Art. 1.
L' art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 , concernente "Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari", e' modificato come segue:
"In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo' essere assoggettato a servitu' nei modi previsti dalla, presente legge".
L' art. 1 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 , concernente "Riforma del testo unico delle leggi sulle servitu' militari", e' modificato come segue:
"In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati e manipolati esplosivi ed altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo' essere assoggettato a servitu' nei modi previsti dalla, presente legge".