Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4565 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Consolato Generale d''Italia in Shanghai in data 18.12.2024 prot. n. 2135/2024 ricevuto a mani proprie il 15.1.2025 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del visto per lavoro subordinato emanato dalla sede diplomatica di Shanghai;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso, successivamente all’accoglimento della domanda cautelare, è stato nuovamente chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025 e quindi trattenuto in decisione;
d) che in data 10 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ritualmente notificata;
e) che il ricorso va dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo all’andamento della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.