Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2024, proposto da
ON CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo, Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del d.r. del 23 gennaio 2024 n. 122/2024 - prot. n. 0016897 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di tipologia b), settore concorsuale 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee) settore scientifico-disciplinare SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, indetta dall’Università degli Studi di Firenze con d.r. 485/2023, prot. n. 0118406 del 30 maggio 2023, e dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione giudicatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LA CI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. CC ha partecipato alla procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di tipologia b), settore concorsuale 14/B2 (Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee) settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, indetta dall’Università degli Studi di Firenze con d.r. 485/2023, prot. n. 0118406 del 30 maggio 2023.
L’art. 5, comma 16, del bando disponeva che « La Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 65 punti ».
Alla procedura hanno partecipato, oltre al ricorrente, altri due candidati.
All’esito della valutazione, da parte della Commissione, delle pubblicazioni scientifiche presentate, dell’attività didattica, dei titoli e dei curricula dei candidati e dopo la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, nessuno dei candidati è risultato idoneo a ricoprire il posto messo a bando, non avendo alcuno di essi riportato un punteggio soglia di 65 punti. In particolare, l’odierno ricorrente ha conseguito il punteggio di 46,5 (su un massimo di 100 punti), così suddivisi: pubblicazioni scientifiche, 24,5 (su un massimo di 54 punti); attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, 4,5 (su un massimo di 8 punti); titoli e curriculum , comprensivi dell’attività di ricerca e della produzione scientifica complessiva, 17,5 (su un massimo di 38 punti).
Con d.r. rep. n. 122/2024 (prot. n. 16897) del 23 gennaio 2024 gli atti della selezione di cui trattasi sono stati approvati con la precisazione che nessuno dei candidati era risultato idoneo.
Con il ricorso di cui in epigrafe, il dott. CC ha impugnato gli atti della procedura selettiva, chiedendone il relativo annullamento e la conseguente “ condanna dell’Ateneo resistente a sottoporre il Dott. CC ad una nuova valutazione da parte di una Commissione giudicatrice in diversa composizione ”.
Con l’unico motivo di gravame il dott. CC rileva l’illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione poiché l’operato della medesima sarebbe affetto dal vizio dell’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, secondo il ricorrente vi sarebbe contraddittorietà nella valutazione di alcune di esse, allo stesso tempo, come originali e innovative, ma dal punto di vista della metodologia scientifica adottata, deboli o non rigorose.
Tale valutazione delle pubblicazioni, secondo il ricorrente, si scontrerebbe inoltre con il fatto che gran parte delle stesse gli avrebbe consentito di conseguire l’abilitazione scientifica nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali. Peraltro, nell’ambito di una procedura di chiamata per un posto di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale, indetta dall’Universitas Mercatorum di Roma, egli era risultato idoneo ad avviso di tutti e tre i membri della Commissione giudicatrice, collocandosi al terzo posto su cinque. Infine, l’inattendibilità dell’odierna valutazione sarebbe ancora testimoniata dal fatto che il dott. CC avrebbe conseguito, all’unanimità dei commissari, una idoneità anche nell’ambito di una procedura di chiamata per un posto di ricercatore universitario di tipo B nel suo settore concorsuale, bandita, nel febbraio 2022, dall’Università degli Studi di Teramo.
Infine, secondo il ricorrente, nell’ambito della valutazione dei titoli, del curriculum e della valutazione della produzione scientifica complessiva, nonché della didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti, non vi sarebbe corrispondenza tra i giudizi e i punteggi ricevuti: questi ultimi, infatti, sarebbero troppo bassi rispetto ai primi.
Si è costituita l’Università di Firenze, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso sotto diversi profili: a) per omessa impugnazione, da parte del dott. CC, degli atti della procedura concorsuale successivamente bandita dall’Università per il medesimo posto di ricercatore, procedura alla quale il dott. CC aveva infruttuosamente partecipato essendo stata vinta da un terzo partecipante; b) in ogni caso, per intervenuta soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente “ ad una nuova valutazione da parte di una Commissione giudicatrice in diversa composizione ”; ancora è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a sindacare il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione e per mancato raggiungimento della “prova di resistenza”, non essendo sufficienti le deduzioni del ricorrente a colmare il divario di 19 punti rispetto alla soglia minima di 65 punti.
L’Università ha comunque argomentato in ordine all’infondatezza delle singole censure prospettate nel ricorso.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti.
DIRITTO
L’eccezione preliminare articolata dalla difesa dell’Università in punto d’improcedibilità del ricorso merita piena condivisione.
Infatti, con d.r. n. 245 del 20 febbraio 2024, il medesimo posto di ricercatore a tempo determinato oggetto di causa è stato messo nuovamente a bando, dando avvio ad una nuova procedura selettiva, alla quale il ricorrente ha partecipato senza ottenere tuttavia, ancora una volta, l’ammissione alla fase della discussione dei titoli, venendo giudicata la sua produzione scientifica “ continua nel tempo, di buona consistenza, ma di discreta o limitata qualità. Risulta, inoltre, nel complesso parzialmente congruente o non congruente con il SSD oggetto del bando e posta in collocazioni editoriali in generale poco rilevanti ”.
Invece, il posto ribandito è stato assegnato ad un terzo candidato estraneo all’odierno giudizio, dichiarato vincitore con d.r. del 7 aprile 2025.
Tale nuova procedura e il suo esito non sono stati infatti impugnati da parte del ricorrente.
E’ dunque evidente che quest’ultimo non può più ottenere la chiesta rinnovazione della valutazione del proprio profilo da parte di una Commissione giudicatrice in diversa composizione, perché tale rinnovazione già è stata spontaneamente realizzata dall’Università e il posto oggetto di causa è stato già assegnato a un terzo; dunque quest’ultima assegnazione, rimasta non impugnata e divenuta definitiva, non potrebbe essere doppiata da un’ulteriore e incompatibile assegnazione in favore del ricorrente.
E’ chiaro dunque che la mancata impugnazione degli atti della procedura rinnovata comporta inesorabilmente l’improcedibilità del presente giudizio, essendosi consolidata una situazione sopravvenuta incompatibile con la soddisfazione dell’interesse del ricorrente ad ottenere quel posto da ricercatore universitario.
E’ altresì evidente che a seguito della partecipazione alla nuova procedura ed alla rivalutazione del suo profilo da parte di una diversa Commissione, il ricorrente ha già conseguito i medesimi effetti che potrebbe ottenere a seguito dell’eventuale annullamento della procedura in questione.
Per tali assorbenti e decisive ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente, il quale ha insistito nella prosecuzione del giudizio nonostante il repentino palesarsi delle suddette ragioni d’improcedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite all’Università di Firenze, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
LA CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | CA NI |
IL SEGRETARIO