Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Domingo (Ecuador), il 05/03/1997, residente in [...]9, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Fieschi n. 3/18, presso lo studio dell'Avv.
Loredana Guastamacchia, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Domingo (Ecuador), il 11/01/1985, residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Cesarea n. 2/44, presso lo studio dell'Avv.
Benedetta Staricco, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
14/04/2025.
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, la SI.ra ha Parte_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito SI. Controparte_1
con cui aveva contratto matrimonio civile in Santo Domingo (Ecuador) in data
[...]
28/03/2018 (non trascritto in Italia) e dalla cui unione era nato il figlio minore
[...]
in data 30/06/2017, rappresentando una situazione di ormai intervenuta Persona_1
intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'08/03/2025, si è costituito in giudizio il SI. il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda di CP_1
separazione.
Nelle more della prima udienza fissata per il giorno 08/04/2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, rinunciando a comparire personalmente all'udienza e chiedendo che la stessa venisse sostituita con il deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Controparte_1 OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) I coniugi vivranno separati con piena libertà di comportamento ma portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che continueranno pertanto a congiuntamente esercitare la potestà parentale sul medesimo;
3) il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre;
4) il padre terrà con sé il figlio nelle giornate di lunedì e martedì dall'uscita di scuola alle ore 16.30 sino al mercoledì mattina quando lo accompagnerà a scuola alle ore 8.00;
5) il weekend seguirà il criterio dell'alternanza, in quello di pertinenza paterna il bambino verrà riaccompagnato a casa della mamma la domenica sera;
Ciascun genitore si impegna ad agevolare il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno.
6) I genitori si impegnano, allorquando nei giorni di spettanza non possano tenere con sé il figlio, di interpellare, prima di rivolgersi a terze persone (non considerata tale la nonna paterna), l'altro genitore.
7) A carico di ogni genitore vi è l'onere di comunicare all'altro qualora il figlio dovesse pernottare fuori Genova;
in ogni caso dovranno essere sempre garantiti i contatti (almeno una volta al giorno) con l'altro genitore.
8) Il padre si impegna a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, alla SI.ra
[...]
a titolo di mantenimento per il figlio la somma pari ad Euro 150,00 mensili, Parte_2
oltre aggiornamento Istat come per legge;
9) le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise al 50% come da protocollo del
15.09.2016 redatto dalla sezione famiglia del tribunale di Genova;
i rimborsi delle quote anticipate da un genitore dovranno essere versati all'altro entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, restando esclusa la possibilità di compensazioni con il contributo al mantenimento ordinario;
il SI. si impegna a corrispondere Controparte_1
alla IG il 50 % dei buoni pasto della mensa del figlio. Parte_1
10) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre SI.ra Parte_2
.
[...] 11) Per le ferie estive, il padre e la madre avranno entrambi facoltà a trascorrere due settimane consecutive o non consecutive con il figlio da comunicare all'altro genitore entro il mese di giugno.
Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e le altre vacanze civili e/o religiose (25 Aprile, 1
Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza;
12) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico
o di mantenimento per sé in quanto economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e dichiarano altresì di nulla avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione non espressamente richiamato nel presente atto”.
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove verrà trascritto l'atto di matrimonio di procedere all'annotazione a margine dello stesso della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni