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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13243 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 46434/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, in proprio, nonché, congiuntamente a Parte_1 Pt_2
e , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cento e dall'avv. Persona_1
TO RI per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Roberto De Martino per procura generale alle liti in notaio di Roma, Persona_2
- resistente -
OGGETTO: pensione di reversibilità, ratei rendita e benefici vittime amianto. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 17 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe, in proprio e nella qualità di eredi – rispettivamente moglie e figli – di , hanno convenuto in giudizio l' in persona del Persona_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
1 - che il dante causa ha svolto dal 29 maggio1961 al gennaio 1977 l'attività di commis (cameriere) e conduttore (ossia personale addetto all'assistenza dei viaggiatori nei vagoni ristoranti e letto) a bordo dei treni della Compagnie des Wagons-Lits;
- che tale attività, in particolare, si svolgeva sulle carrozze viaggiatori inserite, di norma, al centro dei convogli condotti da Ferrovie dello Stato;
- che “il Sig. era in servizio proprio mentre i manutentori Pt_2 effettuavano la periodica sistemazione degli interni delle carrozze consistenti in interventi di “spannellatura” dei pannelli interni di rivestimento dei vagoni. Operazione questa che, come si dirà, risulta tra le più inquinanti in assoluto comportando l'asportazione del rivestimento di copertura della parete interna della cassa del vagone, verniciata con amianto a spruzzo, che quindi comportava l'inalazione di fibre di amianto”;
- che al termine di tali operazioni di spannellatura “il Sig. Pt_2 doveva intervenire per riassettare le carrozze, spazzando e raccogliendo le polveri di amianto ed i residui di tali interventi di riparazione composti dallo stesso materiale, in assenza di qualsivoglia presidio o protezione che impedisse l'inalazione delle polveri ivi presenti”;
- che, inoltre, il de cuius “collaborava regolarmente alla messa in esercizio della cucina allestita sui vagoni ristorante dove si faceva un massiccio impiego di amianto. Le componenti calde, infatti, (piastre, forni, bistecchiere) erano estesamente coibentate con amianto per non disperdere calore e principalmente a scopo antincendio”;
- che “nel corso dello svolgimento dell'attività Persona_1 lavorativa si trovava a sostare per molte ore durante ogni turno lavorativo, nelle immediate vicinanze dei convogli ferroviari, sia nella fase di preparazione delle vetture che durante le soste nelle stazioni nel corso dei viaggi, a contatto ravvicinato con il sistema frenante i cui ferodi erano realizzati in amianto, con il sottocassa delle vetture verniciate con amianto a spruzzo e contenenti tubazioni ed apparacchiature coibentate con amianto che disperdevano fibre”;
- che in data 9 agosto 2023 è deceduto a causa della Persona_1 patologia “Mesotelioma pleurico” contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo predetto, nel quale è stato esposto all'inalazione di massicce dosi di amianto, per di più in assenza di dispositivi di protezione;
- che con domanda del 3 novembre 2022 il dante causa ha richiesto all' per il tramite del proprio medico curante, il riconoscimento della CP_1 patologia “mesotelioma pleurico di tipo epitolioide” come malattia professionale, con i conseguenti benefici economici;
- che l'istanza è stata rigettata, avendo l escluso la sussistenza CP_2 di un nesso causale tra patologia e attività lavorativa.
2 Alla stregua di queste premesse, assumendo la natura professionale della malattia, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale formulando le seguenti conclusioni di merito: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella qualità di eredi del Sig. a conseguire i benefici economici Persona_1 richiesti e dovuti in vita a quest'ultimo con domanda del 3.11.2022 o dalla data di maturazione di tale diritto e fino alla data del decesso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nella Parte_1 qualità di erede legittima e coniuge superstite del Sig. alla Pt_2 costituzione in suo favore della rendita di reversibilità ai sensi dell'art. 85 del T.U. 1124/1965 a decorrere dal decesso del Sig. o con la decorrenza Pt_2 di legge, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, sino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra nella qualità Pt_1 di coniuge superstite, all'erogazione delle prestazioni aggiuntive previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. istitutiva del c.d. Fondo Vittime dell'Amianto, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, sino all'effettivo soddisfo”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Istituto assicuratore, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, l' sulla base delle relazioni medico-legali svolte CP_1 dai propri sanitari, ha contestato il presupposto dell'avvenuta esposizione professionale personale di all'amianto nel corso dell'attività Persona_1 svolta, essendo emersa un'ipotesi espositiva non superiore a quella della popolazione generale. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con prova orale e con c.t.u. medico legale. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che alla presente controversia si applica, ratione temporis - in considerazione della data, cioè, in cui sarebbero insorte le patologie dedotte in giudizio - l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000, il quale, al secondo comma, circoscrive il proprio ambito di applicazione agli infortuni verificatisi ed alle malattie denunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, mentre non trovano più applicazione le previgenti previsioni del T.U. n. 1124/1965.
3 Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, “l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale”, mentre “dal 16 per cento è erogato in rendita”.
3. Nel merito, non sono controverse in punto di fatto le mansioni svolte dal dante causa dei ricorrenti, , peraltro anche di riscontro Persona_1 documentale (cfr. doc. n. 1 del ricorso), tanto che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte dei sanitari dell'Istituto assicuratore in sede di accertamento amministrativo, condotto al fine di riscontrare, sulla base del medesimo mansionario allegato nell'atto introduttivo del giudizio, il nesso causale con la patologia del mesotelioma pleurico denunciata (cfr. relazione di servizio del dirigente medico, dott. del 15 gennaio 2024, CP_3 allegata alla memoria di costituzione). Peraltro, la prova testimoniale raccolta in giudizio con il teste Tes_1
collega del ricorrente per buona parte del periodo rilevante nel
[...] presente giudizio, ha fornito pieno riscontro alle allegazioni attoree nella loro dimensione fattuale. Al riguardo, il teste ha così riferito: “ho lavorato insieme al
Pt_2 quale addetto alle carrozze letto;
io sono entrato nel 1971, lui era già in servizio;
si occupava di pulire e sistemare le cuccette delle carrozze letto;
io lavoravo come operaio, mi occupavo di riparare le carrozze;
mi occupavo della manutenzione in generale delle carrozze, quando venivo chiamato salivo sulle carrozze e mi occupavo dei lavori che servivano;
a volte venivo chiamato per riparare le stufe di ghisa, che contenevano sul retro amianto, precisamente erano coibentate con amianto per proteggere la vettura dal calore;
appena finivo il lavoro andavo via, di pulire si occupava il io ero solo
Pt_2 operaio, il compito terminava con le riparazioni;
il ricorrente era il “pulitore”, ma, se serviva, faceva anche il conduttore della carrozza, sostituendo il conduttore assente;
dietro i pannelli di legno sulle carrozze c'erano numerose parti in amianto, quanto io lavoravo alle riparazioni facevo molta polvere, che poi puliva il anche le pasticche dei freni erano in amianto, ma di
Pt_2 questo non si occupava il io mi occupavo anche della manutenzione
Pt_2 della carrozza ristorante, cui era acclusa la cucina;
l'amianto veniva utilizzato per proteggere dai fuochi e limitare l'effetto del calore;
anche in cucina noi ci limitavano a fare manutenzione, quando venivamo chiamati sulla carrozze;
delle pulizie si occupavano i pulitori, quali il ma ricordo che ve ne
Pt_2 erano tanti;
verso la fine degli '90 hanno iniziato a smantellare queste carrozze;
io ho lavorato sino al 2000, non saprei dire fino a quando abbia lavorato il non ci incontravano ogni giorno, dipendeva da quale
Pt_2 carrozza dovessi riparare e sempre che lui si fosse presente;
in particolare, io mi occupavo di cinque o sei binari circa su una trentina, se il ra sulla
Pt_2
4 carrozza da riparare lo incontravo;
si trattava della stazione del parco Prenestino, i pulitori si occupavano di queste attività quando le carrozze erano ricoverate in quella struttura;
su ogni carrozza del treno era presente una stufa di ghisa, soltanto alla fine degli anni '90, come ho detto, queste stufe sono state sostituite;
anche io ho subito pregiudizi a causa di esposizione all'amianto, ho riportato vari tumori, anche l' mi ha riconosciuto il nesso causale e CP_4
l'invalidità; come ho detto, dietro i pannelli di legno era presente amianto, noi ci limitavano solo alle riparazioni, ma non anche delle pulizie della carrozza” (cfr. verbale di udienza del 27 maggio 2025). Si tratta di una deposizione munita di particolare pregnanza istruttoria, in quanto resa da soggetto pienamente a conoscenza di fatti direttamente constatati e sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi di sorta, avendo questi peraltro riferito in termini chiari, precisi e lineari in ordine alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
4. Non sussiste, inoltre, contestazione sul piano medico-legale in ordine al decesso di per mesotelioma pleurico in data 9 agosto 2023. Persona_1
L' , invero, ha contestato esclusivamente la sussistenza del nesso CP_1 causale tra patologia neoplastica e attività lavorativa, in ragione del contenuto delle mansioni espletate e della modalità di esecuzione delle stesse, che non avrebbero esposto il lavoratore a un significativo rischio di inalazione di polveri di amianto. Al riguardo, preme tuttavia rilevare che secondo l'insegnamento del Supremo Collegio una volta accertata l'attività lavorativa svolta e la presenza di amianto sui luoghi di lavoro “sussiste una presunzione di nesso di causalità per espressa previsione contenuta nel D.M. 9 aprile 2008, che al numero 57/B prevede l'indennizzabilità del mesotelioma pleurico in relazione alla lavorazioni che espongono all'azione di fibre di asbesto”, in quanto “in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo . Talché, quando la malattia è inclusa nella tabella, CP_1 al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). Ora, è certamente vero che la presunzione in questione non sia assoluta (Cass. 14023/2004), rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire CP_1 la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando
5 l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. Ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella” (cfr. Cass., sez. lav., n. 23517 del 20 settembre 2019).
5. Alla luce di queste considerazioni complessive, nell'impossibilità materiale, a tale distanza di tempo dai fatti, di condurre un'indagine ambientale sui luoghi di lavoro, ormai irrimediabilmente modificati, il Tribunale si è avvalso di una consulenza tecnica specialistica, volta ad accertare, tenuto anche conto della documentazione acquisita al giudizio e della prova testimoniale raccolta, la sussistenza del nesso causale in ordine all'eziopatologia della malattia. Orbene, nella relazione di consulenza l'ausiliario, all'esito di una approfondita diagnosi medico-legale, cui si rimanda integralmente, ha concluso che “Presa visione dei fascicoli processuali, esaminata la documentazione medica e tenuto conto delle prove testimoniali e delle infermità denunciate e/o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa e/o giudiziaria e dei loro eventuali aggravamenti posso, anche sulla base delle considerazioni medico-legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "è ravvisabile un nesso di causalità efficiente e determinante tra l'attività lavorativa, la patologia “mesotelioma pleurico” e il conseguente decesso del lavoratore”.” (cfr. relazione di consulenza, in atti). Nella relazione di chiarimenti, richiesta dal Tribunale al fine di potersi pronunciare anche in merito alle domande proposte iure hereditatis, specificamente il diritto alla rendita spettante al dante causa sino al decesso e il pagamento dei relativi ratei, l'ausiliario ha altresì precisato che “il Sig. Per_1
dall'epoca della domanda amministrativa, 3 novembre 2022, al maggio
[...]
2023 presentava una inabilità del 80% (dall'agosto 2022 al dicembre 2022 chemioterapia di prima linea con cisplatino e Pemetrexed. Marzo 2023 mesotelioma pleurico in progressione di malattia dopo prima linea… Anemizzazione). Dal giugno 2023 al decesso del 9 agosto 2023, presentava una inabilità del 100%. Per quanto riguarda la datazione al giugno 2023 del 100% di inabilità questa è derivata da quanto riportato nella cartella clinica dell'ospedale San Camillo del luglio 2023 dove si legge “da un mese peggioramento delle condizioni generali per cui si è rivolto al PS di questo ospedale 11. 07. 23… Condizioni generali scadute…Sangue occulto nelle feci” per poi essere trasferito in un Hospice dove è deceduto il 9 agosto 2023”.
6. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti
6 considerazioni medico-legali, nonché sostenute dalla documentazione versata in atti. Peraltro, malgrado i termini assegnati, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in ordine al contenuto della perizia.
7. Di conseguenza, l va anzitutto condannato a corrispondere ai CP_1 ricorrenti, nella qualità – non contestata ed emergente, comunque, dagli atti di causa (cfr. doc. nn. 14, 15 e 16 del ricorso) – di eredi, i ratei della rendita da inabilità permanente maturati in favore di in misura pari Persona_1 all'80% dalla domanda amministrativa a maggio 2023 e nella misura del 100% da giugno 2023 al decesso, da calcolare secondo le previsioni contenute nel d. lgs. n. 38/2000. Inoltre, l' va condannato a corrispondere a la CP_2 Parte_1 rendita di reversibilità ai sensi dell'art. 85 del T.U. n. 1124/1965, con la prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 243, della legge n. 244/2007. Alle prestazioni sopra indicate vanno aggiunti gli interessi legali, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate ex d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Debbono essere poste a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti, nella qualità di eredi di , Persona_1
i ratei della rendita da inabilità permanente maturati in favore del dante causa in misura pari all'80% dalla domanda amministrativa a maggio 2023 e nella misura del 100% da giugno 2023 al decesso, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' a corrispondere a la rendita di CP_1 Parte_1 reversibilità ai sensi dell'art. 85 del T.U. n. 1124/1965, con la prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 243, della legge n. 244/2007, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 6.115, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
7 come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. medico- CP_1 legale, già liquidate con separato decreto. Roma, 22 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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