Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/03/2026, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- nelle qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Maria Mazza e Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale n. 28 di Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano RCG N.-OMISSIS- mai notificata, di “approvazione della graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”;
2) della determinazione RGC n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio;
3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS PA nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (-OMISSIS- -OMISSIS-) agiscono per l’annullamento della determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano n.-OMISSIS- che assumono mai notificata, di approvazione della graduatoria degli ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura, in uno al presupposto avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 adottato con determinazione comunale RGC n.-OMISSIS-.
2. Parte decorrente, ha altresì istato per l’accertamento del diritto del minore ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE.
3. Premesso in fatto che il minore è affetto da disabilità gravissima ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti;
II - Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA.
4. In sintesi, dopo un iniziale excursus sulla disciplina nazionale e regionale di riferimento, si lamenta che l’Ambito Territoriale n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano capofila ha prima correttamente qualificato il disabile quale inabile gravissimo, con priorità n. 1, ma poi ha ritenuto non finanziabile l’assegno di cura per carenza fondi stilando una graduatoria che segue l’ordine delle dichiarazioni ISEE.
Premessa la pronuncia del Consiglio di Stato n. 10570/2023, la parte ricorrente contesta in ricorso la violazione della delibera di G.R.C. n. 70/2024 (recante approvazione del “Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 e parte integrante del V Piano Sociale Regionale 2022-2024) e dei criteri ivi previsti per l’attribuzione dell’assegno di cura.
5. Di poi, ritenendo non sottoponibili a rivalutazione i soggetti con disabilità gravissima, deduce, invocando i principi dell’affidamento, il diritto del minore all’attribuzione dell’assegno di cura in quanto già assegnatario in precedenza della medesima agevolazione.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di San Giorgio a Cremano.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disposto a carico dell’Amministrazione intimata incombenti istruttori e contestualmente autorizzato la notifica per pubblici proclami, il cui adempimento risulta documentato in giudizio (cfr. atti depositati dal Comune il 30 aprile 2025 ed il 10 giugno 2025).
8. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare il Collegio, alla luce dell'integrità del contraddittorio (cfr. nota del 10 giugno 2025 del Comune intimato in atti) a seguito e per effetto della immediata autorizzazione della parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami (cfr. ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), ritiene nella fattispecie comunque non rilevante la questione, esaminata in altri analoghi giudizi, della potenziale violazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a., non essendo stata comunque valutata preventivamente l’eventuale difficoltà della parte ricorrente nel reperimento degli indirizzi dei controinteressati e i tentativi di individuare almeno uno di essi ai fini della rimessione in termini di parte ricorrente per la notifica individuale.
10. Ancora in via preliminare occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
11. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
12. L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o con disturbi dello spettro autistico.
13. Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
14. La delibera di GRC 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
15. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
16. Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
17. Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico del minore tra i beneficiari in quanto disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura.
18. Per vero, il Tribunale è dell’avviso che le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) siano autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, dedotto erroneamente da parte ricorrente.
19. In proposito, se è vero che la disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024 stabilisce che “ Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario ”, è altrettanto indubitabile che l’anzidetta prescrizione si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per accedere e quantificare annualmente le risorse necessarie, e, quindi, essendo finalizzata partitamente alla predisposizione annuale dei progetti d’Ambito, verosimilmente -e del tutto ragionevolmente - devono fare riferimento alla spesa storica con finalità di programmazione generale.
20. Il che, pertanto, non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli ancorché già beneficiari per le annualità precedenti e delle nuove istanze sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
21. Ciò premesso, sono fondate le censure con le quali la parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni della delibera di GRC n. 70/2024 contestando specificamente la redazione della graduatoria dei disabili gravissimi sulla base esclusiva del criterio dell’ISEE e sulla base di una carenza di fondi.
22. Come già rilevato in precedenti analoghi della Sezione (cfr. Tar OL Sez. IX n. 926/2026), nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha dato innanzi tutto la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
23. Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima l’atto giuntale prevede che al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso (art. 6 della d.G.R.C. 70/2024).
24. Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre in sede di assegnazione la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate (cfr. pag. 2 e 3 della delibera n. 70/2024) in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.
25. Analogamente l’Avviso pubblico prevede comunque che “ è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).
26. Viceversa, come contestato da parte ricorrente, il Comune ha ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi e selezionato i beneficiari dell’assegno di cura esclusivamente sulla base dell’ISEE.
27. Nonostante la prospettazione della difesa comunale (secondo cui la graduatoria è stata elaborata secondo l’ordine decrescente dei punteggi loro attribuiti in sede UVI dalla scheda di valutazione sociale e quindi, a parità di punteggio, dando precedenza agli istanti con valore ISEE più basso) l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate in sede di redazione della graduatoria risulta confermata dalla documentazione versata in atti in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.
28. Nell’ambito dei fascicoli dei soggetti valutati che il Collegio ha potuto visionare, invero, risulta mancante la scheda Svamdi C che riguarda specificamente alla “valutazione sociale” ed è compilata dall’assistente sociale, mentre risulta presa in considerazione, per la singola domanda di assegno, la scheda D Svamdi che viene compilata dall’UVI (Unità Valutazione Integrata) dopo la scheda C e che ha la funzione di codificare, anche in ragione del grado di disabilità, la decisione prescrittiva (assistenziale sociosanitaria e/o sociale) (cfr. Allegato E della delibera G.R.C. n. 70/2024).
29. In tale ultima scheda, inoltre, pur dovendosi riportare alcuni punteggi riassuntivi delle schede precedenti, non risulta indicato il Punteggio PSOC (punteggio sociale), che viene attribuito in sede di redazione della scheda C in relazione alle condizioni effettive di assistenza del disabile (con riferimento ai parametri “ben assistito”, “parzialmente assistito” “non sufficientemente assistito”).
30. E’ pertanto evidente la palese violazione dei criteri di selezione degli ammessi al contributo come prescritti nella d.G.R.C. 74/2024.
31. La graduatoria impugnata risulta, per quanto sopra osservato, fondata esclusivamente su di un parametro economico (ISEE più basso), ed è stata formulata senza tenere conto della situazione concreta del richiedente e del nucleo familiare, del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver familiare, e, quindi, dell’effettiva necessità di supporto continuativo di norma garantito anche attraverso l’assegno di cura.
32. In tali limiti, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti gravati come in epigrafe indicati, fatti salvi, in sede di riedizione del potere, i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati costituiti della parte ricorrente (Antonello Maria Mazza e Rodolfo De Vivo) dichiaratasi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di OL, Presidente
OS PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS PA | EL LL Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.