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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 531/2023
promossa da:
nato a [...] il [...]; in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Andrea Cardone)
ATTORI
contro
nato a [...] ( Lu) il 26.05.1957; Controparte_1 nato a [...] ( Lu) il 27.09.1959 Controparte_2
(Avv.ti Armando Pasquinelli e Chiara Bimbi) nato a [...] ( Lu) il 1.01.1957 CP_3
(Avv. Leandro Bonacchi) nato a [...] ( Lu) in data 22.06.1963 Controparte_4
(Avv. Andrea Buondonno) ato a Castelnuovo Garfagnana ( Lu) il 6.05.1988 Controparte_5
(Avv. Lisa Matteoni)
CONVENUTI Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_1 Parte_2
pro tempore, convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della notizia di reato iscritta a carico di e delle conseguenti misure cautelari, personali e reali, Parte_1
emesse nell'ambito del procedimento penale così instaurato, in conseguenza delle dichiarazioni asseritamente false rese dai convenuti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta,
di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza datata 11.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli attori e dagli stessi ricondotti alle dichiarazioni asseritamente calunniose rese dai convenuti nel corso del procedimento penale r.g.n.r. 2437/2018.
Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo a , sollevata dal difensore di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
.
[...] Invero, , essendo indagato nel procedimento penale r.g.n.r. 2437/2018 e avendo Parte_1
subito, secondo la prospettazione attorea, danni patrimoniali e morali conseguenti alle intenzionali false dichiarazioni rese dai convenuti, ha sia interesse che legittimazione ad agire nel presente giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, a prescindere da ogni successiva valutazione di fondatezza nel merito della sua pretesa.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Ord. n. 30988 del 2018), “la denuncia di un reato
perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela
di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante
in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela
possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 - 01) secondo cui «la denuncia di un reato
perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi
dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non
quando essa possa considerarsi calunniosa. Al difuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica
dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni
efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno
eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il
risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte
aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato». Sicché la denuncia di un reato perseguibile
d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono
costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo
proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento
soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo
titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo
ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del
10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750
del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in
caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione
di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di
calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è,
dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata
su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare
concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e
capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, pen., Cass..
Sentenza n. 29117 del 15/06/2012)”.
In punto di riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Ord. n. 13093 del 2024)
ha precisato che “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia
calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal
punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato
costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti,
che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di
denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n. 11271)”.
Tanto chiarito in diritto, nel caso di specie gli attori non hanno assolto l'onere probatorio a loro carico,
non avendo fornito la prova della falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti e dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia.
Invero, come risulta dalla richiesta di misure cautelari avanzata dal PM (doc. 7 parte attrice) e dalla ordinanza di applicazione delle misure cautelari resa dal GIP (doc. 7a parte attrice), le dichiarazioni dei convenuti hanno trovato riscontro nelle indagini svolte dalla P.G., nonché negli accertamenti condotti dal CTPM, che, insieme alle dichiarazioni sopraindicate, costituiscono l'impianto accusatorio alla base del procedimento penale (che tuttora risulta essere pendente) a carico dell'attore e degli altri coindagati. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dagli attori, avendo la Polizia Giudiziaria eseguito gli accertamenti recandosi sui luoghi dove si erano asseritamente verificate le frane anche prima dell'escussione a s.i.t. dei convenuti, non può dirsi che questi ultimi, con le loro dichiarazioni, abbiano sviato le indagini condotte dai militari.
Lo stesso deve dirsi anche per il CTPM, il quale ha espresso le proprie valutazioni sulla base degli accertamenti effettuati sui luoghi oggetto di indagine.
Avendo le dichiarazioni rese dai convenuti trovato riscontro nell'attività di indagine, condotta dai soggetti a ciò istituzionalmente preposti, devono per ciò solo ritenersi insussistenti sia l'elemento oggettivo che soggettivo del delitto di calunnia consistenti nella intenzionale falsa rappresentazione della realtà.
Né paiono sufficienti a suffragare le deduzioni degli attori le sole valutazioni espresse dai Ct nominati dagli indagati che si inseriscono in una dialettica processuale e non possono, di per sé sole, assurgere a prova della intenzionale falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti.
Né depone a sostegno della tesi degli attori la sentenza n. 163 del 9.02.2024 del Tribunale di Lucca,
in quanto resa tra parti diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio e, dunque, non vincolante per questo Giudice.
Inoltre, dalle sentenze nn. 28682 e 33965 del 2021, pronunciata dalla Sez. VI della Corte di cassazione e invocate dagli attori come argomenti a sostegno della propria pretesa, non si desume in alcun modo la prova della falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti, vertendo tali pronunce su altri profili giuridici relativi ai reati ascritti a . Parte_1
Non avendo gli attori provato la sussistenza del delitto di calunnia, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori, in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere le spese di lite del presente procedimento alle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(valore indeterminabile – complessità media) per la fase di studio e per la fase introduttiva e le tariffe minime quanto alla fase istruttoria, che non si è svolta, e alla fase decisionale, in cui non sono state affrontate questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite del presente procedimento, che liquida, quanto a , in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CP_3
CPA e spese generali come per legge;
quanto a e Controparte_1 Controparte_2
in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
quanto
[...]
a in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come Controparte_5
per legge;
quanto a in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_4
spese generali come per legge.
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 531/2023
promossa da:
nato a [...] il [...]; in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Andrea Cardone)
ATTORI
contro
nato a [...] ( Lu) il 26.05.1957; Controparte_1 nato a [...] ( Lu) il 27.09.1959 Controparte_2
(Avv.ti Armando Pasquinelli e Chiara Bimbi) nato a [...] ( Lu) il 1.01.1957 CP_3
(Avv. Leandro Bonacchi) nato a [...] ( Lu) in data 22.06.1963 Controparte_4
(Avv. Andrea Buondonno) ato a Castelnuovo Garfagnana ( Lu) il 6.05.1988 Controparte_5
(Avv. Lisa Matteoni)
CONVENUTI Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_1 Parte_2
pro tempore, convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della notizia di reato iscritta a carico di e delle conseguenti misure cautelari, personali e reali, Parte_1
emesse nell'ambito del procedimento penale così instaurato, in conseguenza delle dichiarazioni asseritamente false rese dai convenuti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta,
di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza datata 11.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli attori e dagli stessi ricondotti alle dichiarazioni asseritamente calunniose rese dai convenuti nel corso del procedimento penale r.g.n.r. 2437/2018.
Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo a , sollevata dal difensore di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
.
[...] Invero, , essendo indagato nel procedimento penale r.g.n.r. 2437/2018 e avendo Parte_1
subito, secondo la prospettazione attorea, danni patrimoniali e morali conseguenti alle intenzionali false dichiarazioni rese dai convenuti, ha sia interesse che legittimazione ad agire nel presente giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, a prescindere da ogni successiva valutazione di fondatezza nel merito della sua pretesa.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Ord. n. 30988 del 2018), “la denuncia di un reato
perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela
di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante
in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela
possano considerarsi calunniose. In punto di diritto rileva il precedente segnato da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 - 01) secondo cui «la denuncia di un reato
perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi
dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non
quando essa possa considerarsi calunniosa. Al difuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica
dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni
efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno
eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il
risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte
aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato». Sicché la denuncia di un reato perseguibile
d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono
costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo
proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo, che l'elemento
soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo
titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo
ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v. anche Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11898 del
10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750
del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, a struttura dolosa, si presenta solo in
caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione
di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di
calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è,
dunque, esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata
su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare
concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e
capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, pen., Cass..
Sentenza n. 29117 del 15/06/2012)”.
In punto di riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Ord. n. 13093 del 2024)
ha precisato che “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia
calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal
punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato
costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti,
che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di
denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n. 11271)”.
Tanto chiarito in diritto, nel caso di specie gli attori non hanno assolto l'onere probatorio a loro carico,
non avendo fornito la prova della falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti e dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia.
Invero, come risulta dalla richiesta di misure cautelari avanzata dal PM (doc. 7 parte attrice) e dalla ordinanza di applicazione delle misure cautelari resa dal GIP (doc. 7a parte attrice), le dichiarazioni dei convenuti hanno trovato riscontro nelle indagini svolte dalla P.G., nonché negli accertamenti condotti dal CTPM, che, insieme alle dichiarazioni sopraindicate, costituiscono l'impianto accusatorio alla base del procedimento penale (che tuttora risulta essere pendente) a carico dell'attore e degli altri coindagati. Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dagli attori, avendo la Polizia Giudiziaria eseguito gli accertamenti recandosi sui luoghi dove si erano asseritamente verificate le frane anche prima dell'escussione a s.i.t. dei convenuti, non può dirsi che questi ultimi, con le loro dichiarazioni, abbiano sviato le indagini condotte dai militari.
Lo stesso deve dirsi anche per il CTPM, il quale ha espresso le proprie valutazioni sulla base degli accertamenti effettuati sui luoghi oggetto di indagine.
Avendo le dichiarazioni rese dai convenuti trovato riscontro nell'attività di indagine, condotta dai soggetti a ciò istituzionalmente preposti, devono per ciò solo ritenersi insussistenti sia l'elemento oggettivo che soggettivo del delitto di calunnia consistenti nella intenzionale falsa rappresentazione della realtà.
Né paiono sufficienti a suffragare le deduzioni degli attori le sole valutazioni espresse dai Ct nominati dagli indagati che si inseriscono in una dialettica processuale e non possono, di per sé sole, assurgere a prova della intenzionale falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti.
Né depone a sostegno della tesi degli attori la sentenza n. 163 del 9.02.2024 del Tribunale di Lucca,
in quanto resa tra parti diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio e, dunque, non vincolante per questo Giudice.
Inoltre, dalle sentenze nn. 28682 e 33965 del 2021, pronunciata dalla Sez. VI della Corte di cassazione e invocate dagli attori come argomenti a sostegno della propria pretesa, non si desume in alcun modo la prova della falsità delle dichiarazioni rese dai convenuti, vertendo tali pronunce su altri profili giuridici relativi ai reati ascritti a . Parte_1
Non avendo gli attori provato la sussistenza del delitto di calunnia, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori, in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere le spese di lite del presente procedimento alle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(valore indeterminabile – complessità media) per la fase di studio e per la fase introduttiva e le tariffe minime quanto alla fase istruttoria, che non si è svolta, e alla fase decisionale, in cui non sono state affrontate questioni nuove rispetto a quelle in precedenza già trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese di lite del presente procedimento, che liquida, quanto a , in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CP_3
CPA e spese generali come per legge;
quanto a e Controparte_1 Controparte_2
in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
quanto
[...]
a in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come Controparte_5
per legge;
quanto a in euro 7.202,00 per compensi, oltre IVA, CPA e Controparte_4
spese generali come per legge.
Lucca, 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli