Articolo 16 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
Articolo 15Articolo 17
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17 ottobre 1991
Art. 16. 1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65 , da ultimo sostituita dalla tabella B annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436 , e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all' art. 16:
- La legge n. 65/1983 reca: "Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria".
- Il D.L. n. 356/1987 reca: "Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia".
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991
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