CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DI STEFANO PIERLUIGI, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23977/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dip. Amm. Gen. Personale E Servizi, D.c. Sist. Informativi - Indirizzo_1 Indirizzo_2
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ragioneria Territoriale Dello Stato Di Napoli - 80013570637
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIF. TAC. AUTOT n. 40239_2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19922/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del MEF, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle
Entrate avverso il rifiuto tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater, comma 1, lett. e), L.
212/2000, notificata al MEF in data 2.7.2024, prot. n. 40239/2024, per “manifesta illegittimità per errore sul presupposto d'imposta” della ritenuta diretta indebitamente operata e versata all'Erario di € 17.016,67 sull'importo lordo di € 41.000,00 a lei erogato a titolo di ristoro delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 116/2017.
In particolare, espone che
- In data 1.2.2024 l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli con provvedimento esecutivo n. 000091/2024 mod. 1/A/SG aveva liquidato l'importo spettante alla ricorrente per l'attività di Giudice di Pace svolta dal
12.05.2003 all'11.05.2023 in € 41.000,00 “al lordo delle ritenute”;
- in data 22.3.2024, la DSII del MEF aveva pagato l'indennizzo alla ricorrente, ex cit. art. 29, comma 2, operando, quale “sostituto d'imposta”, la ritenuta IRPEF di € 17.016,67;
- il 2.7.2024, la ricorrente invitava l'Agenzia delle Entrate all'annullamento in autotutela per la manifesta illegittimità della ritenuta di € 17.016,67 per errore sul presupposto d'imposta essendo la somma di
€ 41.000,00 riconosciuta a titolo di indennizzo risarcitorio ex cit. art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017;
- La DSII non ha fornito alcuna risposta espressa
Su queste premesse deduce quanto di seguito indicato.
I) Illegittimità del rifiuto tacito di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater, comma 1, lett. e) L. 212/2000 per violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017 e succ. modif. e integr.
Si è in presenza di manifesta illegittimità della imposizione per “errore sul presupposto” in quanto il citato art. 29, comma 2 prevede un indennizzo risarcitorio non assoggettabile ad Irpef.
II) Illegittimità del rifiuto tacito di autotutela obbligatoria per violazione del pacifico principio di diritto, europeo e domestico, della non tassabilità dell'indennità da perdita di chance e danno comunitario nella cui categoria deve ricomprendersi quella riconosciuta alla ricorrente ex comb. disposto dell'art. 6, comma 2 del TUIR ed art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017. Tale indennità è da considerarsi, infatti, al pari dell'analoga indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010, come indennità finalizzata al risarcimento del “danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” e subito a causa della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, non è assoggettabile a tassazione.
III) Chiede, in definitiva, dichiarare la illegittimità del rifiuto tacito e riconoscere, quindi, il pieno diritto dell'odierna ricorrente a vedersi rimborsare la ritenuta illegittimamente subita di € 17.016,67 con interessi maturati fino all'integrale soddisfo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate.
Contesta che si sia in presenza di un “errore sul presupposto di imposta”. Ricorre, eventualmente, una ipotesi di autotutela facoltativa. Per tale ragione, in caso di impugnazione, non è comunque prevista la decisione sulla fondatezza della pretesa originaria ma soltanto la valutazione della legittimità o meno del diniego di autotutela.
Nel merito, osserva che l'art. 29 citato si limita a determinare la somma dovuta a titolo di indennità che deve essere liquidata dal Ministero della Giustizia che non è ente impositore. Per questa ragione, la norma prevede che il pagamento venga effettuato “al lordo” delle ritenute. La ricorrente presenta memoria con la quale insiste sulla sussistenza di una “manifesta illegittimità dell'errore sul presupposto di imposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si premette che: riservata la causa in decisione all'udienza del 29 settembre 2025, la Corte, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, rinviava la deliberazione in camera di consiglio al 20 ottobre 2025. A causa dell'impedimento fisico di un componente del collegio, la deliberazione in Camera di consiglio era posposta al 17 novembre 2025. Per mero disguido, di tale ultima udienza è stato dato avviso alle parti, con avviso di
“trattazione”, invero non prevista, per cui non è stata riaperta la discussione.
L'art. 19 D. Lgs. 546/1992 consente la impugnativa del «rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela
» quando ricorra l'ipotesi dell'art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di autotutela obbligatoria.
Per il caso di autotutela facoltativa ai sensi dell'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, invece, il medesimo art. 19 consente la impugnativa del solo rifiuto espresso ma non anche di quello tacito.
Pacifico che sulla istanza di autotutela presentata dalla contribuente non vi sia stata risposta, va chiarito se si sia in presenza di un ambito di autotutela obbligatoria o meno, solo nel primo caso essendo impugnabile il diniego tacito.
La questione è controversa tra le parti: la ricorrente, con le ulteriori difese, sostiene che ricorra un'ipotesi di autotutela obbligatoria in quanto sarebbe configurabile un «errore sul presupposto di imposta»;
l'Amministrazione, invece, afferma che, se del caso, si verte in tema di una eventuale illegittimità o infondatezza dell'imposizione, non essendo comunque ammessa l'impugnazione del silenzio.
Rileva la Corte, ferma restando ogni questione relativa alla portata della decisione che accerti l'illegittimità del diniego di autotutela, che nel caso di specie non ricorre un «errore sul presupposto di imposta». L'articolo 10 quater l. cit., prevede l'esercizio del potere di autotutela obbligatorio in riferimento ad una serie di casi in cui manca del tutto un ambito di apprezzamento delle ragioni che dovrebbero portare all'annullamento dell'atto impositivo, ma l'annullamento risulta doveroso sulla base di una semplice constatazione della infondatezza della pretesa tributaria: l'errore di persona non richiede valutazioni ma una presa d'atto, come non ne richiede l'errore di calcolo;
né vi è alcun apprezzamento per verificare che è stato richiesto un tributo per un altro, che vi erano pagamenti correttamente effettuati e non computati, che la documentazione inizialmente mancante è stata presentata. Quanto all'”errore materiale del contribuente”, ogni ambito di necessità di valutazione è escluso con la specificazione che deve trattarsi di errore “facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria”, ovvero un errore “constatabile”. Quindi la lettura complessiva della norma, che del resto rende obbligatorio l'intervento sanante persino in caso di mancata impugnazione, pur con il limite di un anno dalla definitività dell'atto, e in caso di giudizio, persino se vi è stata sentenza favorevole all'amministrazione, fino al passaggio in giudicato, conferma che anche per il caso dell'“errore sul presupposto di imposta” la disposizione fa riferimento esclusivamente a quei casi in cui è sufficiente la mera constatazione, senza alcun apprezzamento in merito.
Del resto, il ricorso è coerente nel sostenere che sia del tutto evidente che si tratti di una indennità risarcitoria non costituente reddito, come se si fosse richiesto un pagamento Irpef per un risarcimento danni da incidente.
Ma, salva ogni valutazione di merito, di tale evidenza non si può affatto parlare come dimostrano gli stessi argomenti sviluppati nel ricorso perché, a fronte di un pagamento modellato in modo simile ad una indennità di buonuscita, parametrato al tempo di servizio prestato, e spettante solo a chi non intende proseguire il rapporto di lavoro, si potrà discutere sulla reale natura della indennità ma non affermare che sia di assoluta evidenza che la somma non abbia natura di reddito (non lo dice certamente la norma, che anzi la ricollega alla attività lavorativa) o che non sia tassabile (l'espressione “al lordo” non ha certamente un significato esplicito nel senso indicato dalla ricorrente).
In ogni caso, che si tratti di questione che richiede “accertamento” tanto da essere obiettivamente opinabile lo dimostrano i precedenti noti: se è vero che una decisione, CGT Napoli, 15512/2025, ritiene ammissibile l'impugnazione ma sviluppa un'ampia motivazione a sostegno della tesi della natura “risarcitoria” dell'indennità in oggetto – il che esclude che possa parlarsi di mera constatazione dell'errore -, ne risulta altra, CGT Parma, 355/2025 che afferma, con ampia motivazione che tiene conto anche della sentenza citata, la natura reddituale dell'indennità.
Senza prendere alcuna posizione su quale delle due tesi di merito sia fondata, è fuori discussione che non si tratti di un “errore sul presupposto di imposta”, unico caso idoneo a consentire, come detto, l'impugnazione del diniego tacito.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato ma non dichiarato inammissibile assumendo che si trattasse di atto non impugnabile, atteso che è proprio in discussione il tema dell'impugnabilità dell'atto.
Novità delle questioni e incertezza sulla impugnabilità del diniego tacito, ammessa nei precedenti citati, impongono la integrale compensazione delle spese tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda volta alla condanna della parte resistente al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado - sezione32^, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 17 novembre 2025
il relatore Il Presidente
(UI Di AN) (Antonietta Scrima)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DI STEFANO PIERLUIGI, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 23977/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dip. Amm. Gen. Personale E Servizi, D.c. Sist. Informativi - Indirizzo_1 Indirizzo_2
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ragioneria Territoriale Dello Stato Di Napoli - 80013570637
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIF. TAC. AUTOT n. 40239_2024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19922/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del MEF, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle
Entrate avverso il rifiuto tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater, comma 1, lett. e), L.
212/2000, notificata al MEF in data 2.7.2024, prot. n. 40239/2024, per “manifesta illegittimità per errore sul presupposto d'imposta” della ritenuta diretta indebitamente operata e versata all'Erario di € 17.016,67 sull'importo lordo di € 41.000,00 a lei erogato a titolo di ristoro delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 116/2017.
In particolare, espone che
- In data 1.2.2024 l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli con provvedimento esecutivo n. 000091/2024 mod. 1/A/SG aveva liquidato l'importo spettante alla ricorrente per l'attività di Giudice di Pace svolta dal
12.05.2003 all'11.05.2023 in € 41.000,00 “al lordo delle ritenute”;
- in data 22.3.2024, la DSII del MEF aveva pagato l'indennizzo alla ricorrente, ex cit. art. 29, comma 2, operando, quale “sostituto d'imposta”, la ritenuta IRPEF di € 17.016,67;
- il 2.7.2024, la ricorrente invitava l'Agenzia delle Entrate all'annullamento in autotutela per la manifesta illegittimità della ritenuta di € 17.016,67 per errore sul presupposto d'imposta essendo la somma di
€ 41.000,00 riconosciuta a titolo di indennizzo risarcitorio ex cit. art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017;
- La DSII non ha fornito alcuna risposta espressa
Su queste premesse deduce quanto di seguito indicato.
I) Illegittimità del rifiuto tacito di autotutela obbligatoria ex art. 10-quater, comma 1, lett. e) L. 212/2000 per violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017 e succ. modif. e integr.
Si è in presenza di manifesta illegittimità della imposizione per “errore sul presupposto” in quanto il citato art. 29, comma 2 prevede un indennizzo risarcitorio non assoggettabile ad Irpef.
II) Illegittimità del rifiuto tacito di autotutela obbligatoria per violazione del pacifico principio di diritto, europeo e domestico, della non tassabilità dell'indennità da perdita di chance e danno comunitario nella cui categoria deve ricomprendersi quella riconosciuta alla ricorrente ex comb. disposto dell'art. 6, comma 2 del TUIR ed art. 29, comma 2, D.Lgs. 116/2017. Tale indennità è da considerarsi, infatti, al pari dell'analoga indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010, come indennità finalizzata al risarcimento del “danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” e subito a causa della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, non è assoggettabile a tassazione.
III) Chiede, in definitiva, dichiarare la illegittimità del rifiuto tacito e riconoscere, quindi, il pieno diritto dell'odierna ricorrente a vedersi rimborsare la ritenuta illegittimamente subita di € 17.016,67 con interessi maturati fino all'integrale soddisfo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate.
Contesta che si sia in presenza di un “errore sul presupposto di imposta”. Ricorre, eventualmente, una ipotesi di autotutela facoltativa. Per tale ragione, in caso di impugnazione, non è comunque prevista la decisione sulla fondatezza della pretesa originaria ma soltanto la valutazione della legittimità o meno del diniego di autotutela.
Nel merito, osserva che l'art. 29 citato si limita a determinare la somma dovuta a titolo di indennità che deve essere liquidata dal Ministero della Giustizia che non è ente impositore. Per questa ragione, la norma prevede che il pagamento venga effettuato “al lordo” delle ritenute. La ricorrente presenta memoria con la quale insiste sulla sussistenza di una “manifesta illegittimità dell'errore sul presupposto di imposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si premette che: riservata la causa in decisione all'udienza del 29 settembre 2025, la Corte, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, rinviava la deliberazione in camera di consiglio al 20 ottobre 2025. A causa dell'impedimento fisico di un componente del collegio, la deliberazione in Camera di consiglio era posposta al 17 novembre 2025. Per mero disguido, di tale ultima udienza è stato dato avviso alle parti, con avviso di
“trattazione”, invero non prevista, per cui non è stata riaperta la discussione.
L'art. 19 D. Lgs. 546/1992 consente la impugnativa del «rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela
» quando ricorra l'ipotesi dell'art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di autotutela obbligatoria.
Per il caso di autotutela facoltativa ai sensi dell'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, invece, il medesimo art. 19 consente la impugnativa del solo rifiuto espresso ma non anche di quello tacito.
Pacifico che sulla istanza di autotutela presentata dalla contribuente non vi sia stata risposta, va chiarito se si sia in presenza di un ambito di autotutela obbligatoria o meno, solo nel primo caso essendo impugnabile il diniego tacito.
La questione è controversa tra le parti: la ricorrente, con le ulteriori difese, sostiene che ricorra un'ipotesi di autotutela obbligatoria in quanto sarebbe configurabile un «errore sul presupposto di imposta»;
l'Amministrazione, invece, afferma che, se del caso, si verte in tema di una eventuale illegittimità o infondatezza dell'imposizione, non essendo comunque ammessa l'impugnazione del silenzio.
Rileva la Corte, ferma restando ogni questione relativa alla portata della decisione che accerti l'illegittimità del diniego di autotutela, che nel caso di specie non ricorre un «errore sul presupposto di imposta». L'articolo 10 quater l. cit., prevede l'esercizio del potere di autotutela obbligatorio in riferimento ad una serie di casi in cui manca del tutto un ambito di apprezzamento delle ragioni che dovrebbero portare all'annullamento dell'atto impositivo, ma l'annullamento risulta doveroso sulla base di una semplice constatazione della infondatezza della pretesa tributaria: l'errore di persona non richiede valutazioni ma una presa d'atto, come non ne richiede l'errore di calcolo;
né vi è alcun apprezzamento per verificare che è stato richiesto un tributo per un altro, che vi erano pagamenti correttamente effettuati e non computati, che la documentazione inizialmente mancante è stata presentata. Quanto all'”errore materiale del contribuente”, ogni ambito di necessità di valutazione è escluso con la specificazione che deve trattarsi di errore “facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria”, ovvero un errore “constatabile”. Quindi la lettura complessiva della norma, che del resto rende obbligatorio l'intervento sanante persino in caso di mancata impugnazione, pur con il limite di un anno dalla definitività dell'atto, e in caso di giudizio, persino se vi è stata sentenza favorevole all'amministrazione, fino al passaggio in giudicato, conferma che anche per il caso dell'“errore sul presupposto di imposta” la disposizione fa riferimento esclusivamente a quei casi in cui è sufficiente la mera constatazione, senza alcun apprezzamento in merito.
Del resto, il ricorso è coerente nel sostenere che sia del tutto evidente che si tratti di una indennità risarcitoria non costituente reddito, come se si fosse richiesto un pagamento Irpef per un risarcimento danni da incidente.
Ma, salva ogni valutazione di merito, di tale evidenza non si può affatto parlare come dimostrano gli stessi argomenti sviluppati nel ricorso perché, a fronte di un pagamento modellato in modo simile ad una indennità di buonuscita, parametrato al tempo di servizio prestato, e spettante solo a chi non intende proseguire il rapporto di lavoro, si potrà discutere sulla reale natura della indennità ma non affermare che sia di assoluta evidenza che la somma non abbia natura di reddito (non lo dice certamente la norma, che anzi la ricollega alla attività lavorativa) o che non sia tassabile (l'espressione “al lordo” non ha certamente un significato esplicito nel senso indicato dalla ricorrente).
In ogni caso, che si tratti di questione che richiede “accertamento” tanto da essere obiettivamente opinabile lo dimostrano i precedenti noti: se è vero che una decisione, CGT Napoli, 15512/2025, ritiene ammissibile l'impugnazione ma sviluppa un'ampia motivazione a sostegno della tesi della natura “risarcitoria” dell'indennità in oggetto – il che esclude che possa parlarsi di mera constatazione dell'errore -, ne risulta altra, CGT Parma, 355/2025 che afferma, con ampia motivazione che tiene conto anche della sentenza citata, la natura reddituale dell'indennità.
Senza prendere alcuna posizione su quale delle due tesi di merito sia fondata, è fuori discussione che non si tratti di un “errore sul presupposto di imposta”, unico caso idoneo a consentire, come detto, l'impugnazione del diniego tacito.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato ma non dichiarato inammissibile assumendo che si trattasse di atto non impugnabile, atteso che è proprio in discussione il tema dell'impugnabilità dell'atto.
Novità delle questioni e incertezza sulla impugnabilità del diniego tacito, ammessa nei precedenti citati, impongono la integrale compensazione delle spese tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda volta alla condanna della parte resistente al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado - sezione32^, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 17 novembre 2025
il relatore Il Presidente
(UI Di AN) (Antonietta Scrima)