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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 62. (Deposito dell'atto di integrazione
del contraddittorio) 1. Dopo l' articolo 371 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per
provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazio
ne le parole "atto di integrazione del contradditorio" deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita' entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
del contraddittorio) 1. Dopo l' articolo 371 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per
provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazio
ne le parole "atto di integrazione del contradditorio" deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita' entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4699Provvedimento: […] posta dall'art.369 comma 1 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti con- le quali è proposto (e non anche quella stabilitatro 3 dall'art. 371-bis cod. proc. civ., aggiunto dall'art.62 della legge n.353 del 1990, prefigurata per la diversa ipotesi del deposito dell'atto di integrazione del con- che tale orientamento è già statotraddittorio); espresso da questa Corte nelle sentt. nn.2951 del 1974 e 6332 del 1998; e che il ricorso è stato depositato in data 4 aprile 2001 il termine per il deposito del ri- corso, […]Leggi di più...
- spese processuali·
- rinnovazione notificazione·
- art. 369 cod. proc. civ.·
- nullità notificazione·
- art. 62 d.lgs. n. 546/1992·
- improcedibilità del ricorso·
- deposito ricorso