Sentenza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2018, n. 24472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24472 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LF nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALI per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di NAPOLI, con ordinanza in data 18/12/2017, rigettava l'istanza di riesame proposta da NI LF, confermando l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in data 27/11/2017, che aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
2.1 La motivazione in tema di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo B) sarebbe apparente quanto alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il riconoscimento dalla stessa effettuato, infatti, non sarebbe credibile e, per di più, risulterebbe essere stato effettuato utilizzando una fotografia risalente nel tempo. D'altro canto, infine, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun modo conto del contenuto di una istanza depositata dalla difesa affinché venisse disposto un formale atto di ricognizione personale ed escusso l'unico teste presente. Circostanze questa che "avvalorerebbero" le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio.
2.2 In merito alle ritenute esigenze cautelari, il ricorrente critica la motivazione laddove, da una parte, non valorizza adeguatamente la condotta processuale tenuta dal LL (che ha confessato un episodio di rapina ed ha presentato una offerta reale per risarcire la persona offesa del secondo) e, dall'altra, non considera l'incidenza del tempo trascorso tra i fatti delittuosi e la richiesta di applicazione della misura ai fini di verificare l'effettiva ed attuale sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le doglianze della difesa quanto alla motivazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza, relative comunque ad uno solo dei due episodi di rapina contestati, non colgono nel segno. Nella motivazione, benché sintetica, il Tribunale da atto della sussistenza del "compendio indiziario" ritenendo chiare le dichiarazioni della persona offesa. La copia depositata dalla difesa dell'istanza presentata alla Procura della Repubblica al fine di sollecitare l'espletamento di una ricognizione e l'audizione di un teste, d'altro canto, non è un "elemento" dal quale poter desumere alcunché. La richiesta è la mera espressione di una scelta difensiva e non introduce nessun elemento effettivo che possa contrastare gli accertamenti effettuati, l'individuazione della persona offesa ovvero le dichiarazioni dalla stessa rese. Il Tribunale ha pertanto correttamente proceduto limitando la propria valutazione alle dichiarazioni in atti, definite "chiare". La valutazione di merito così operata -in assenza di elementi oggettivi e già acquisiti di contrario avviso- non è censurabile in questa sede. In materia di provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione, infatti, non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure e, sia nel primo caso che nel secondo, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Rv 215828; Sez. 2, n. 566 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv 251761; Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Rv. 210566) Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012).
1.2 Inammissibile poiché generico è il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente infatti, richiamando in generale la modifica normativa introdotta dalla Legge 47/2015, si limita a censurare l'ordinanza indicando come elemento significativo la "distanza di mesi" tra il momento il cui il LL ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e la data in cui la '4. misura è stata eseguita.Nel ricorso, invece, non vi è una specifica censura agli elementi addotti, a contrario, dal Tribunale per ritenere attuale il pericolo di reiterazione, individuato facendo riferimento al dato desunto dalla gravità della condotta posta in essere ("acuita dalla circostanza che non si è trattato di un impeto ma di una azione preordinata") e dalla personalità del ricorrente ("gravato da precedenti specifici"). Elementi questi, sui quali si fonda la motivazione del Tribunale che non risulta affetta da alcun errore nell'applicazione della legge processuale né da alcun "vizio" motivazionale, soprattutto considerando che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari è stata appunto desunta dalle modalità delle condotte criminose e dalla verifica della oggettiva reiterazione di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto che, evidentemente, il decorso di un arco temporale (peraltro non significativo, di alcuni mesi) non consentono di escludere. L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, infatti, non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose per cui, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Rv 258053; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv 267785). Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, quindi, il provvedimento non fa un esclusivo riferimento alla gravità del titolo di reato per cui si procede quanto, piuttosto, la valutazione si fonda sul comportamento illecito tenuto (caratterizzato dall'essere costituito da una "azione preordinata") e gli altri elementi acquisiti, specificatamente rivelatori di allarme sociale e del concreto rischio di recidiva. Il Tribunale, così, condivisi e richiamati gli argomenti esposti nell'ordinanza applicativa, valorizzando la gravità della condotta, la preordinazione, la personalità del ricorrente e la sussistenza della recidiva ("che non lascia spazio a valutazioni alternative a quella già compiuta dal giudice di prime cure")- ha fondato le conclusioni su elementi concreti e non meramente congetturali applicando in modo corretto e non censurabile la norma processuale.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 2/03/20