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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
DI DAVIDE, TO
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Piemonte - Corso Vinzaglio, 8 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 00799960158
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 404/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
In via principale • in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare il diniego del diritto al rimborso controverso. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata (DOC. 2)
Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria: 1) in via principale, respingere l'appello dell'ufficio e conseguentemente dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate e per Capitale:
Dies a quo: 16 giugno 2015 16/12/2015 - - 16/06/2016 1% 420.777,09 16/12/2016 1% 420.777,09 16/06/2017
1% 420.777,09 16/12/2017 1% 420.777,09 16/06/2018 1% 420.777,09 16/12/2018 1% 420.777,09
16/06/2019 1% 420.777,09 16/12/2019 1% 420.777,09 16/06/2020 1% 420.777,09 16/12/2020 1%
420.777,09 16/06/2021 1% 420.777,09 16/12/2021 1% 420.777,09 16/06/2022 1% 420.777,09 16/12/2022
1% 420.777,09 16/06/2023 1% 420.777,09 16/12/2023 1% 420.777,09 16/06/2024 1% 420.777,09
16/12/2024 1% 420.777,09 16/06/2025 1% 420.777,09 Totale 7.994.764,66 (*) Semestri interi escluso il primo. RIMBORSO IRES 2014: interessi 42.077.708,75 Data maturazione semestre (*) Tasso semestrale
Interessi 43 l'effetto condannare detta Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'Appellata, dell'importo di € 42.077.708,75, oltre interessi maturati e maturandi, calcolati in base ai criteri esposti al par.
5 del diritto;
2) in subordine, dichiarare ai sensi dell'articolo 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, non manifestamente infondata la questione di legittimità̀ costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133/2013, convertito dalla legge n. 5/2014 e dell'art. 1, comma 148 della legge n. 147/2013 per violazione degli artt. 3
e 53 Cost, sollevata nel presente atto e per l'effetto rimetterla alla Corte Costituzionale, siccome rilevante ai fini della definizione del presente giudizio;
e di conseguenza alla decisione della Corte Costituzionale dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, e per l'effetto condannare detta
Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'Appellata, dell'importo di € 42.077.708,75, oltre interessi maturati e maturandi;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite e alle competenze di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A. (nel seguito, Resistente_1), in proprio e quale consolidante del gruppo fiscale IRES, ha presentato in data 30 novembre 2018 istanza di rimborso IRES 2014 per complessivi € 42.077.708,75, sostenendo l'indebita tassazione integrale dei dividendi distribuiti da Banca_1 nell'anno 2014 per un ammontare pari a circa € 161 milioni.
Resistente_1 aveva, infatti, assoggettato tali dividendi alla tassazione ordinaria ex art. 89, comma 2-bis, TUIR per mera cautela fiscale, ancorché – a suo avviso – essi dovessero beneficiare della “dividend exemption” del
95% prevista dal comma 2 del medesimo articolo, poiché le partecipazioni in Associazione_1 erano iscritte nei propri bilanci IAS-IFRS come “Available for Sale” e non nel “trading book”.
L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che, per effetto dell'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013 e dell'art. 1, comma
148, l. 147/2013 (come novellato dal d.l. 66/2014), tutte le partecipazioni Associazione_1 dei soggetti IAS dovessero essere considerate fiscalmente in portafoglio Held for trading, con conseguente tassazione integrale dei dividendi.
Il silenzio-rifiuto si formava e veniva impugnato da Resistente_1.
La CGT di primo grado di Torino, con sentenza n. 404/01/2025, ha accolto il ricorso di Resistente_1, salvo che per il profilo relativo alla Banca_2 di AV (non appartenente al consolidato 2014).
Secondo il primo giudice l'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013, dopo la conversione, ha natura essenzialmente contabile, e non impone ai soggetti IAS (international accountability system) una riclassificazione fiscale generalizzata delle partecipazioni Associazione_1 nel trading book. La riforma Associazione_1 e l'imposta sostitutiva del 26% riguardano esclusivamente i maggiori valori iscritti nel bilancio 2013, e non incide sul regime IRES dei dividendi futuri.
La sentenza Corte Cost. n. 108/2023 non ha riguardato il trattamento IRES dei dividendi Associazione_1 per i soggetti IAS, ma solo la legittimità costituzionale dell'imposta straordinaria.
La tassazione integrale dei dividendi sarebbe in contrasto con i principi di coerenza sistematica dell'IRES
e con il divieto di doppia imposizione economica.
Da ciò la Corte di prime cure ha tratto la conclusione che i dividendi Associazione_1 percepiti da Resistente_1 dovevano essere esclusi per il 95% dalla base imponibile.
Secondo l'appellante, viceversa, la norma impone una classificazione fiscale obbligatoria delle partecipazioni Associazione_1 nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dalla classificazione di bilancio IAS-IFRS, come affermato espressamente da Corte Costituzionale n. 108/2023 secondo cui “la collocazione delle quote nel portafoglio di trading ha valenza solo fiscale”. Conseguentemente, per i soggetti IAS i dividendi relativi a partecipazioni fiscalmente attribuite al trading sono tassati al 100%, essendo irrilevante che la banca li classifichi in bilancio come AFS, poiché la disciplina speciale è finalizzata ad evitare vantaggi indebiti derivanti dal mutato valore delle quote Associazione_1 e disattiva tanto la partecipation quanto la dividend exemption. Ciò sarebbe conforme sia all'intepretazione sistematica delle norme e con la volontà del legislatore che, dopo la riforma della Associazione_1 che ha aumentato il valore capitale delle quote detenute dagli istituti bancari di talchè questi ultimi hanno beneficiato di un significativo incremento patrimoniale, ha previsto l'adozione di un'imposta sostitutiva per evitare che gli stessi ottenessero un doppio vantaggio (dato dal combinato dell'incremento patrimoniale e della dividend exemption).
Non si configurerebbe, secondo l'appellante, un doppia imposizione perchè l'imposta straordinaria colpisce una capacità contributiva diversa dal reddito.
La contribuente chiede invece il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, l'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013, nel testo risultante dalla legge di conversione n.
5/2014, abbia una portata prevalentemente contabile, riferita alla rappresentazione di bilancio delle quote detenute in Associazione_1 dai soggetti partecipanti. Del resto la riclassificazione obbligatoria riguarda solo i soggetti Associazione_2 (come le compagnie assicurative), mentre per i soggetti IAS vige la clausola di salvezza delle regole contabili internazionali (art. 4 d.lgs. 38/2005), espressamente richiamate dalla norma, le quali vietano la riclassificazione forzosa da AFS a HFT.
L'imposta sostitutiva, poi, con un prelievo straordinario del 26%, ha riguardato il riallineamento del maggior valore delle quote Associazione_1, non il regime IRES dei dividendi successivi. In altre parole, interpretare la norma come idonea a determinare una tassazione integrale permanente contrasterebbe con i principi dell'IRES, violerebbe il divieto di doppia imposizione economica, dal momento che l'utile da partecipazione è stato già tassato da Associazione_1 al momento della distribuzione, quale sostituto di imposta e andrebbe oltre alla ratio legis del d.l. 133/2013, che è quella di prevedere un prelievo straordinario per il riallineamento del valore delle quote di partecipaione in Associazione_1 e non permanente.
Resistente_1 ha, inoltre, sempre classificato le partecipazioni Associazione_1 come immobilizzazioni finanziarie (AFS), e per i soggetti IAS il regime dei dividendi dipende direttamente dalla classificazione di bilancio (artt. 85 e 89 TUIR), per cui le partecipazioni non di trading sono soggette ad una tassazione al 5% (escluso il 95%), mentre le partecipazioni di trading sono assoggettate a tassazione integrale.
Trarre come fa l'Ufficio argomentazioni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2023 non appare corretto, poichè la Consulta si è occupata solo dell'imposta sostitutiva, non pronunciandosi sulla natura reddituale delle partecipazioni in parola nè sulla loro tassazione ai fini IRES.
Pertanto, non sussistono elementi per ritenere integrata una disciplina speciale derogatoria dell'art. 89 TUIR ed in conclusione il regime applicabile appare essere quello ordinario di cui al comma 2 dell'art. 89 TUIR, con esclusione del 95% e tassazione del solo 5% del loro ammontare.
L'appello dell'Agenzia va pertanto rigettato.
Spese compensate stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del grado
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
DI DAVIDE, TO
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 490/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Piemonte - Corso Vinzaglio, 8 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 00799960158
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 404/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRES-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
In via principale • in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare il diniego del diritto al rimborso controverso. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata (DOC. 2)
Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria: 1) in via principale, respingere l'appello dell'ufficio e conseguentemente dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate e per Capitale:
Dies a quo: 16 giugno 2015 16/12/2015 - - 16/06/2016 1% 420.777,09 16/12/2016 1% 420.777,09 16/06/2017
1% 420.777,09 16/12/2017 1% 420.777,09 16/06/2018 1% 420.777,09 16/12/2018 1% 420.777,09
16/06/2019 1% 420.777,09 16/12/2019 1% 420.777,09 16/06/2020 1% 420.777,09 16/12/2020 1%
420.777,09 16/06/2021 1% 420.777,09 16/12/2021 1% 420.777,09 16/06/2022 1% 420.777,09 16/12/2022
1% 420.777,09 16/06/2023 1% 420.777,09 16/12/2023 1% 420.777,09 16/06/2024 1% 420.777,09
16/12/2024 1% 420.777,09 16/06/2025 1% 420.777,09 Totale 7.994.764,66 (*) Semestri interi escluso il primo. RIMBORSO IRES 2014: interessi 42.077.708,75 Data maturazione semestre (*) Tasso semestrale
Interessi 43 l'effetto condannare detta Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'Appellata, dell'importo di € 42.077.708,75, oltre interessi maturati e maturandi, calcolati in base ai criteri esposti al par.
5 del diritto;
2) in subordine, dichiarare ai sensi dell'articolo 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, non manifestamente infondata la questione di legittimità̀ costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133/2013, convertito dalla legge n. 5/2014 e dell'art. 1, comma 148 della legge n. 147/2013 per violazione degli artt. 3
e 53 Cost, sollevata nel presente atto e per l'effetto rimetterla alla Corte Costituzionale, siccome rilevante ai fini della definizione del presente giudizio;
e di conseguenza alla decisione della Corte Costituzionale dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, e per l'effetto condannare detta
Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell'Appellata, dell'importo di € 42.077.708,75, oltre interessi maturati e maturandi;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite e alle competenze di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A. (nel seguito, Resistente_1), in proprio e quale consolidante del gruppo fiscale IRES, ha presentato in data 30 novembre 2018 istanza di rimborso IRES 2014 per complessivi € 42.077.708,75, sostenendo l'indebita tassazione integrale dei dividendi distribuiti da Banca_1 nell'anno 2014 per un ammontare pari a circa € 161 milioni.
Resistente_1 aveva, infatti, assoggettato tali dividendi alla tassazione ordinaria ex art. 89, comma 2-bis, TUIR per mera cautela fiscale, ancorché – a suo avviso – essi dovessero beneficiare della “dividend exemption” del
95% prevista dal comma 2 del medesimo articolo, poiché le partecipazioni in Associazione_1 erano iscritte nei propri bilanci IAS-IFRS come “Available for Sale” e non nel “trading book”.
L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che, per effetto dell'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013 e dell'art. 1, comma
148, l. 147/2013 (come novellato dal d.l. 66/2014), tutte le partecipazioni Associazione_1 dei soggetti IAS dovessero essere considerate fiscalmente in portafoglio Held for trading, con conseguente tassazione integrale dei dividendi.
Il silenzio-rifiuto si formava e veniva impugnato da Resistente_1.
La CGT di primo grado di Torino, con sentenza n. 404/01/2025, ha accolto il ricorso di Resistente_1, salvo che per il profilo relativo alla Banca_2 di AV (non appartenente al consolidato 2014).
Secondo il primo giudice l'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013, dopo la conversione, ha natura essenzialmente contabile, e non impone ai soggetti IAS (international accountability system) una riclassificazione fiscale generalizzata delle partecipazioni Associazione_1 nel trading book. La riforma Associazione_1 e l'imposta sostitutiva del 26% riguardano esclusivamente i maggiori valori iscritti nel bilancio 2013, e non incide sul regime IRES dei dividendi futuri.
La sentenza Corte Cost. n. 108/2023 non ha riguardato il trattamento IRES dei dividendi Associazione_1 per i soggetti IAS, ma solo la legittimità costituzionale dell'imposta straordinaria.
La tassazione integrale dei dividendi sarebbe in contrasto con i principi di coerenza sistematica dell'IRES
e con il divieto di doppia imposizione economica.
Da ciò la Corte di prime cure ha tratto la conclusione che i dividendi Associazione_1 percepiti da Resistente_1 dovevano essere esclusi per il 95% dalla base imponibile.
Secondo l'appellante, viceversa, la norma impone una classificazione fiscale obbligatoria delle partecipazioni Associazione_1 nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dalla classificazione di bilancio IAS-IFRS, come affermato espressamente da Corte Costituzionale n. 108/2023 secondo cui “la collocazione delle quote nel portafoglio di trading ha valenza solo fiscale”. Conseguentemente, per i soggetti IAS i dividendi relativi a partecipazioni fiscalmente attribuite al trading sono tassati al 100%, essendo irrilevante che la banca li classifichi in bilancio come AFS, poiché la disciplina speciale è finalizzata ad evitare vantaggi indebiti derivanti dal mutato valore delle quote Associazione_1 e disattiva tanto la partecipation quanto la dividend exemption. Ciò sarebbe conforme sia all'intepretazione sistematica delle norme e con la volontà del legislatore che, dopo la riforma della Associazione_1 che ha aumentato il valore capitale delle quote detenute dagli istituti bancari di talchè questi ultimi hanno beneficiato di un significativo incremento patrimoniale, ha previsto l'adozione di un'imposta sostitutiva per evitare che gli stessi ottenessero un doppio vantaggio (dato dal combinato dell'incremento patrimoniale e della dividend exemption).
Non si configurerebbe, secondo l'appellante, un doppia imposizione perchè l'imposta straordinaria colpisce una capacità contributiva diversa dal reddito.
La contribuente chiede invece il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, l'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013, nel testo risultante dalla legge di conversione n.
5/2014, abbia una portata prevalentemente contabile, riferita alla rappresentazione di bilancio delle quote detenute in Associazione_1 dai soggetti partecipanti. Del resto la riclassificazione obbligatoria riguarda solo i soggetti Associazione_2 (come le compagnie assicurative), mentre per i soggetti IAS vige la clausola di salvezza delle regole contabili internazionali (art. 4 d.lgs. 38/2005), espressamente richiamate dalla norma, le quali vietano la riclassificazione forzosa da AFS a HFT.
L'imposta sostitutiva, poi, con un prelievo straordinario del 26%, ha riguardato il riallineamento del maggior valore delle quote Associazione_1, non il regime IRES dei dividendi successivi. In altre parole, interpretare la norma come idonea a determinare una tassazione integrale permanente contrasterebbe con i principi dell'IRES, violerebbe il divieto di doppia imposizione economica, dal momento che l'utile da partecipazione è stato già tassato da Associazione_1 al momento della distribuzione, quale sostituto di imposta e andrebbe oltre alla ratio legis del d.l. 133/2013, che è quella di prevedere un prelievo straordinario per il riallineamento del valore delle quote di partecipaione in Associazione_1 e non permanente.
Resistente_1 ha, inoltre, sempre classificato le partecipazioni Associazione_1 come immobilizzazioni finanziarie (AFS), e per i soggetti IAS il regime dei dividendi dipende direttamente dalla classificazione di bilancio (artt. 85 e 89 TUIR), per cui le partecipazioni non di trading sono soggette ad una tassazione al 5% (escluso il 95%), mentre le partecipazioni di trading sono assoggettate a tassazione integrale.
Trarre come fa l'Ufficio argomentazioni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2023 non appare corretto, poichè la Consulta si è occupata solo dell'imposta sostitutiva, non pronunciandosi sulla natura reddituale delle partecipazioni in parola nè sulla loro tassazione ai fini IRES.
Pertanto, non sussistono elementi per ritenere integrata una disciplina speciale derogatoria dell'art. 89 TUIR ed in conclusione il regime applicabile appare essere quello ordinario di cui al comma 2 dell'art. 89 TUIR, con esclusione del 95% e tassazione del solo 5% del loro ammontare.
L'appello dell'Agenzia va pertanto rigettato.
Spese compensate stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del grado