Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2025, proposto dall’avv. Luca Tozzi, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 770/2024 del 27.12.2024 resa nell'ambito del giudizio n. 476/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OB MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29.05.2025 e depositato in pari data, l’avv. Luca Tozzi ha premesso le circostanze di fatto appresso sintetizzate:
- con la sentenza n. 770 del 27.12.2024, questo Tribunale ha definito il ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 476 del 2024, proposto dalla società Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus contro il Comune di Reggio Calabria, accogliendo le domande ivi spiegate e compensando, tra le parti, le spese di lite;
- in qualità di procuratore antistatario della predetta Società Cooperativa e cessionario del diritto relativo alla ripetizione, l’avv. Luca Tozzi, avendo anticipato le spese del giudizio, in data 27.12.2024, notificava al Comune di Reggio Calabria la sentenza in epigrafe, al precipuo fine di ottenere il rimborso del contributo unificato dallo stesso versato, pari ad € 6000,00, giusta quietanza del 9.09.2024 (in atti).
2. Stante il mancato rimborso della somma in questione, il ricorrente ha, dunque, adito questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza n. 770/2024, passata in giudicato, la quale, avendo disposto l’accoglimento della domanda di annullamento, con compensazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6 bis D.P.R. n. 115/2002, costituirebbe titolo per la ripetizione dell’importo versato a titolo di contributo unificato. Ha, altresì, avanzato domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi in giudizio, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento, in favore del ricorrente, giusto mandato quietanzato n. 11248 del 07.10.2025 (doc. in atti), non soltanto della somma di € 6.000,00, quale rimborso del contributo unificato relativo al giudizio (n. 476/2024) definito con la sentenza per cui è ottemperanza, ma anche dell’ulteriore somma di € 300,00, a titolo di rimborso del contributo unificato relativo all’odierno giudizio, per un totale complessivo di € 6.300,00. La difesa dell’ente si è opposta al pagamento della cd. penalità di mora, evidenziando come il rimborso delle somme in questione sia avvenuto unitamente ad un complesso di pagamenti derivanti da titoli giudiziari esecutivi notificati all’Ente nell’ambito di più ampio arco temporale.
4. Con memoria difensiva del 20.02.2026, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
5. In occasione della camera di consiglio del 25.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Sussiste agli atti di causa la prova del sopravvenuto rimborso, in favore dell’avv. Luca Tozzi, del contributo unificato relativo al giudizio definito con la sentenza per cui è ottemperanza, pari alla somma di € 6.000,00, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere, per come concordemente richiesto dalle parti.
7. Le spese di lite devono essere liquidate, come in dispositivo, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale del Comune di Reggio Calabria che ha provveduto al pagamento di quanto dovuto - maggiorato dell’importo (€ 300,00) del contributo unificato afferente l’odierno giudizio di ottemperanza - soltanto in epoca successiva alla proposizione della domanda.
8. Non sussistono, invece, i presupposti per l’accoglimento della richiesta di pagamento della cd. penalità di mora, tenuto conto della recente epoca di instaurazione della domanda in questione (29.05.2025) rispetto alla formazione del titolo per cui è ottemperanza (27.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara cessata la materia del contendere.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora.
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di € 250,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge; esclude il rimborso del contributo unificato, già avvenuto e documentato in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EN, Presidente
OB MA, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA | RI EN |
IL SEGRETARIO