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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3232/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.003.SC.000014247.0.001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3969/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 900/36/24, depositata il 22/01/2024, ha accolto, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione, in solido con la società Società_1 srl, dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2021/003/ SC/000014247/0/001 di € 21.984,75, dovuta ai sensi dell'art. 37 e richiesta ai sensi del successivo art. 54/5 del D.P.R. 131/1986, per la registrazione della sentenza n. 14247/2021 emessa il 09/09/2021 dal Tribunale
Ordinario di Roma che ha condannato il ricorrente al pagamento di € 1.708.492,61, oltre spese legali.
2. Il primo giudice ha tra l'altro motivato: “2. - Nel caso di specie la sentenza tassata contiene –pacificamente- la condanna del debitore principale (opponente a decreto ingiuntivo) al pagamento di una obbligazione pecuniaria nella sua qualità di garante – in forza di contratto di fideiussione- del debitore principale: si legge infatti nella parte narrativa del provvedimento che “Resistente_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (…), con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare l'importo di € 1.781.492,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della (…) in forza della fideiussione prestata dal medesimo.” Inoltre, la medesima sentenza, per quanto qui rileva, continua: “L'opposta, in particolare, ha dedotto: 1) di aver intrattenuto rapporti di affiliazione commerciale con la (…) consistiti nella fornitura e commercializzazione di beni a marchio (…) 2) che Resistente_1, con atto di fideiussione dell'11/09/2012, aveva personalmente garantito l'obbligazione assunta dalla suddetta società, relativa al pagamento del prezzo delle forniture di capi di abbigliamento (…)”. L'obbligazione del Resistente_1, in altri termini, aveva funzione di garanzia di altra obbligazione, avente carattere principale, relativa a vendita di beni soggetta certamente ad IVA. Secondo la S.C. (Cassazione civile , sez. trib. , 12/01/2021, n. 242; Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, n.21702) in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido di debitore principale e dei suoi fideiussori per operazione soggetta ad IVA va tassata in misura fissa, addirittura anche se esente, il che non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività registro-IVA previsto dall' art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 .Tanto più il principio in questione deve ritenersi applicabile al caso di specie, in cui non risulta che la fornitura di capi di vestiario il cui mancato pagamento del corrispettivo era oggetto dell'obbligazione principale fosse esente da IVA. 3. - Non rileva in senso contrario, infine, la circostanza che nella specie la debitrice principale avesse spiccato decreto ingiuntivo solo contro il fideiussore, e non anche contro la debitrice principale: non potendo la scelta processuale del creditore di agire solo contro il garante (dovuta alla natura solidale dell'obbligazione tra debitore e fideiussore) elidere nè la natura accessoria dell'obbligazione del fideiussore, nè l'assoggettabilità ad IVA del corrispettivo della cessione di beni operata dalla creditrice al debitore principale".
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di ROMA I ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito che, nel caso di specie, la tassazione operata dall'ufficio con aliquota proporzionale dello 0,5%, ai sensi dell'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, sarebbe corretta sia in forza dell'autonomia della fideiussione rispetto all'obbligazione principale, sia in forza della qualità del fideiussore che non è un soggetto passivo IVA.
Corretta risulterebbe essere anche la tassazione degli interessi moratori, con imposta proporzionale del 3%, stante la loro esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, DPR 633/1972 il quale stabilisce che ai fini IVA “Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
4. Sig. Resistente_1 costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che l'orientamento di legittimità, confermato dalle Sezioni Unite civili, nelle sentenze n. 18520/21/22 del 10 luglio 2019 è nel senso che “In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato”. Sulla base di detto insegnamento, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
70 del 30 luglio 2019 ha evidenziato che in materia d'imposta di registro, per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso, ciò che assume rilievo è esclusivamente la circostanza che “trattasi di provvedimento monitorio recante una condanna al pagamento di somme o valori”.
2. Tale convincimento risulta ad avviso di questo Collegio, conforme all'insegnamento di legittimità di cui alla menzionata sentenza delle SS.UU. n. 18520/2019 atteso la sovrapponibilità delle due situazioni in quanto, come nel caso in esame, la fattispecie determinativa del pronunciamento da parte delle Sezioni
Unite è costituito dalla stipula di una polizza fideiussoria in favore dell'amministrazione finanziaria, successivamente escussa e che pertanto la garante richiese al debitore, mediante ricorso monitorio, la restituzione delle somme versate.
In entrambi i casi, la questione è dunque la determinazione della misura - proporzionale al valore della condanna o fissa - dell'imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù della polizza fideiussoria. Le SS.UU. hanno evidenziato che “quando il garante chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, in seno al rapporto che a lui lo lega, ossia, come si esprime la L. n. 212 del 200 art 8, il costo della garanzia. Egli si limita a ristorarsi di quanto versato, mediante l'esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore. Sicché il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto: non dispone una prestazione soggetta a iva, ossia quella di garanzia, già eseguita e verosimilmente remunerata col premio;
per conseguenza, non ne riguarda il corrispettivo, ossia il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente”.
Le SS.UU. hanno pertanto evidenziato che poichè nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante autonomo solvens nei confronti del debitore principale non vengono in considerazione "corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto", non trova spazio il principio di alternatività. Ne consegue l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, che assoggetta gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi (che scontano l'imposta di registro in base all'art. 37 del medesimo decreto), recanti condanna al pagamento di somme o valori all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
2. Ne consegue che l'appello è fondato ma le spese in considerazione della complessità del caso, basato soltanto su considerazioni di diritto, restano compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NC AQ NC AM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3232/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 900/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021.003.SC.000014247.0.001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3969/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 900/36/24, depositata il 22/01/2024, ha accolto, compensando le spese, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione, in solido con la società Società_1 srl, dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2021/003/ SC/000014247/0/001 di € 21.984,75, dovuta ai sensi dell'art. 37 e richiesta ai sensi del successivo art. 54/5 del D.P.R. 131/1986, per la registrazione della sentenza n. 14247/2021 emessa il 09/09/2021 dal Tribunale
Ordinario di Roma che ha condannato il ricorrente al pagamento di € 1.708.492,61, oltre spese legali.
2. Il primo giudice ha tra l'altro motivato: “2. - Nel caso di specie la sentenza tassata contiene –pacificamente- la condanna del debitore principale (opponente a decreto ingiuntivo) al pagamento di una obbligazione pecuniaria nella sua qualità di garante – in forza di contratto di fideiussione- del debitore principale: si legge infatti nella parte narrativa del provvedimento che “Resistente_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (…), con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare l'importo di € 1.781.492,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della (…) in forza della fideiussione prestata dal medesimo.” Inoltre, la medesima sentenza, per quanto qui rileva, continua: “L'opposta, in particolare, ha dedotto: 1) di aver intrattenuto rapporti di affiliazione commerciale con la (…) consistiti nella fornitura e commercializzazione di beni a marchio (…) 2) che Resistente_1, con atto di fideiussione dell'11/09/2012, aveva personalmente garantito l'obbligazione assunta dalla suddetta società, relativa al pagamento del prezzo delle forniture di capi di abbigliamento (…)”. L'obbligazione del Resistente_1, in altri termini, aveva funzione di garanzia di altra obbligazione, avente carattere principale, relativa a vendita di beni soggetta certamente ad IVA. Secondo la S.C. (Cassazione civile , sez. trib. , 12/01/2021, n. 242; Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, n.21702) in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido di debitore principale e dei suoi fideiussori per operazione soggetta ad IVA va tassata in misura fissa, addirittura anche se esente, il che non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività registro-IVA previsto dall' art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 .Tanto più il principio in questione deve ritenersi applicabile al caso di specie, in cui non risulta che la fornitura di capi di vestiario il cui mancato pagamento del corrispettivo era oggetto dell'obbligazione principale fosse esente da IVA. 3. - Non rileva in senso contrario, infine, la circostanza che nella specie la debitrice principale avesse spiccato decreto ingiuntivo solo contro il fideiussore, e non anche contro la debitrice principale: non potendo la scelta processuale del creditore di agire solo contro il garante (dovuta alla natura solidale dell'obbligazione tra debitore e fideiussore) elidere nè la natura accessoria dell'obbligazione del fideiussore, nè l'assoggettabilità ad IVA del corrispettivo della cessione di beni operata dalla creditrice al debitore principale".
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di ROMA I ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito che, nel caso di specie, la tassazione operata dall'ufficio con aliquota proporzionale dello 0,5%, ai sensi dell'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, sarebbe corretta sia in forza dell'autonomia della fideiussione rispetto all'obbligazione principale, sia in forza della qualità del fideiussore che non è un soggetto passivo IVA.
Corretta risulterebbe essere anche la tassazione degli interessi moratori, con imposta proporzionale del 3%, stante la loro esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, DPR 633/1972 il quale stabilisce che ai fini IVA “Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
4. Sig. Resistente_1 costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/205.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che l'orientamento di legittimità, confermato dalle Sezioni Unite civili, nelle sentenze n. 18520/21/22 del 10 luglio 2019 è nel senso che “In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato”. Sulla base di detto insegnamento, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.
70 del 30 luglio 2019 ha evidenziato che in materia d'imposta di registro, per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso, ciò che assume rilievo è esclusivamente la circostanza che “trattasi di provvedimento monitorio recante una condanna al pagamento di somme o valori”.
2. Tale convincimento risulta ad avviso di questo Collegio, conforme all'insegnamento di legittimità di cui alla menzionata sentenza delle SS.UU. n. 18520/2019 atteso la sovrapponibilità delle due situazioni in quanto, come nel caso in esame, la fattispecie determinativa del pronunciamento da parte delle Sezioni
Unite è costituito dalla stipula di una polizza fideiussoria in favore dell'amministrazione finanziaria, successivamente escussa e che pertanto la garante richiese al debitore, mediante ricorso monitorio, la restituzione delle somme versate.
In entrambi i casi, la questione è dunque la determinazione della misura - proporzionale al valore della condanna o fissa - dell'imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù della polizza fideiussoria. Le SS.UU. hanno evidenziato che “quando il garante chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, in seno al rapporto che a lui lo lega, ossia, come si esprime la L. n. 212 del 200 art 8, il costo della garanzia. Egli si limita a ristorarsi di quanto versato, mediante l'esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore. Sicché il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto: non dispone una prestazione soggetta a iva, ossia quella di garanzia, già eseguita e verosimilmente remunerata col premio;
per conseguenza, non ne riguarda il corrispettivo, ossia il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente”.
Le SS.UU. hanno pertanto evidenziato che poichè nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante autonomo solvens nei confronti del debitore principale non vengono in considerazione "corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto", non trova spazio il principio di alternatività. Ne consegue l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, che assoggetta gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi (che scontano l'imposta di registro in base all'art. 37 del medesimo decreto), recanti condanna al pagamento di somme o valori all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
2. Ne consegue che l'appello è fondato ma le spese in considerazione della complessità del caso, basato soltanto su considerazioni di diritto, restano compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
NC AQ NC AM