CASS
Sentenza 12 marzo 2021
Sentenza 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2021, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti;
i1 provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9912 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 18/12/2020 • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 28/04/2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 27/04/2014 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputata SI PA per il reato ex art. 10-ter del d.lgs. n. 42 del 2004, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre alle pene accessorie e alle riconosciute attenuanti generiche, perché, nella qualità di legale rappresentante della società "Tregambe S.r.I", ometteva di versare, nei termini previsti, l'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio del 2008, per un importo pari a 108.999 euro. 2. Avverso detto provvedimento, l'odierna ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione in data 27/7/2019 deducendo due motivi di gravame. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza ha omesso di coordinare la previsione dell'art. 10-ter d. Igs. n. 74 del 2000 con l'art. 160 legge fall. nonché con le disposizioni che prevedono la possibilità di pagamento dilazionato del debito Iva. In sintesi, l'imputata evidenzia che, in data precedente al termine previsto per il versamento dell'imposta sul valdre aggiunto, la soCietà della quale è amministratrice, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo a fronte di domanda depositata il 6/10/2009 integrata nel novembre del 2009; sì' che, considerando anche la natura pubblicistica del concordato, dovrebbe escludersi la stessa sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.. 2.2. In data 31/8/2019 il Difensore ha presentato un ulteriore ricorso, in realtà qualificabile come atto contenente motivi aggiunti, con cui ha dedotto, con un primo motivo, la inosservanza di legge rilevando che nelle more del giudizio l'art. 10-ter cit. è stato modificato con l'indicazione di una soglia di punibilità pari ad euro 250.000 (superiore all'entità dell'omesso versamento di specie), con conseguente sopravvenuta insussistenza del reato e, con un secondo motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei. 3. Osserva la Corte, in via preliminare ed assorbente che, successivamente alla commissione del fatto, l'art. 10-ter cit. è stato modificato con la elevazione del limite previsto per la soglia di punibilità, portato sino ad euro 250.00 ex d.lgs. n. 158 del 2015, sì che, in forza della necessaria applicazione retroattiva della più favorevole norma, il fatto di specie, caratterizzato da un omesso versamento pari ad euro 108.999, non integra più il reato addebitato. 2 Ne consegue l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non sussiste (per l'impiego di tale formula, si veda, da ultimo, Sez. 3, n. 6105/16 del 18/11/2015, Marchese, Rv. 266273).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020 Il Consi iere est. Il Presidente
i1 provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9912 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 18/12/2020 • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 28/04/2015, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 27/04/2014 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputata SI PA per il reato ex art. 10-ter del d.lgs. n. 42 del 2004, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre alle pene accessorie e alle riconosciute attenuanti generiche, perché, nella qualità di legale rappresentante della società "Tregambe S.r.I", ometteva di versare, nei termini previsti, l'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio del 2008, per un importo pari a 108.999 euro. 2. Avverso detto provvedimento, l'odierna ricorrente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione in data 27/7/2019 deducendo due motivi di gravame. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza ha omesso di coordinare la previsione dell'art. 10-ter d. Igs. n. 74 del 2000 con l'art. 160 legge fall. nonché con le disposizioni che prevedono la possibilità di pagamento dilazionato del debito Iva. In sintesi, l'imputata evidenzia che, in data precedente al termine previsto per il versamento dell'imposta sul valdre aggiunto, la soCietà della quale è amministratrice, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo a fronte di domanda depositata il 6/10/2009 integrata nel novembre del 2009; sì' che, considerando anche la natura pubblicistica del concordato, dovrebbe escludersi la stessa sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.. 2.2. In data 31/8/2019 il Difensore ha presentato un ulteriore ricorso, in realtà qualificabile come atto contenente motivi aggiunti, con cui ha dedotto, con un primo motivo, la inosservanza di legge rilevando che nelle more del giudizio l'art. 10-ter cit. è stato modificato con l'indicazione di una soglia di punibilità pari ad euro 250.000 (superiore all'entità dell'omesso versamento di specie), con conseguente sopravvenuta insussistenza del reato e, con un secondo motivo, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei. 3. Osserva la Corte, in via preliminare ed assorbente che, successivamente alla commissione del fatto, l'art. 10-ter cit. è stato modificato con la elevazione del limite previsto per la soglia di punibilità, portato sino ad euro 250.00 ex d.lgs. n. 158 del 2015, sì che, in forza della necessaria applicazione retroattiva della più favorevole norma, il fatto di specie, caratterizzato da un omesso versamento pari ad euro 108.999, non integra più il reato addebitato. 2 Ne consegue l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non sussiste (per l'impiego di tale formula, si veda, da ultimo, Sez. 3, n. 6105/16 del 18/11/2015, Marchese, Rv. 266273).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020 Il Consi iere est. Il Presidente