Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della domanda di trasferimento temporaneo ai sensi della legge n. 104/92, adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM – Ufficio Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 03.04.2025;
del preavviso di rigetto dell’istanza adottato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
del parere contrario espresso dalla scala gerarchica;
nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel settembre 2024, il Brigadiere-OMISSIS-, effettivo alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, ha presentato un’istanza di trasferimento temporaneo per l’impiego a un reparto dipendente dal Comando Provinciale di -OMISSIS-, ai sensi della legge 104/92, al fine di assistere la madre, riconosciuta persona con disabilità e necessità di sostegno intensivo, e il padre, riconosciuto invalido civile al 100%.
L’Amministrazione ha denegato il trasferimento, ritenendo che lo stesso non fosse possibile in ragione dell’assenza di posizioni utili di impiego, nello specifico ruolo, presso il Comando Provinciale di -OMISSIS-, esuberante di 51 unità (pari al +26,98%), nonché presso i reparti ambiti dal ricorrente, anch’essi operanti in situazioni di parità o esubero di organico. Nel preavviso di rigetto è stato, altresì, richiamato il parere contrario al trasferimento espresso dalla scala gerarchica (ad eccezione del comandante di compagnia) ed è stata evidenziata la circostanza che, nonostante la specifica richiesta dell’Ufficio, il ricorrente non ha comunque fornito elementi probanti circa l’impossibilità dei familiari ed affini entro il terzo grado di prendersi cura dei genitori e non ha presentato l’elenco dei familiari richiestogli dall’Arma.
Il ricorrente ha impugnato il prefato diniego, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la P.A., chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris osservando che “a una sommaria delibazione tipica della presente fase di giudizio, il provvedimento impugnato appare congruamente motivato con riferimento all’assenza di posizioni utili di impiego, nello specifico ruolo, presso il Comando Provinciale di -OMISSIS-, esuberante di 51 unità (pari al +26,98%), nonché presso i reparti ambiti dal ricorrente, anch’essi operanti in situazioni di parità o esubero di organico”.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione del merito a breve n primo grado ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a, osservando che: “considerato che le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento di diniego richiedono l’esame del merito in primo grado, che tenga conto dei profili relativi alla comparazione delle esigenze dell’assistenza con quelle relative all’Amministrazione anche per quanto riguarda i profili organizzativi della sede di servizio” .
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il provvedimento impugnato è stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90.
Il richiamo alla previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, operato dal diniego definitivo, ha consentito all’interessato di comprendere pienamente le motivazioni sottese al suo mancato trasferimento.
L'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, n. 8312).
Venendo ad esaminare il merito della causa, il ricorrente ha motivato la propria istanza di assegnazione temporanea a domanda presso un reparto dipendente dal Comando Provinciale di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, a tenore del quale "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere " (nella specie, i propri genitori).
Orbene, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, il trasferimento di cui all'art. 33, comma 5, della legge 104/92 coinvolge interessi legittimi (e non diritti soggettivi) e di conseguenza implica un complessivo bilanciamento tra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte della P.A.; " ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito " (così Cons. Stato, sez. II, n. 2343/2022, sez. IV, nn. 787/2021, 5550/2018, 29/2018, 3526/2016; Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n. 1368).
In particolare va sottolineato che l'inciso " ove possibile ", contenuto nella richiamata disposizione, comporta in primo luogo che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. II, n. 11191/2023, n. 10870/2022; sez. III, n. 2819/2018), nel senso, cioè che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare e che l'assegnazione possa dunque avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del militare istante (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987; Cons. Stato sez. I, 12/11/2024, n. 1368).
L'Amministrazione deve, inoltre, verificare la compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 con le esigenze generali del servizio esercitando a tal fine il potere discrezionale riconosciutole dalla legge, il che implica la ponderazione accurata delle esigenze funzionali degli uffici.
Ne discende che la disciplina normativa applicabile al caso di specie, con il richiamo all'espressione " ove possibile ", prevede un contestuale obbligo in capo all'Amministrazione di appartenenza dell'istante di verificare prioritariamente la compatibilità del richiesto trasferimento sia con l'effettiva disponibilità di posizioni di impiego del militare, sia con le generali esigenze di servizio della Forza Armata in un generale quadro di efficienza dello stesso e di razionale dislocazione del personale. Del resto, tale facoltà incontra, nel caso del personale militare, un chiaro contenimento, ove si consideri che la normativa applicabile, cioè l'art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ponendosi in un rapporto di specialità rispetto alla normativa generale, subordina il beneficio dell'assegnazione temporanea all'esistenza di posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione.
Ne deriva che, qualora a seguito di una specifica attività istruttoria, volta a contestualmente considerare in modo adeguato e nel rispetto della legge, unitamente all'istanza dell'interessato, le esigenze di servizio, sia stata puntualmente verificata l'oggettiva insussistenza, presso le sedi ubicate nell'area di interesse del ricorrente, di utili posizioni organiche vacanti riferite al ruolo e al grado posseduto del militare istante, il provvedimento impugnato risulta motivato in modo congruo e pienamente legittimo.
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la valutazione effettuata dall'Amministrazione risulta congruamente motivata in relazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza, cui si è fatto cenno in precedenza, e dai quali non vi è ragione di discostarsi. Il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione, difatti, risulta sorretto da congrua motivazione, in quanto, nel richiamare il preavviso di rigetto, sottolinea adeguatamente la situazione degli organici delle sedi pugliesi ambite, tutte già ad organico completo: cfr. provvedimento mpugnato ove si legge che “ la Legione Carabinieri -OMISSIS- e il Comando Provinciale di -OMISSIS- non necessitano di prioritaria alimentazione, atteso che, nel ruolo Sovrintendenti, operano con un marcato surplus organico rispettivamente pari al 26,95% (+276 u. su 1024) e al 26,98% (+51 u. su 189)…” . Tale eccedenza di personale è ancor più cogente se parametrata ai reparti ambiti dal ricorrente ove si consideri che, come evidenziato dalla relazione depositata dalla P.A., la Compagnia di -OMISSIS- è attualmente esuberante di 13 Sovrintendenti rispetto ai 40 previsti, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha in organico 4 Sovrintendenti in più rispetto ai 19 previsti e, tutte le 11 Stazioni dipendenti dalla predetta Compagnia operano in situazioni di parità o esubero di organico nello specifico ruolo.
Il provvedimento impugnato non è neanche carente sotto il profilo dell'interesse pubblico ad esso sotteso, dovendosi questo rinvenire, come detto, nell'interesse all'ottimale e funzionale allocazione del personale.
Quanto, infine, alle esigenze di tutela legate ai bisogni del disabile, è evidente che queste andranno vagliate ai sensi della richiamata disciplina di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e opportunamente valutate dall'Amministrazione, come avvenuto nella fattispecie in esame in cui quest'ultima, pienamente consapevole delle ragioni dell'istante, ha comunque riconosciuto i permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Per quanto riguarda la questione della presenza di altri familiari in grado di assicurare la necessaria assistenza al disabile, è pur vero che, come rimarcato dal ricorrente, l’art. 24 della Legge n. 183/2010 ha eliminato i requisiti della c.d. continuità e dell’ esclusività nell’assistenza al familiare con disabilità e necessità di sostegno elevato, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento ai sensi dell’art. 33, Legge n. 104/1992; ma ciò non ha escluso la possibilità per la P.A. di valutare siffatta situazione, essendo stato già affermato che “ l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è sufficiente a supportare il diniego, dovendo l'Amministrazione valutare l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale ” ( Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2226 ). Ciò posto, come recentemente ribadito da autorevole giurisprudenza, “ la circostanza, seppur da ritenere mai dirimente, relativa alla presenza di altro familiare in loco, non è estranea alla piattaforma fattuale che l’Amministrazione può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell’istanza di trasferimento, e pertanto non può non assumere rilevanza la constatata presenza di parenti ed affini entro il terzo grado residenti nel comune ove ricorre l’esigenza ed i comuni limitrofi, dei quali non è stata data oggettiva prova dell’impossibilità a continuare a prestare la dovuta assistenza, pur a turno e in concorso tra loro, poiché non affetti da patologie invalidanti. Pertanto i plurimi elementi di valutazione evidenziati dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati concorrono nel loro insieme al fine di suffragare adeguatamente i dinieghi dell’istanza di trasferimento ex lege n. 104/92, con conseguente legittimità degli stessi ” ( Cons. Stato, sez. II, sent. n. 11191/2023 e n. 4003/2023 ).
Sul punto, non è superfluo osservare che, nella fattispecie all’esame, come evidenziato dagli atti impugnati, il ricorrente - venendo meno all’obbligo del clare loqui - non ha mai fornito l’elenco dei “ parenti o affini entro il terzo grado , ricompresi nel medesimo nucleo familiare e che non abbiano manifestato attendibilmente alcuna indisponibilità a prestare l’assistenza ”, rimanendo sempre vago sull’argomento, manifestando unicamente dissapori personali tra i genitori e questi, senza indicare ulteriori specifiche sulle generalità, sul grado di parentela e sulla residenza. Gli unici parenti citati sono i tre fratelli dell’istante di cui due sorelle residenti in provincia di -OMISSIS- ed un fratello residente in provincia di -OMISSIS-.
Le considerazioni che precedono, globalmente considerate, inducono al rigetto del ricorso, avendo l’Amministrazione giustificato, in modo non irragionevole né arbitrario, le ragioni poste a base del gravato diniego di trasferimento temporaneo.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate in ragione della natura e problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR AI, Presidente
Marco RI, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | GR AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.