Art. 11. Composizione del consiglio provinciale
L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.
Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.
Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione.
I componenti del consiglio durano in carica tre anni;
i membri eletti sono rieleggibili.
L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.
Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.
Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione.
I componenti del consiglio durano in carica tre anni;
i membri eletti sono rieleggibili.