Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da
Liboria Ferraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Sebastiana Fonte e IA Scarlata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PA AL, I.N.P.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione di G.M. del Comune di Enna, n.15 del 22.1.2025, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Finale di Liquidazione dell‟ASEN al 31.12.2024”;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha agito per l’annullamento della deliberazione di G.M. del Comune di Enna, n.15 del 22.1.2025, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Finale di Liquidazione dell’ASEN al 31.12.2024”.
Con atto depositato in data 21 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato e documentato che “ a seguito della notifica del ricorso dott. P. AL, già commissario liquidatore dell’A.S.EN., azienda strumentale del Comune di Enna, ha provveduto a regolarizzare la posizione contributiva della lavoratrice ricorrente (così peraltro comprovandosi la fondatezza del ricorso, e che vi era situazione giuridica che non permetteva la liquidazione dell’Ente), e ha comunicato la definizione della pratica di interlocuzione con l’I.N.P.S., come da nota del 10 ottobre 2025, che si allega sub all.1,(...) ”; ha, pertanto, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, come dato atto a verbale, parte ricorrente ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
In considerazione della dichiarazione di parte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
IA TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TU | RO NT |
IL SEGRETARIO