Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 149
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del rimborso IRES 2014

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6, comma 6, d.l. 133/2013 abbia portata prevalentemente contabile e non imponga una riclassificazione fiscale generalizzata delle partecipazioni. L'imposta sostitutiva riguarda il riallineamento del maggior valore delle quote, non il regime IRES dei dividendi futuri. La tassazione integrale contrasterebbe con i principi IRES e violerebbe il divieto di doppia imposizione economica. Il regime ordinario di cui all'art. 89 TUIR, con esclusione del 95%, è quello applicabile.

  • Rigettato
    Tassazione integrale dei dividendi per partecipazioni in portafoglio Held for trading

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che la normativa invocata dall'Agenzia non comporti una tassazione integrale permanente dei dividendi e che il regime ordinario di esclusione del 95% sia quello applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 149
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo