni vincolati nel “fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.” costituito in data 4.08.2004 per atto pubblico, trascritto ed annotato ex art. 162 c.c. in data antecedente al pignoramento (beni siti in Cavezzo censiti al fg. 32 p. 52 sub 6, 7, 10 e 11 e p.lla 393);
8 b) la costituzione del fondo patrimoniale risulta debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio tra e l'opponente (cfr. Parte_2 doc. 6 opponente):
b) il procedente avrebbe promosso l'esecuzione senza preliminarmente agire per la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, ovvero, comunque, oltre il termine di un anno previsto dall'atto del debitore costitutivo del vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 2929bis c.c.; la disposizione normativa da ultimo indicata avrebbe infatti introdotto una deroga al principio dell'impignorabilità del bene vincolato con fondo patrimoniale, al concorrente ricorrere di due condizioni: che il pignoramento avvenga entro un anno dall'annotazione del vincolo e che il creditore abbia comunque intrapreso l'azione revocatoria, come reso palese dall'inciso ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria;
d) il credito del procedente sarebbe sorto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia, di tal ché i beni conferiti in fondo patrimoniale risulterebbero insuscettibili di espropriazione forzata funzionale al loro soddisfacimento;
7.2. L'opposta costituitasi nella presente fase, ha invece CP_1 dedotto il mancato assolvimento dell'onere, gravante sull'opponente, di provare l'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.. (disposizione che, in deroga alla regola generale posta dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'obbligazione con tutti i suoi beni, presenti e futuri, prevede invece che l'esecuzione
“sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
9 bisogni della famiglia”) ed in particolare la circostanza che il debito fosse stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari del
. Pt_1
7.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016 (Rv. 642962 - 01) “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale”, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615
c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare:
1) non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente,
2) ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto, nella consapevolezza del creditore, per scopi estranei ai bisogni della famiglia”, cosi superando la “presunzione di inerenza” dei debiti ai bisogni della famiglia del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006
(Rv. 588114 - 01);
7.3.1. Quanto al primo punto deve osservarsi che “la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27854 del
12/12/2013 (Rv. 629489 - 01).
Nel caso concreto, con l'annotazione sull'atto di matrimonio, il debitore esecutato ha assolto all'onere pubblicità della convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, risultante dall'estratto per riassunto dello stesso (cfr. doc. 6 opponente sopra riprodotto).
7.3.2. Quanto al secondo punto, l'opponente, invocando il vincolo di impignorabilità dei beni inclusi nel fondo ex art. 170 c.p.c., ha affermato che i crediti ora ceduti a si sono formati a carico e a CP_1 beneficio esclusivo, non già dei bisogni della famiglia dell'esecutato, ma della società […] soggetto con “propria personalità Parte_4 giuridica, capacità di agire e autonomia patrimoniale perfetta”.
, infatti, si sarebbe reso mero fideiussore di Pt_1 Parte_4 titolare dei rapporti bancari con Controparte_12
originario soggetto creditore.
[...]
10 Detta circostanza sarebbe sufficiente a provare l'estraneità del credito di ai bisogni della famiglia;
andrebbe infatti escluso CP_1
“categoricamente che i crediti del procedente possano rientrare nella definizione di cui all'art. 170 c.p.c., sia dal punto di vista formale
(poiché l'obbligato principale era una società di capitali), sia dal punto di vista sostanziale (giacché non emerge alcun utilizzo “indiretto” di tali finanziamenti da parte dell'esponente)”.
7.4. Il debitore che proponga opposizione ex art. 615 c.p.c. contestando il diritto del creditore ad agire esecutivamente, per provare che suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016
(Rv. 642962 - 01) deve dar conto specificamente del “fatto generatore dell'obbligazione” ovvero della “la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia”, ciò che “richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 29983 del 25/10/2021 (Rv. 662905 - 01), perché “il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni” (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018
(Rv. 649433 - 01), irrilevante invece essendo “la natura della stessa” obbligazione (cfr. Cass. 21800/2016, cit.).
L'estraneità “non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata” (cfr. in termini la Cass. 29983/2021, che ha respinto la tesi secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorre "in re ipsa" il presupposto dell'estraneità ai bisogni della famiglia (nonché della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore).
L'opponente si è limitato ad allegare (cfr. i bilanci con note integrative prodotti sub docc. 9, 10, 11 e 12 opponente), quali fatti e
11 circostanze inerenti il fatto generativo del credito per cui si procede, dimostrativi della estraneità ai bisogni della famiglia dell'esecutato, la destinazione delle somme mutuate all'acquisto di dotazioni strumentali della e la mancata percezione di utili (o dividendi) da Parte_4 parte del negli anni successivi all'erogazione dei finanziamenti Pt_1
(e ancorché questi fosse, all'epoca socio e amministratore unico della società debitrice: con detta qualifica ha sottoscritto i bilanci Pt_1 di esercizio 2004, 2005 e 2006 oggetto di produzione).
Con le parole dell'opponente: “la finanza erogata dall'istituto di credito è dunque gravitata esclusivamente all'interno del patrimonio sociale ed è stata interamente utilizzata per pagare i creditori sociali,
e non già per remunerare in alcun modo il legale rappresentante di codesta società”.
7.5. Va per inciso osservato che la medesima ragione di impignorabilità sussisterebbe astrattamente anche con riferimento al credito azionato da
(stando alle difese formulate dal creditore Controparte_4 intervenuto medesimo), posto che anche in tale caso dalla causa del credito (la fideiussione) discenderebbe la prova dell'estraneità dello stesso dai bisogni della famiglia.
Senonché l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, siccome revocato ai sensi dell'art. 2901, c.c., non costituirebbe ostacolo al diritto di a continuare la procedura n. 229/2022 RGEIMM, Controparte_4 anche nel caso di accoglimento dell'opposizione di (in forza del Pt_1 principio di c.d. oggettivizzazione dell'atto di pignoramento, espresso dalla Cassazione a S.U. con la nota sentenza n. 61/2014: con la conseguenza che, nel caso in esame, sul creditore intervenuto viene a gravare il medesimo onere probatorio circa l'impignorabilità ex art. 170
c.c. dei beni conferiti in fondo patrimoniale, che l'ordinamento addossa al debitore opponente;
cfr. Cass. n. 26423/2020).
Come già indicato al punto 4.2., il creditore intervenuto ha evidenziato come esercitasse “individualmente” attività di impresa, perché Pt_1 amministratore o socio di una pluralità di società: ciò che condurrebbe ad escludere l'inerenza ai bisogni della sua famiglia delle obbligazioni dal medesimo contratte in tale veste.
7.6. Gli assunti non sono condivisibili.
7.6.1. Va premesso che, portata in esecuzione l'obbligazione ex fideiussione, è rispetto alle finalità sottese a questa (e non già alla
12 destinazione delle somme mutuate) che deve valutarsi la sussistenza dell'inerenza ai bisogni della famiglia dell'obbligato.
7.6.2. Parte opposta ha efficacemente osservato che l'opponente ha prestato fideiussione in favore della società della quale, fino all'anno
2008, è stato socio (unitamente al figlio : cfr. visura Testimone_3 storica, doc. 28 opposta) e amministratore unico;
che nella qualità testé indicata, negli anni 2004, 2005, 2006 ha percepito un compenso annuo
(verosimilmente lordo) pari ad euro 97.200,00 (cfr. punto 16 della “nota integrativa” allegata ai bilanci di esercizio di esercizio per gli anni
2004, 2005 e 2006).
La garanzia risultava, in altri termini, oggettivamente funzionale a conservare e/o facilità l'attività imprenditoriale della Parte_4 società dalla quale ritraeva una propria fonte di reddito;
Pt_1 reddito sulla cui destinazione l'opponente nulla ha dedotto e che, secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi sia stato destinato al soddisfacimento di esigenze della famiglia del debitore, o, quantomeno, a migliorarne la capacità economica.
7.6.3. Irrilevante la mancata distribuzione di utili nel periodo successivo alla erogazione dei mutui e dopo l'assunzione della fideiussione omnibus azionata: è un fatto (successivo al sorgere della obbligazione) che non esclude che, sul piano teleologico, al momento del fatto generativo dell'obbligazione questa fosse, in ragione delle finalità perseguite dal destinata a soddisfare i bisogni della Pt_1 sua famiglia.
7.6.4. Non è di per sé dirimente, nel senso suggerito dall'intervenuto la circostanza che fosse socio o Controparte_4 Pt_1 amministratore di plurime società, poiché ciò non smentisce quanto appena affermato, circa l'assunzione dell'obbligazione fideiussoria di cui si tratta a vantaggio di una società “di famiglia” (nei termini appena sopra precisati).
7.7. ha ulteriormente desunto l'impignorabilità dei beni Pt_1 conferiti nel fondo patrimoniale dall'applicabilità al caso concreto dell'art. 2929bis c.c., disposizione che avrebbe introdotto “una deroga al principio “dell'inaggredibilità” del bene vincolato con fondo patrimoniale” al concorrente ricorrere di due condizioni:
- che “il pignoramento avvenga entro un anno dall'annotazione del vincolo” e
13 - che “il creditore abbia comunque intrapreso l'azione revocatoria”.
Tanto sarebbe reso palese dall'inciso “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (nel caso concreto l'esecuzione sarebbe infatti iniziata ad anni di distanza dalla istituzione del fondo e ad opera di creditore rimasto estraneo al giudizio di revocatoria ordinaria, istaurato da . CP_14
7.7.1. L'argomento, per quanto suggestivo, non è fondato.
7.7.2. Non essendo dimostrata, ai sensi dell'art. 170 c.c. l'estraneità ai bisogni familiari del credito esatto da per le ragioni CP_1 espresse supra al punto 7.6., nei confronti del procedente risulta concretamente inoperante il vincolo di destinazione impresso sugli immobili dell'esecutato; il procedente, in altri termini, non era tenuto ad agire in revocatoria o ad intraprendere azione esecutiva impiegando lo strumento dell'art. 2929bis c.c.
7.7.3 La fattispecie del “pignoramento revocatorio”, (come efficacemente ribattezzato in dottrina: cfr. il commento di e in CP_21 CP_22 https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/02/f/) di cui all'art. 2929bis c.c., costituisce, peraltro, una speciale forma di azione esecutiva “fondata sulla presunzione di inefficacia dell'alienazione a titolo gratuito o del vincolo di indisponibilità sul bene” che realizza
“un ampliamento dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo”
(consentendo al creditore di pignorare i beni nei confronti del terzo avente causa dal debitore o, nel caso di negozi ad effetti segregativi, separati dal patrimonio del debitore”… con “inversione dell'onere di instaurazione del giudizio di cognizione”… “per ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.”1) e non già, come sostenuto dall'opponente, una restrizione della facoltà del creditore di agire per l'esecuzione forzata.
8. Alla soccombenza dell'opponente segue la condanna alle spese di lite in favore della procedente da ragguagliare al credito CP_1 precettato, secondo i medi tabellari per la fase di studio/introduttiva e decisoria;
condanna in solido del creditore intervenuto
[...]
costituito a mezzo della mandataria Controparte_4 CP_5 ai sensi dell'art. 97 c.p.c., attesa la comunanza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
14 - RESPINGE l'opposizione e per l'effetto
- DICHIARA il diritto di a soddisfare il credito indicato CP_1 in precetto mediante esecuzione forzata sui beni di proprietà di e conferiti nel Fondo Patrimoniale costituito dai Parte_1 coniugi e con atto a ministro notaio Parte_1 Parte_2 del 4.8.04 rep. 227140.19093, trascritto l'1.9.2004 Persona_1 al n. 17982 reg. part. e n. 27383 reg. gen.;
- NA e in solido Parte_1 Controparte_4 tra loro, al a rifondere in favore di le spese del CP_1 giudizio, che liquida in euro 7.831,00 per compensi, oltre rimborso
15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
SI CO
MODENA, 06/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
15