Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6818 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione del 10.4.2025 (Doc. 2) con cui si è reso noto al ricorrente la non ammissione a sostenere la prova “orale” dell'esame di abilitazione alla professione forense, per la sessione 2024;
del Verbale di correzione della XIV Sottocommissione della Corte D'Appello di Milano (Doc. 3) redatto in data 3.02.2025, avente ad oggetto la correzione della prova scritta dell'esame di iscrizione negli albi degli Avvocati, per la sessione del 2024, reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello, oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024;
del Verbale n. 2 della Commissione presso il Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Dir. Gen. Affari Interni, redatto in data 5.12.2024 ed inerente ai criteri di correzioni a cui ogni Commissione esaminatrice presso le varie Corti di Appello del territorio italiano si sarebbe dovuta attenere;
se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale,
in parte qua, laddove non contempla il ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale;
del Verbale n. 3 (Doc. 5) redatto in data 4.2.2025 con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato le “Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 13 aprile 2021 n. 31” - sessione 2024;
del Quesito (traccia) (Doc. 6) posto in sede di esame all'odierno ricorrente e del relativo verbale, di estremi non conosciuti, della Commissione relativo alla riunione nell'ambito della quale è stato formulato e approvato il predetto quesito (traccia);
ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 24.7.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stata indetta la sessione d'esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'anno 2024;
ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 5.11.2024, di nomina delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, regio d.l. n. 1578/1933 e all'art. 47, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012;
ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 21.11.2024, di nomina delle ulteriori sottocommissioni, per la sessione di esame avvocati 2024;
ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale del 13.4.2021, contenente le nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2020, comprensivo delle sottocommissioni rimodulate e integrate;
e per l'ammissione con riserva del ricorrente alla prima prova orale dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - presso la Corte di Appello di Roma, come previsto dal D.M. 13/04/2021 concernente Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024;
ove occorra, di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LI AR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali non è stata ammessa alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024.
2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, è stata respinta con ordinanza non appellata.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
5. Tanto sinteticamente ricordato in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del gravame.
6. L’istante lamenta che il proprio elaborato sarebbe stato giudicato insufficiente all’esito di una valutazione errata, anche se raffrontata coi criteri di correzione previsti.
Si osserva, preliminarmente, che le doglianze hanno ad oggetto la correttezza di una valutazione operata dalla sottocommissione, che è, come noto, espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risultino vizi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza di giudizio o grave travisamento dei fatti.
7. Ciò premesso, deve, in primis, respingersi il motivo con cui l’esponente contesta che la valutazione del proprio elaborato, in quanto espressa in forma esclusivamente numerica, sarebbe in contrasto coll’obbligo generale di motivazione. Tanto più che, secondo a tesi del ricorrente, i criteri di correzione elaborati dall’amministrazione sarebbero oltremodo generici.
Sul punto vale rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.7/2017) ha affermato, con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – applicabile ratione temporis anche al caso di specie - “il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.
La stessa Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2011, n. 175, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Nello specifico, la Corte ha statuito quanto segue: “ Infatti, è vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l’imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice. Come poco sopra si è notato, il detto criterio (peraltro diffusamente adottato nelle procedure concorsuali ed abilitative) rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame. Pertanto, non è sostenibile che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione. Esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, alla luce dei parametri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa .”
Né è necessaria l'apposizione di osservazioni, glosse, puntualizzazioni o ulteriori segni, quando il punteggio sia attribuito con l'osservanza dei criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione stessa.
Si aggiunga che altrimenti opinando verrebbe pregiudicato in buon andamento della pubblica amministrazione, posto che le esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa sarebbero comunque certamente frustrate se si imponesse alle Commissioni esaminatrici un onere motivazionale più gravoso. Il contenimento dei tempi di correzione costituisce, difatti, un importante obiettivo nell’ottica dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche avuto riguardo al fenomeno della ripetuta partecipazione dei candidati alla successiva sessione di esami in attesa della conclusione della precedente, con la conseguenza che una più diffusa motivazione sul singolo elaborato finirebbe per neutralizzare gli sforzi compiuti a livello legislativo e dalla stessa amministrazione per garantire il buon andamento dell’azione.
Peraltro, la tesi propugnata dalla parte ricorrente si porrebbe in aperto contrasto con il dato normativo che ha differito l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’esame di abilitazione.
8. E’ infondata anche la censura con cui l’esponente denuncia una disparità di trattamento e che fa leva sulla proposta comparazione con altri candidati.
Al tal riguardo, deve osservarsi che la correzione degli elaborati da parte della Commissione non segue la via del raffronto comparato, giacché ogni compito è valutato singolarmente e discrezionalmente dalla Commissione seguendo i criteri trasmessi dalla Commissione Centrale, recepiti e fatti propri all'unanimità dalla Commissione locale che ha valutato il compito della ricorrente; pertanto, sotto il profilo metodologico, è certamente errato procedere a una valutazione in raffronto, giacché essa si discosta nettamente dal metodo valutativo adottato dalla Commissione, che si sostanzia nell’esaminare il compito di ogni singolo candidato alla luce dei riferiti criteri. Vi è invero una ontologica aleatorietà e non sovrapponibilità del giudizio, che viene dato hic et nunc dall’organo tecnico, all’esito di una valutazione sinottica del compito che varia da elaborato a elaborato. Detto altrimenti, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato.
9. Ancora, per quel che attiene la censura incentrata sulla composizione della Commissione, occorre muovere dall’art. 3, comma 1, d.l. 131/2021, il quale così dispone: “ Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense 10 tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato” .
Dal chiaro tenore letterale della norma emerge che ciascuna sottocommissione, formata da tre persone, deve essere composta da almeno due avvocati (fra i quali deve essere individuato il presidente) nonché un magistrato o un docente universitario.
Dallo stesso ricorso emerge che alla seduta erano presenti due avvocati e un docente universitario e, dunque, alcuna doglianza può essere mossa al riguardo.
10. Anche la doglianza concernente la mancata specificazione del singolo voto attribuito da ciascun Commissario non può essere condivisa.
Come affermato dalla giurisprudenza, non è infatti prescritta da alcuna norma la verbalizzazione della votazione attribuita da ciascun commissario, dovendo presumersi l'unanimità ed uniformità del punteggio assegnato, salvo che risulti il dissenso di parte di taluno dei commissari. Recentemente è stato affermato che “ Con riferimento all'esame di abilitazione alla professione forense, l'assenza negli elaborati e nel relativo verbale della dichiarazione di voto di ciascun componente della Sottocommissione non è motivo di illegittimità, essendosi chiarito che, legittimamente, la sottocommissione esaminatrice, in assenza di una norma o di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare, in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario ” (TAR Salerno n.2913/2023). 11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR OP, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI AR OP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.