Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da
AN IA SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Avallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 3596/2023 del 29 maggio 2023 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, co.5, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente espone in ricorso:
che con sentenza n. 3596/2023 del 29 maggio 2023 (all. 2 del ric.) notificata alla Sede INPS di Napoli e Roma, rispettivamente in data 25/07/2023 e 01/08/2023, non appellata e passata quindi in giudicato, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto, in favore della ricorrente, alla corresponsione dell’Assegno Sociale ex lege n. 335/1995, con decorrenza dal 01/01/2021, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, nonché dei ratei maturandi, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
che non avendo l’INPS eseguito la citata sentenza, per ottenerne l’esecuzione si è vista costretta a promuovere il presente giudizio, di cui chiede l’accoglimento con condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario, sulla quale la ricorrente ha insistito anche in camera di consiglio;
Rilevato che in corso di causa il resistente INPS con memoria del 22 ottobre 2024 ha evidenziato di aver provveduto contestualmente alla notifica del ricorso, all’esecuzione della sentenza azionata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
in particolare l’Istituto resistente ha osservato che il provvedimento di liquidazione dell’assegno sociale (cd. modello TE08) è stato emesso in data 05.01.2024 (all. 2, produz. INPS del 22 ottobre 2024) a fronte del ricorso in trattazione notificato a mezzo pec in data 03.01.2024 e che a tale provvedimento ha fatto seguito la materiale messa in pagamento della pensione, unitamente ai ratei arretrati, in data 01.02.2024 (all.3, produz. cit.);
Considerato che, essendo stato il ricorso notificato il 3 gennaio 2024 e il provvedimento di liquidazione dell’assegno, emesso il 5 gennaio 2024, tale esiguo spatium temporis induce il Collegio e ritenere che la liquidazione dell’assegno sia pressoché contestuale al ricorso; ragion per cui le spese di lite possono essere compensate;
Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co.5, c.p.a., con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO