Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 10258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10258 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Censi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera n.29;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego di rinnovo spazio sosta personalizzato (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e, per quanto occorrer possa, dell''art. 10 del "Nuovo regolamento relativo alle modalità di rilascio e utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e dello spazio sosta personalizzato per le persone con disabilità", approvato con deliberazione dell''Assemblea Capitolina n. 145 del 07.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente nella udienza del 21.5.2025 ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, confermando il sopravvenuto rinnovo dello spazio sosta personalizzato di cui in oggetto, con spese compensate;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente sicché si deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 cod. proc. amm., con spese di lite compensate, fatto salvo l’obbligo di Roma Capitale di rifondere al ricorrente il costo del contributo unificato eventualmente versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate con obbligo di Roma Capitale di rifondere al ricorrente il costo del contributo unificato eventualmente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.