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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2798 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (p. iva n. 13476050151), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore darioitalo.treves@milano.pecavvocati.it;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
GA TA (nato a [...] il [...], C.F. [...]),
residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. Aemme Linea Distribuzione s.r.l. ha adito il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere all'immobile ove è collocato l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Parabiago alla Via Lamarmora n.45 in cui si trova il contatore gas per l'utenza intestata al convenuto AT ET per la disalimentazione dello stesso.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del
14.01.2025 dopo discussione orale.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
E' opportuno sintetizzare la disciplina operante nella materia oggetto della presente vertenza e descrivere il complesso procedimento che può condurre alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas.
In linea generale, non viene in rilievo un tipico contratto di somministrazione di energia. Invero, si rinvengono due differenti rapporti negoziali, l'uno tra la società venditrice del gas (in questo caso, HE) e l'utente finale (
ET AT) e l'altro tra la società di vendita e la società di distribuzione del gas (nella fattispecie, Aemme
Linea Distribuzione s.r.l.), anch'esse legate da un contratto di servizio sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (“Autorità”) e approvato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. Esiste quindi una scissione soggettiva tra l'impresa che vende il gas e intrattiene il rapporto contrattuale con il cliente e l'impresa di distribuzione, che invece non ha un rapporto diretto con il cliente finale
- 1 - ma interloquisce unicamente con l'impresa di vendita.
L'Allegato A della delibera dell'Autorità 99/2011 (Testo Integrato Morosità Gas – T.I.M.G.) disciplina la complessa procedura che conduce alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas.
In particolare, se il cliente finale è moroso, la società venditrice può chiedere alla società di distribuzione di provvedere prima alla sospensione e poi all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (cfr. artt. 5 e
11 T.I.M.G.). Ove l'interruzione non sia possibile tramite soli interventi tecnici (es. taglio colonna ovvero chiusura valvola), ma sia necessario il ricorso ad un accesso forzoso al contatore (es. perché non accessibile all'esterno), la società di vendita chiede alla società di distribuzione la cessazione amministrativa dell'utenza a norma dell'art. 13 T.I.M.G.. Ai fini della cessazione amministrativa dell'utenza, è necessario, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
T.I.M.G., che la società di vendita abbia messo in mora il cliente finale comunicandogli la volontà di risolvere il contratto per inadempimento, con avvertimento che dalla data di accoglimento della richiesta di cessazione amministrativa il contratto si risolverà.
Non appena la società di distribuzione accoglie la richiesta di cessazione amministrativa, si attiva il cd. “servizio di default” di cui all'art. 17 T.I.M.G., ossia il gas viene fornito da un'impresa designata, a spese di un fondo a cui contribuiscono tutti gli utenti finali. Da tale momento, ai sensi degli artt. 35 e 40 deliberazione dell'Autorità
241/2013, la società di distribuzione deve attivarsi per la disalimentazione del punto di consegna, anche mediante iniziative giudiziarie (art. 13 bis T.I.M.G.) avendo a disposizione un termine di cinque mesi oltre a ulteriori trenta giorni, decorsi i quali è soggetta a sanzioni (previste dagli artt. 43 e ss. del. 241/2013).
Stante la suddetta scissione soggettiva, occorre distinguere tra due presupposti.
Da un lato, vi è il presupposto sostanziale dell'attivazione della procedura che si conclude con la cessazione amministrativa dell'utenza e l'attivazione del servizio di default: il presupposto consiste nella morosità del cliente, attinente al rapporto cliente-impresa di vendita.
Dall'altro lato, vi è il presupposto del diritto alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, che fa capo all'impresa di distribuzione e consiste nel corretto espletamento della procedura innanzi descritta. Si ponga a mente, infatti, che alla cessazione amministrativa dell'utenza, la società di distribuzione provvede su richiesta della società di vendita (a seguito della constatazione dell'impossibilità materiale di interrompere l'alimentazione e previa verifica della comunicazione all'utenza della messa in mora e della volontà di risolvere il contratto), a ciò seguendo automaticamente l'attivazione del servizio di default, senza che l'impresa di distribuzione abbia strumenti giuridici per verificare la sussistenza e l'entità della morosità.
A dimostrazione di ciò, si confronti altresì il disposto dell'art. 13, comma 1, con il disposto dell'art. 13, comma 7,
T.I.M.G.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, T.I.M.G., sul presupposto della morosità, l'impresa di vendita chiede all'impresa di distribuzione di provvedere alla cessazione amministrativa dell'utenza, laddove non sia stato possibile interrompere l'alimentazione. Per provvedere alla cessazione, l'impresa di distribuzione non è tenuta ad avere la documentazione inerente il contratto con l'utente finale, bensì unicamente la già menzionata comunicazione di messa in mora, preavviso di sospensione e risoluzione contrattuale indicata all'art. art. 13, comma 2, T.I.M.G.. A conferma di ciò, l'art. 13, comma 7, T.I.M.G. prevede che la ulteriore documentazione contrattuale possa essere chiesta alla società che ha ottenuto la cessazione amministrativa (e quindi dopo tale cessazione) per poterla eventualmente utilizzare nelle azioni giudiziarie di cui all'art. 13 bis T.I.M.G.. La
- 2 - documentazione in esame, quindi, se da un lato non è necessaria per disporre la cessazione amministrativa cui segue l'attivazione del servizio di default, dall'altro potrebbe infatti servire in giudizio, ove l'utente si costituisca contestando l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la disalimentazione.
Da quanto sopra esposto consegue che i fatti costitutivi della pretesa dell'impresa di distribuzione a essere autorizzata alla disalimentazione coattiva, la cui dimostrazione grava sull'odierna ricorrente (art. 2697 c.c.) sono, da un lato, l'impossibilità di disalimentare il contatore e, dall'altro, l'esatto espletamento della procedura finalizzata alla cessazione amministrativa dell'utenza.
Viceversa, l'introduzione in giudizio dell'insussistenza del presupposto sostanziale per la cessazione amministrativa dell'utenza (e perciò per l'attivazione del servizio di default) compete al cliente finale, quale fatto impeditivo del diritto alla disalimentazione del punto di riconsegna.
La procedura diretta alla cessazione amministrativa dell'utenza e all'attivazione del servizio di default è, costituita, in sintesi, dai seguenti passaggi:
a) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, della sospensione dell'alimentazione per morosità dell'utente;
b) mancata esecuzione della sospensione (ai fini che interessano, per impossibilità di accesso al contatore);
c) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, della interruzione dell'alimentazione;
d) infruttuoso tentativo di accesso al contatore;
e) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, di cessazione amministrativa dell'utenza, previa comunicazione dalla società di vendita all'utente della costituzione in mora e della volontà di risoluzione del contratto a decorrere dalla data di cessazione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2,
T.I.M.G..
Premesso quanto sopra, nel caso in esame parte ricorrente non ha integralmente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
La stessa, infatti, non ha provato il requisito sub d).
E' infatti indubbio che dalla normativa di settore si evinca un onere per la società di intraprendere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione solo laddove l'utente si rifiuti di consentire l'accesso al luogo ove si trova il contatore ai tecnici incaricati dalla società stessa.
Ciò che difetta nella vicenda in esame è la prova che ET AT abbia rifiutato tale accesso, ovvero che abbia tenuto quel comportamento di diniego che avrebbe potuto legittimare l'istaurazione del presente giudizio al fine di ottenere un provvedimento giudiziale di condanna al relativo facere.
La società ricorrente non ha dimostrato alcun tentativo di accesso all'impianto nè che la resistente si sia opposta, non avendo prodotto un verbale di accesso negativo all'abitazione dello stesso.
Tanto detto, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari ai fini della disalimentazione fisica del punto di riconsegna, le domande di Aemme Linea Distribuzione s.r.l. devono essere rigettate.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della resistente.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Aemme Linea Distribuzione s.r.l. nei confronti di ET AT, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte ricorrente;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2798 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (p. iva n. 13476050151), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore darioitalo.treves@milano.pecavvocati.it;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
GA TA (nato a [...] il [...], C.F. [...]),
residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. Aemme Linea Distribuzione s.r.l. ha adito il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere all'immobile ove è collocato l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Parabiago alla Via Lamarmora n.45 in cui si trova il contatore gas per l'utenza intestata al convenuto AT ET per la disalimentazione dello stesso.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma all'udienza del
14.01.2025 dopo discussione orale.
Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
E' opportuno sintetizzare la disciplina operante nella materia oggetto della presente vertenza e descrivere il complesso procedimento che può condurre alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas.
In linea generale, non viene in rilievo un tipico contratto di somministrazione di energia. Invero, si rinvengono due differenti rapporti negoziali, l'uno tra la società venditrice del gas (in questo caso, HE) e l'utente finale (
ET AT) e l'altro tra la società di vendita e la società di distribuzione del gas (nella fattispecie, Aemme
Linea Distribuzione s.r.l.), anch'esse legate da un contratto di servizio sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (“Autorità”) e approvato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. Esiste quindi una scissione soggettiva tra l'impresa che vende il gas e intrattiene il rapporto contrattuale con il cliente e l'impresa di distribuzione, che invece non ha un rapporto diretto con il cliente finale
- 1 - ma interloquisce unicamente con l'impresa di vendita.
L'Allegato A della delibera dell'Autorità 99/2011 (Testo Integrato Morosità Gas – T.I.M.G.) disciplina la complessa procedura che conduce alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas.
In particolare, se il cliente finale è moroso, la società venditrice può chiedere alla società di distribuzione di provvedere prima alla sospensione e poi all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (cfr. artt. 5 e
11 T.I.M.G.). Ove l'interruzione non sia possibile tramite soli interventi tecnici (es. taglio colonna ovvero chiusura valvola), ma sia necessario il ricorso ad un accesso forzoso al contatore (es. perché non accessibile all'esterno), la società di vendita chiede alla società di distribuzione la cessazione amministrativa dell'utenza a norma dell'art. 13 T.I.M.G.. Ai fini della cessazione amministrativa dell'utenza, è necessario, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
T.I.M.G., che la società di vendita abbia messo in mora il cliente finale comunicandogli la volontà di risolvere il contratto per inadempimento, con avvertimento che dalla data di accoglimento della richiesta di cessazione amministrativa il contratto si risolverà.
Non appena la società di distribuzione accoglie la richiesta di cessazione amministrativa, si attiva il cd. “servizio di default” di cui all'art. 17 T.I.M.G., ossia il gas viene fornito da un'impresa designata, a spese di un fondo a cui contribuiscono tutti gli utenti finali. Da tale momento, ai sensi degli artt. 35 e 40 deliberazione dell'Autorità
241/2013, la società di distribuzione deve attivarsi per la disalimentazione del punto di consegna, anche mediante iniziative giudiziarie (art. 13 bis T.I.M.G.) avendo a disposizione un termine di cinque mesi oltre a ulteriori trenta giorni, decorsi i quali è soggetta a sanzioni (previste dagli artt. 43 e ss. del. 241/2013).
Stante la suddetta scissione soggettiva, occorre distinguere tra due presupposti.
Da un lato, vi è il presupposto sostanziale dell'attivazione della procedura che si conclude con la cessazione amministrativa dell'utenza e l'attivazione del servizio di default: il presupposto consiste nella morosità del cliente, attinente al rapporto cliente-impresa di vendita.
Dall'altro lato, vi è il presupposto del diritto alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, che fa capo all'impresa di distribuzione e consiste nel corretto espletamento della procedura innanzi descritta. Si ponga a mente, infatti, che alla cessazione amministrativa dell'utenza, la società di distribuzione provvede su richiesta della società di vendita (a seguito della constatazione dell'impossibilità materiale di interrompere l'alimentazione e previa verifica della comunicazione all'utenza della messa in mora e della volontà di risolvere il contratto), a ciò seguendo automaticamente l'attivazione del servizio di default, senza che l'impresa di distribuzione abbia strumenti giuridici per verificare la sussistenza e l'entità della morosità.
A dimostrazione di ciò, si confronti altresì il disposto dell'art. 13, comma 1, con il disposto dell'art. 13, comma 7,
T.I.M.G.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, T.I.M.G., sul presupposto della morosità, l'impresa di vendita chiede all'impresa di distribuzione di provvedere alla cessazione amministrativa dell'utenza, laddove non sia stato possibile interrompere l'alimentazione. Per provvedere alla cessazione, l'impresa di distribuzione non è tenuta ad avere la documentazione inerente il contratto con l'utente finale, bensì unicamente la già menzionata comunicazione di messa in mora, preavviso di sospensione e risoluzione contrattuale indicata all'art. art. 13, comma 2, T.I.M.G.. A conferma di ciò, l'art. 13, comma 7, T.I.M.G. prevede che la ulteriore documentazione contrattuale possa essere chiesta alla società che ha ottenuto la cessazione amministrativa (e quindi dopo tale cessazione) per poterla eventualmente utilizzare nelle azioni giudiziarie di cui all'art. 13 bis T.I.M.G.. La
- 2 - documentazione in esame, quindi, se da un lato non è necessaria per disporre la cessazione amministrativa cui segue l'attivazione del servizio di default, dall'altro potrebbe infatti servire in giudizio, ove l'utente si costituisca contestando l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la disalimentazione.
Da quanto sopra esposto consegue che i fatti costitutivi della pretesa dell'impresa di distribuzione a essere autorizzata alla disalimentazione coattiva, la cui dimostrazione grava sull'odierna ricorrente (art. 2697 c.c.) sono, da un lato, l'impossibilità di disalimentare il contatore e, dall'altro, l'esatto espletamento della procedura finalizzata alla cessazione amministrativa dell'utenza.
Viceversa, l'introduzione in giudizio dell'insussistenza del presupposto sostanziale per la cessazione amministrativa dell'utenza (e perciò per l'attivazione del servizio di default) compete al cliente finale, quale fatto impeditivo del diritto alla disalimentazione del punto di riconsegna.
La procedura diretta alla cessazione amministrativa dell'utenza e all'attivazione del servizio di default è, costituita, in sintesi, dai seguenti passaggi:
a) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, della sospensione dell'alimentazione per morosità dell'utente;
b) mancata esecuzione della sospensione (ai fini che interessano, per impossibilità di accesso al contatore);
c) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, della interruzione dell'alimentazione;
d) infruttuoso tentativo di accesso al contatore;
e) richiesta, da parte della società di vendita alla società di distribuzione, di cessazione amministrativa dell'utenza, previa comunicazione dalla società di vendita all'utente della costituzione in mora e della volontà di risoluzione del contratto a decorrere dalla data di cessazione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2,
T.I.M.G..
Premesso quanto sopra, nel caso in esame parte ricorrente non ha integralmente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
La stessa, infatti, non ha provato il requisito sub d).
E' infatti indubbio che dalla normativa di settore si evinca un onere per la società di intraprendere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione solo laddove l'utente si rifiuti di consentire l'accesso al luogo ove si trova il contatore ai tecnici incaricati dalla società stessa.
Ciò che difetta nella vicenda in esame è la prova che ET AT abbia rifiutato tale accesso, ovvero che abbia tenuto quel comportamento di diniego che avrebbe potuto legittimare l'istaurazione del presente giudizio al fine di ottenere un provvedimento giudiziale di condanna al relativo facere.
La società ricorrente non ha dimostrato alcun tentativo di accesso all'impianto nè che la resistente si sia opposta, non avendo prodotto un verbale di accesso negativo all'abitazione dello stesso.
Tanto detto, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari ai fini della disalimentazione fisica del punto di riconsegna, le domande di Aemme Linea Distribuzione s.r.l. devono essere rigettate.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Aemme Linea Distribuzione s.r.l. nei confronti di ET AT, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte ricorrente;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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