Articolo 62 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 61Articolo 63
Versione
1 gennaio 1992
Art. 62. (Deposito dell'atto di integrazione
del contraddittorio) 1. Dopo l' articolo 371 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) - Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per
provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazio
ne le parole "atto di integrazione del contradditorio" deve essere depositato nella Cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita' entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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