Decreto cautelare 31 luglio 2024
Decreto cautelare 6 agosto 2024
Decreto presidenziale 23 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Baita del Formaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , ER SC, che, ove occorra, ricorre anche in proprio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calicchio, UL Ingaglio La Vecchia, Provvidenza Tripoli e Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, NN Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara RA Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AL TI, LO IA TI, AR VE, NC LI, PO ZO, LA AT, LI IN, RA AT; LE AV AT, CO TI, IC GR, AN LA, TA CC, FA TT, UL LAzzi, NN RI ER RA, RT GR, EU AI, SO LAzzi, NF LAzzi, SI TE, AN Di AL ed EL ZI, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) - del provvedimento del 30.11.2021, PG0670026121, privo di altro utile elemento identificativo, adottato dal R.d.P., Unità Commercio su aree pubbliche, ufficio chioschi, presso la Direzione E.U. e L. Area attività produttive e commercio, del Comune di Milano, di seguito comunicata il 10/02/2022, recante un ibrido ed atipico provvedimento di avvio del procedimento teso alla revoca dell'autorizzazione commerciale e relativa concessione in uno al momento dispositivo di rimozione entro 30 giorni del chiosco e ripristino dei luoghi;
b) – dell’autorizzazione n. 1518 [ rectius : 15158], del 08.01.2018, in parte qua , ove se ne dispone l’uso temporaneo “condizionato” alla fine dei lavori della MM4, in quanto solo ora lesiva;
c) – della concessione PG 213430, del 10.01.2018, del posteggio dell’area pubblica di via Dezza, per la realizzazione e posa di un chiosco, in parte qua , ove se ne dispone la temporaneità, fino al termine dei lavori relativi alla realizzazione della Metropolitana linea 4, che interessa l’area di Via Foppa, oggetto della concessione PG 82794, del 21.08.2012;
d) – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/05/2022, per l’annullamento:
a) - del provvedimento del 30.03.2022, privo di altro utile elemento identificativo, adottato dalla Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP Area Attività Commerciali e SUAP – Unità e programmazione e Gestione commercio su Aree Pubbliche, Ufficio Chioschi, del Comune di Milano, di seguito comunicata, recante ancora un ibrido ed atipico provvedimento di “ sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento ”, con contestuale disposizione che “ con successiva comunicazione verrà indicata la nuova tempistica tesa alla rimozione del manufatto da Via Dezza ”;
b) – ove occorra ed in quanto lesive: delle delibere di G.M. 724/2020 e 358/2021, citate nel provvedimento impugnato sub a), mai comunicate e conosciute solo per estremi, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;
c) – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;
C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\07\2024, per l’annullamento:
a) - della nota prot. PG 0372094/2024 del giorno 04/07/2024, notificata via pec in data 08/07/2024, della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP - Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche - Ufficio Chioschi, di nuovo avvio del procedimento volto: “ a) alla Decadenza dell'autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, b) alla Revoca della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza, per conclusione dei lavori per la realizzazione di MM4 e c) la successiva Rimozione del manufatto impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di via Dezza ”;
b) - della nota senza protocollo datata 12/07/2024 ma sottoscritta e comunicata in data 18/07/2024, dell’Unità Occupazione e Strutture di Somministrazione e Artigianali - Area Sportello unico eventi e concessioni, di nuovo Avvio del procedimento volto: a) alla Dichiarazione di decadenza delle concessioni: PG 213430/2017 in via Dezza, poste in aderenza del chiosco e PG 217280/2020, codice pratica n. 00002/2020 0613/07301/08202 in via Dezza e b) alla contestuale archiviazione dell'istanza di adeguamento pg 178313/2022, codice pratica n. 00002/2022 0310/16195/17491;
c) - della nota prot. PG 0345065.U del 19/06/2024 della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio, allo stato nota soltanto parzialmente e de relato, nella misura in cui essa è trascritta nei provvedimenti sub a) e b), ove si legge: « La fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa, fronte numero5, secondo le tempistiche comunicate dai costruttori e previste entro la fine del mese di luglio 2024. Contestualmente saranno avviate le lavorazioni nel parterre centrale di via Dezza al fine di realizzare il percorso pedonale previsto dal progetto punto i lavori potranno virgola in questo caso essere avviati solo dopo lo spostamento delle strutture del dehors temporaneo che risultano essere interferenti con l’’''approntamento del cantiere ”»;
d) - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa TA TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato e depositato il 21/03/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, l’istante ha riferito di essere titolare della concessione e contestuale autorizzazione commerciale risalente al 21.08.2012 per l’occupazione mediante dehors di un’area di mq 29,06, per la somministrazione di alimenti e bevande, in Via Foppa, in prossimità dell’omonimo esercizio commerciale. In occasione dei lavori per la realizzazione della linea 4 della Metropolitana milanese, tuttavia, l’esponente ha riferito di avere concordato con il Comune di Milano la delocalizzazione sulla vicina Via Dezza dell’attività , con l’intesa che la concessione del posteggio del 2012 sarebbe stata ripristinata con la fine dei predetti lavori. Sicché, ha aggiunto il patrocinio attoreo, nel 2018 è stata rilasciata all’attore la concessione di posteggio su Via Dezza con contestuale autorizzazione commerciale sino alla fine dei lavori della MM4. Sennonché, ha aggiunto ancora la stessa parte, il 10/02/2022 il Comune di Milano ha trasmesso al sig. SC la comunicazione, datata 30/11/2021, di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione dell’8/01/2018 che, dissimulando l’intento volto alla revoca della concessione del 2012, avrebbe reso attuale l’interesse all’impugnazione dell’atto simulato, in uno alla sua dissimulazione.
2) I motivi di ricorso sono dieci, come di seguito rubricati:
2.1) - « Violazione di legge: art. 21 quinquies, l. 241/90, artt. 7 e ss., stessa legge; artt. 21, co. 1 e 11 quater, 27, co. 4, L.R. 6/2010; in relazione all’art. 40, Regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune di Milano – delibera C.C. 9/2013 – Eccesso di potere: sviamento – atipicità – violazione del giusto procedimento – abnormità – carenza assoluta del presupposto – ingiustizia manifesta – violazione del principio di lealtà e clare loqui: art. 1, co. 2 bis, l. 241/90. Violazione del principio di buon andamento – equità – artt. 1, l. 241/90 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza »;
2.2) - « Violazione di legge: artt. 1 bis, co. 2 bis, l. 241/90 – art. 97 Cost. - Violazione del principio di lealtà – art. 40, Reg. Cap Milano – art. 21, co. 11 quater - L.R. 6/10. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – atipicità – sviamento – carenza assoluta del presupposto »;
2.3) - « Violazione di legge: artt. 1 bis, co. 2 bis, l. 241/90 – art. 97 Cost. - Violazione del principio di lealtà – art. 40, Reg. Cap Milano – art. 21, co. 11 quater - L.R. 6/10. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – atipicità – sviamento – carenza assoluta del presupposto »;
2.4) - « Violazione di legge: art. 1, co. 2 bis, l. 241/90; art. 97 Cost.; art. 40 Reg., art. 21, co. 11 quater, L.R. 6/2010 – eccesso di potere: sviamento – violazione del principio di lealtà – buon andamento – equità »;
2.5) - « Violazione di legge: artt. 38 – 39 e 40, Reg. c.a.p. di Milano, in relazione anche degli artt. 21, co. 1 e 11 quater e 27, IV co., L.R. 6/2010; artt. 1 e 3, l. 241/90. Eccesso di potere: carenza assoluta del presupposto – carente istruttoria – difetto di motivazione – sviamento – perplessità – abnormità – arbitrarietà »;
2.6) - « Violazione di legge: artt. 1 – 3 – 7 e ss. e 10 bis, l. 241/90 – art. 40, Reg. CAP di Milano – - Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – carente istruttoria »;
2.7) – « Violazione di legge: artt. 21 quater e quinquies, l. 241/90; art. 38 e 40, Reg. Cap – Milano; art. 27, co. 4, L.R. 6/2010. Eccesso di potere: sviamento – violazione del giusto procedimento – carenza del presupposto – abnormità – sproporzione – ingiustizia manifesta – incompetenza »;
2.8) - « Violazione di legge: art. 21 quinquies - nonies, l. 241/90, in relazione anche agli artt. 5 TUE; art. 41, CDFUE – art. 97 Cost.: principio di proporzionalità – idoneità – necessarietà – adeguatezza – eccesso di potere: sviamento – straripamento – violazione art. 40 Reg. 9/2013; art. 21, co. 11 quater, L.R. 6/10 »;
2.9) - « Violazione di legge: artt. 7 – 8 e 29, l. 241/90; artt. 1, 25, 26, 34, 41, 53 e 54; Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – eccesso di potere: violazione del giusto procedimento – carenza istruttoria – sviamento – art. 40, Reg. 9/17 »;
2.10) - « Violazione di legge: art. 97 e 98 Cost. principio di legalità. Eccesso di potere: (sviamento – violazione del giusto procedimento – contraddittorietà- difetto di motivazione – atipicità). Straripamento di potere: arbitrarietà- Violazione artt. 29, L.241/90 e art.117 Cost .».
3) Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni.
3.1) In particolare, la difesa del resistente ha, dapprima, rappresentato che:
- a ER SC, in qualità di titolare dell’esercizio contraddistinto dall’insegna La Baita del Formaggio , in data 21.08.2012 è stata rilasciata una concessione di occupazione suolo pubblico (OSP) per la posa di arredi urbani, con riferimento ad una porzione dello spazio antistante il suo locale, sito in via Foppa n. 5. Tale concessione, rilasciata ai sensi del « Disciplinare del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico […] mediante elementi di arredo [..]», approvato con DCC in data 04.12.2000, n. 132, reca, fra le varie disposizioni ad essa allegate, quella a tenore della quale: « La concessione viene rilasciata in uso precario e potrà essere oggetto di sospensione, revoca o decadenza nei casi previsti dalle norme vigenti » (previsione che riprende quella del Disciplinare OSAP, a tenore del quale, inter alia , ex art. 14, comma 1: « la concessione è revocabile quando l’Amministrazione decida di usare diversamente il terreno …»);
- indi, in ragione della costruzione della nuova linea della Metropolitana M4, in data 01.12.2015 è stato notificato al sig. ER SC, sempre in qualità di titolare dell’esercizio pubblico La Baita del Formaggio , formale avviso, ai sensi dell’art. 11.1 Disciplinare OSAP, rendendo nota la realizzazione del cantiere di Via Foppa, con invito a rilasciare il suolo occupato in virtù della concessione PG 82794/2012 entro 15 giorni;
- nel contempo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47, del 15.1.2016, sono state approvate le linee guida per l’adozione di misure compensative a sostegno delle attività pregiudicate dai cantieri per la realizzazione della linea metropolitana M4, nella tratta da Via Solari a S. Cristoforo. Sicché, con successiva Determina Dirigenziale n. 40, del 17.2.2016, sono stati adottati i criteri per l’individuazione delle attività colpite dal disagio, definito ad “ impatto molto elevato ”, con redazione dell’elenco delle attività coinvolte, fra cui è stato, per l’appunto, annoverato l’esercizio denominato La Baita del Formaggio , rinviando all’adozione di successivi provvedimenti le “ misure compensative idonee a mitigare le criticità prodotte dalle aree di cantiere ”;
- in concreto, a compensazione del disagio patito dall’esercizio de quo , l’Amministrazione comunale ha riconosciuto a ER SC, in accoglimento di una sua richiesta e dopo vari confronti con gli Uffici, la facoltà di posizionare un chiosco (ovvero una struttura dotata di autonomia commerciale e non un mero dehors ) nella vicina Via Dezza, per tutto il tempo in cui sarebbero proseguiti i lavori per la realizzazione della M4. Nello specifico, acquisiti i pareri di rito, con Determina Dirigenziale n. 76/2017, del 22.03.2017, è stata deliberata l’installazione temporanea in Via Dezza di un chiosco di mq 24,00, con la precisazione che « il manufatto dovrà essere smantellato a fine dei lavori di realizzazione dei lavori MM4 ». In esecuzione di tale D.D., in data 23.3.2017, con PG 142344/2017, è stata rilasciata all’istante l’autorizzazione all’installazione temporanea del chiosco in Via Dezza (ove, nuovamente, si riporta tra le prescrizioni che: « L’occupazione è precaria e dovrà cessare in qualsiasi momento nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenesse necessario » e ancora « Il manufatto dovrà essere smantellato alla fine dei lavori di realizzazione della linea M4 »);
- a seguito della comunicazione ad opera dell’istante della posa, in data 10.11.2017, del manufatto, sono state formalizzate, in data 08.01.2018, l’autorizzazione n. 15158, per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, e, in data 10.01.2018, la concessione OSP per il dehors . Anche in tali provvedimenti è riportata la precisazione circa il carattere temporaneo dei medesimi, nonché, l’indicazione della loro scadenza alla fine dei lavori relativi alla realizzazione della MM4;
- a fronte, poi, di comunicazioni provenienti dall’Area Infrastrutture per la Mobilità – Direzione Mobilità e Trasporti, secondo cui sarebbero dovuti iniziare i lavori di sistemazione superficiale di Via Dezza connessi alla realizzazione dell’uscita della fermata della metro CO ZU , con atto datato 30.11.2021, notificato via PEC il 10.02.2022, il Comune ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca dell’autorizzazione commerciale n. 15158, del 08.01.2018, nonché, della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico;
- tuttavia, nel corso del procedimento, gli stessi Uffici comunali si sarebbero avveduti, anche su segnalazione dei legali del ricorrente, che l’apertura del cantiere di Via Dezza sarebbe stata posticipata, quanto meno fino alla primavera del 2023, e che il cantiere di Via Foppa non sarebbe stato ancora chiuso. Pertanto, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 30.03.2022, la stessa Amministrazione comunale ha reso noto all’istante di avere provveduto all’annullamento della comunicazione di avvio del procedimento notificatagli in data 10.02.2022;
- ciò nondimeno, con ricorso notificato in data 21.03.2022, senza attendere le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, l’esponente ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento datata 30.11.2021, oltre all’autorizzazione commerciale dell’8.01.2018 e alla relativa concessione di occupazione di suolo pubblico in data 10.01.2018, avanzando contestuale richiesta di tutela cautelare, poi rinunciata.
3.2) Su tali premesse, la difesa del Comune ha eccepito:
- la inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, vertendo lo stesso su una comunicazione di avvio del procedimento, evidentemente sussumibile fra gli atti endoprocedimentali, come tale priva di autonoma lesività;
- la irricevibilità del ricorso, nella parte in cui è volto a denunciare l’illegittimità dell’autorizzazione commerciale n. 15158, dell’8.01.2018, nonché della relativa concessione di occupazione di
suolo pubblico del 10.01.2018, trattandosi di atti noti da lungo tempo all’esponente, in quanto allo stesso comunicati, rispettivamente, in data 31.01.2018 l’autorizzazione e in data 24.01.2018 la concessione, per cui la relativa impugnazione risulterebbe irrimediabilmente tardiva;
- la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione nel corso del procedimento annullato la comunicazione di avvio del procedimento medesimo.
4) Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26/05/2022 e depositato il 30/05/2022, l’esponente ha esteso la domanda di annullamento alla comunicazione del 30.03.2022 del Comune di Milano, recante “ la sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento ” per annullamento della comunicazione medesima e l’ulteriore indicazione che “ con successiva comunicazione verrà indicata la nuova tempistica tesa alla rimozione del manufatto da Via Dezza ”; nonché, ove occorra ed in quanto lesive, alle DDGC nn. 724/2020 e 358/2021, siccome richiamate nelle premesse del provvedimento di annullamento del 30/03/2022 ma mai comunicate e conosciute solo per estremi, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.
Detti atti sarebbero affetti, ad avviso di parte ricorrente, dalle medesime illegittimità già rilevate a proposito degli atti impugnati col ricorso introduttivo, che ne costituirebbero l’antefatto.
4.1) Si ripropongono, pertanto, gli stessi motivi già dedotti col ricorso introduttivo, sia come vizi propri che in via di illegittimità derivata.
Ad essi, viene aggiunto soltanto il motivo riportato sub I, come di seguito rubricato:
« Violazione di legge: artt. 1, 7 e ss., 21 quinquies e nonies, l. 241/90 – eccesso di potere: perplessità – illogicità – ambiguità – atipicità ».
5) Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato tra il 24 e il 31.07.2024 e depositato il 31/07/2024, l’impugnazione è stata estesa alle nuove comunicazioni di avvio di procedimento, del 04/07/2024 (notificata via pec in data 08/07/2024) e del 12/07/2024 (comunicata in data 18/07/2024), rispettivamente concernenti: (i) la prima: l’avvio del procedimento volto alla decadenza dell'autorizzazione commerciale temporanea n. 15158/2018, alla revoca della relativa concessione di suolo pubblico in Via Dezza, per conclusione dei lavori per la realizzazione della MM4, e alla successiva rimozione del manufatto, impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di Via Dezza; (ii) la seconda: l’avvio del procedimento di decadenza delle concessioni PG 213430/2017 del 10/01/2018 e PG 217280/2020, in via Dezza, con la contestuale archiviazione dell'istanza di adeguamento avanzata nel 2022; nonché, alla nota del 19/06/2024, siccome riportata nelle predette comunicazioni di avvio, ove si leggerebbe quanto segue: “ La fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa, fronte numero 5, secondo le tempistiche comunicate dai costruttori e previste entro la fine del mese di luglio 2024. Contestualmente saranno avviate le lavorazioni nel parterre centrale di via Dezza al fine di realizzare il percorso pedonale previsto dal progetto punto i lavori potranno virgola in questo caso essere avviati solo dopo lo spostamento delle strutture del dehors temporaneo che risultano essere interferenti con l'approntamento del cantiere ”.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è affidato a 4 motivi, come di seguito rubricati:
5.1) - « In limine. Perplessità e contraddittorietà delle note di cosiddette di “Avvio del procedimento” recanti tuttavia provvedimenti incisivi e lesivi della posizione soggettiva del ricorrente », ove si contesta il riferimento, nella comunicazione del 4/07/2024, all'ordine di rimozione del dehors [ rectius : del chiosco] entro la fine di luglio 2024;
5.2) - « Perplessità e contraddittorietà –Difetto di logica e di ragionevolezza - Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione », ove si censura la contraddittorietà tra l'ordine di rimozione del chiosco entro la fine di luglio 2024 e la previsione dell'avvio del procedimento diretto a determinare la futura decadenza dall'autorizzazione commerciale e la revoca della concessione di suolo pubblico;
5.3) - « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. - Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto – Evidente e macroscopico difetto di istruttoria – Conseguente difetto di motivazione – Difetto di logica e di ragionevolezza - Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione », ove si lamenta che i lavori afferenti al cantiere sito in Via Foppa, lungi dall’essere, nella giornata del 31 luglio 2024, conclusi e definiti, come molto ottimisticamente almanaccato dalla nota della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio del 19/06/2024, parzialmente trascritta nelle comunicazioni di avvio del procedimento impugnate, sarebbero, invece, in pieno svolgimento, mentre i lavori di ripristino del percorso pedonale previsto dal progetto non interesserebbero affatto l’area occupata dal chiosco di Via Dezza. Né, peraltro, vi sarebbe quivi alcun cantiere da approntare, mentre l’occupazione e l’esercizio del chiosco nel parco di Via Dezza non avrebbe ridotto in alcun modo la fruibilità delle sedi stradali e non avrebbe in alcun modo impedito o limitato il libero esercizio dei diritti di terzi. Ancora, si lamenta che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione non soddisferebbe le condizioni cui esso era stato assoggettato, per prima quella della restitutio in integrum del dehors su via Foppa;
5.4) - « Illegittimità derivata - Integrale riproposizione di tutti i motivi di ricorso sollevati con ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti ».
6) Con decreto presidenziale del 6/08/2024, n. 852, il Presidente della V Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche avanzata da parte ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti, poiché, anche alla luce dei chiarimenti forniti da parte resistente, sarebbe emerso che: (i) « le comunicazioni impugnate sono comunque atti endoprocedimentali, prive allo stato di un contenuto lesivo »; (ii) « come comunque rappresentato dall’amministrazione comunale, la presenza del chiosco della ricorrente non sembrerebbe più interferire con i lavori previsti su via Dezza per la realizzazione della fase finale del progetto MM4 consistente nella sistemazione superficiale del parterre centrale (ciò anche a seguito dello spostamento di una porzione dell’occupazione di suolo pubblico da parte della stessa società istante) mentre quelli su via Foppa non dovrebbero iniziare prima della fine del mese di settembre ».
7) Il 17/08/2024 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, « attesa l’incidentalmente accertata natura non immediatamente lesiva dei provvedimenti oggetto di impugnazione a mezzo del secondo ricorso per motivi aggiunti, anche alla luce delle precisazioni confessorie rese sul punto dalla stessa Amministrazione (…)».
8) Alla camera di consiglio del 10/9/2024 il Collegio, vista la dichiarazione depositata da parte ricorrente in data 17 agosto 2024, ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare precedentemente richiesta e cancellato la causa dal ruolo delle sospensive.
9) Il 4/11/2025 è stato notificato, per essere depositato il successivo 5/11/2025, l’ intervento ad opponendum da parte di 23 cittadini, tutti residenti o proprietari di unità immobiliari situate in diretta prossimità ai Giardini di Via Dezza, area verde soggetta a vincolo quale bene paesaggistico di notevole interesse pubblico, in forza della DGR Lombardia 8/11108 del 27 gennaio 2010, asseritamente portatori dell’interesse a che i Giardini di Via Dezza tornino alla loro vocazione originaria, ossia a fruizione pubblica, senza l’impattante occupazione dell’intera area centrale (314 mq) ad opera della ricorrente. Anche gli intervenienti hanno sollevato eccezioni di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità del gravame, oltre a contestarne nel merito la fondatezza.
10) In vista dell’udienza di merito, il Comune e gli intervenienti hanno ribadito le rispettive posizioni.
10.1) La difesa del primo, ha, dapprima, precisato che:
- contrariamente a quanto affermato nel ricorso e nei secondi motivi aggiunti, al sig. ER SC, in qualità di titolare dell’esercizio commerciale “ La Baita del Formaggio ”, in data 21.08.2012 è stata rilasciata una concessione di suolo pubblico per la posa di arredi urbani con riferimento ad una porzione dello spazio antistante il suo locale sito in via Foppa 5, e non una concessione di posteggio e/o per la posa di un chiosco e/o di un dehors . La suddetta concessione è stata, poi, oggetto di provvedimento di decadenza, oggi definitivo, in quanto il ricorso proposto dal sig. SC avverso tale provvedimento è stato dichiarato perento dall’intestato TAR, dopo il rigetto dell’istanza cautelare (di cui all’ordinanza cautelare n. 1404 del 2013 e successivo decreto di perenzione del 4.07.2019);
- conseguentemente, contrariamente a quanto affermato dal sig. SC nel secondo ricorso per motivi aggiunti, non è stata affatto concordata col Comune una traslazione di una « concessione di posteggio e contestuale autorizzazione commerciale, rilasciata in data 21.08.2012 » da via Foppa a Via Dezza, non essendo la risalente concessione del 2012 una concessione di posteggio;
- il dehors su carreggiata di cui alla foto riportata a pagina 4 dell’atto d’intervento non sarebbe da riferire alla D.D. n. 76/2017, ma sarebbe collegato alla concessione temporanea straordinaria del 28.09.2021, che non avrebbe nulla a che vedere con il presente contenzioso;
- in data 27.05.2022 l’esponente, senza avanzare richiesta di tutela cautelare, ha impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti la comunicazione, datata 30.03.2022, di annullamento in autotutela della sopra citata comunicazione di avvio del 30.112021, riservandosi di impugnare con successivi motivi aggiunti le delibere di Giunta Comunale nn. 724/2020 e 358/2021, richiamate nella predetta comunicazione (riserva che, tuttavia, non sarebbe più stata coltivata da parte ricorrente);
- il cd. terzo ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato iscritto ad un diverso numero di ruolo - r.g. n. 2132/2025 – come ricorso autonomo.
Fermo quanto sopra, dopo avere richiamato le precedenti difese, lo stesso patrocinio ha ribadito che le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, già in precedenza sollevate, sarebbero da confermare e riferire tanto al ricorso principale quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti; ciò, poiché dette impugnazioni sarebbero: (i) inammissibili per difetto d’interesse, laddove si rivolgono contro le comunicazioni di avvio del procedimento, ossia, contro atti endoprocedimentali, non autonomamente lesivi; (ii) irricevibili per tardività, laddove attingono i provvedimenti ampliativi temporanei del 2018, in quanto da tempo noti al ricorrente. Né, soggiunge il Comune, la lesività di tali atti potrebbe farsi discendere – come vorrebbe controparte – dall’adozione delle successive comunicazioni di avvio del procedimento, in quanto tanto l’autorizzazione commerciale n. 15158 del 2018, quanto la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico del 10.01.2018, oltre ad essere ampliative della sfera giuridica del ricorrente, si sarebbero presentate da subito evidentemente dotate di carattere precario e limitato nel tempo.
Parimenti tardiva sarebbe, poi, l’impugnazione delle delibere n. 724/2020 e n. 358/2021, genericamente contestate nel primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26/5/2022, trattandosi di atti pubblicati sull’Albo Pretorio, rispettivamente, dal 24/06/2020 al 09/07/2020 e dal 7/04/2021 al 22/04/2021 (come da attestazioni presenti in calce ai deliberati, depositati sub docc. 20 e 21 dei depositi di parte resistente).
Indi, la difesa comunale ha anche eccepito la improcedibilità in parte qua del ricorso introduttivo, atteso che la prima comunicazione di avvio del procedimento, del 30.11.2021, a seguito di contraddittorio endoprocedimentale, sarebbe stata annullata dal Comune medesimo, in data 30.03.2022.
Inoltre, anche l’impugnazione svolta dall’istante con il primo ricorso per motivi aggiunti contro quest’ultima comunicazione sarebbe inammissibile, trattandosi di un atto privo di qualsiasi efficacia lesiva attuale nei confronti dell’istante.
Infine, lo stesso patrocinio ha controdedotto nel merito ai motivi avversari, rilevandone l’infondatezza, conducente al rigetto sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti.
10.2) La difesa degli intervenienti ha, dal canto suo, rimarcato la temporaneità dell’occupazione dei Giardini di Via Dezza, riportata in tutti i titoli rilasciati alla ricorrente, che renderebbe, allo stato, una volta completati, come di fatto avvenuto, i lavori collegati alla linea M4, privo di giustificazioni il protrarsi dell’occupazione, a danno dell’utilizzo proprio dei detti Giardini quale spazio di verde pubblico. Pertanto, gli intervenienti eccepiscono la inammissibilità delle censure svolte avverso le determinazioni comunali che hanno fatto venire meno i precedenti provvedimenti ampliativi, trattandosi di atti meramente dichiarativi di quanto previsto nei provvedimenti originari, ai quali il medesimo titolare avrebbe prestato acquiescenza, anche quanto alla relativa temporaneità, richiedendo l’occupazione espressamente per il periodo dei lavori della MM4.
Per il resto, il patrocinio medesimo ha insistito per l’infondatezza delle svolte doglianze e, quindi, per il rigetto delle suesposte impugnazioni.
11) All’udienza pubblica del 16/12/2025 la causa, chiamata congiuntamente al ricorso n. 2132/2025 r.g., presenti l’avv. M. Cellie per la parte ricorrente, l’avv. C. Rho per il Comune di Milano e l’avv. L. Salomoni per la parte interveniente, è stata trattenuta in decisione.
12) In premessa, il Collegio ritiene utile ricostruire sinteticamente la vicenda per cui è causa, sulla scorta dei provvedimenti emessi dall’Amministrazione in ordine all’esercizio dell’attività commerciale svolta da parte ricorrente, dapprima in Via Foppa, indi in Via Dezza, a Milano.
12.1) In tal senso, va rammentato che in Via Foppa, all’altezza dell’attività in sede fissa denominata “ La baita del formaggio ”, è stata rilasciata in data 21/08/2012 la concessione per l’occupazione di suolo pubblico (OSP) n. 82794/2012, con tavoli e sedie, tenda ombra-sole, paraventi e pedana, per 29,5 mq, ivi meglio specificata (cfr. doc. 1 dei depositi di parte resistente). Tale concessione è stata oggetto di un provvedimento di decadenza, datato 10/10/2013, per occupazione difforme da quella autorizzata, provvedimento impugnato dinanzi a questo TAR che, dapprima, con ordinanza n. 1404, del 19/12/2013, ha respinto la domanda cautelare; indi, con decreto n. 643, del 4/07/2019, ha dichiarato il ricorso perento.
A seguire, dopo l’inizio dei cantieri per la realizzazione della linea metropolitana M4, l’Amministrazione Comunale, dietro richiesta, datata 30/05/2016 e modificata in data 14/11/2016, del diretto interessato, sig. ER SC, ha autorizzato il medesimo ad installare, temporaneamente, un chiosco, nella vicina Via Dezza, quale misura finalizzata a compensare il disagio causato dai cantieri per i lavori della nuova linea 4 della metropolitana, sino al termine dei lavori medesimi [cfr.: (i) la determina n. 76/2017, del 22/03/2017, allegata sub doc. 6 dei depositi di parte resistente, nonché: (ii) l’autorizzazione comunale n. 142344/2017, del 23/03/2017, ove è espressamente previsto ed evidenziato che « Il manufatto dovrà essere smantellato alla fine dei lavori di realizzazione della linea M4 », allegata sub doc. 7, sempre dei depositi di parte resistente; e, a seguire: (iii) la comunicazione del ricorrente che informa il Comune, in data 10/11/2017, di avere realizzato il chiosco come da progetto autorizzato con il succitato provvedimento n. 142344/2017, allegata sub doc. 8; e, infine: (iv) l’autorizzazione comunale n. 15158, datata 08/01/2018, ricevuta dall’istante il 31/01/2018, per l’esercizio del commercio con chiosco extra mercato su area pubblica a carattere «[t] emporaneo dal 08/01/2018 a fine lavori MM4 » per 24 mq, allegata sub doc. 9 dei depositi del resistente].
Con ulteriore determinazione, datata 10/01/2018, PG 213430/2017, è stata inoltre concessa, alla medesima Ditta, La baita del formaggio, l’OSP, sempre in Via Dezza, per 24 mq, con dehors da realizzare in aderenza al chiosco temporaneo, all’interno dell’area verde, con l’espressa indicazione, quale particolare condizione, che «[l] a durata della concessione è temporanea ed il presente atto decadrà di diritto al termine dei lavori relativi alla realizzazione della Metropolitana linea M4 che interessa l’area originariamente occupata dal plateatico di cui alla concessione PG 82794/2012 del 21/08/2012 » (cfr. la DD allegata sub doc. 10 dei depositi del resistente).
In seguito, tra le misure di sostegno al commercio conseguenti all’emergenza pandemica, in collegamento con la sopracitata autorizzazione commerciale, n. 15158/2018, « al fine del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso », è stata concessa all’istante anche un’ulteriore occupazione di suolo pubblico, su un’area verde di mq 483, poi ridotti a mq 314, condizionata a specifiche prescrizioni (cfr. l’autorizzazione PG 217280/2020, depositata sub doc. 15 dei depositi di parte resistente).
12.2) In tale contesto si collocano, dunque, gli atti oggetto qui d’impugnazione, con i quali il Comune di Milano ha, in un primo tempo, comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo volto alla la revoca dell’autorizzazione commerciale n. 15158, del 08.01.2018, e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento datata 30.11.2021, notificata il 10.02.2022, depositata sub doc. 11 da parte ricorrente, su cui essenzialmente verte il ricorso introduttivo).
A seguire, verificato nel corso del procedimento che il cantiere di Via Foppa non era stato ancora chiuso, lo stesso Comune ha comunicato al ricorrente la sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento notificata il 10/02/2022, per « annullamento » della medesima (cfr. la comunicazione datata 30/03/2022, depositata sub doc. 13 da parte ricorrente, su cui verte il primo ricorso per motivi aggiunti).
Successivamente, il Comune di Milano, considerato che « stanno pertanto venendo meno le condizioni che hanno motivato l’adozione del provvedimento di autorizzazione straordinaria e il mantenimento del chiosco in argomento », ha nuovamente comunicato al ricorrente tanto l’« avvio di procedimento amministrativo volto alla DECADENZA dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, la REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza per conclusione dei lavori per la realizzazione di MM 4 e successiva RIMOZIONE del manufatto impattante per i lavori di sistemazione superficiale del parterre centrale di via Dezza » (cfr. la comunicazione datata 20/06/2024, notificata in data 08.07.2024, depositata sub doc. 22 dei depositi di parte resistente, su cui verte il secondo ricorso per motivi aggiunti); quanto l’« avvio del procedimento di decadenza delle concessioni:
- PG 213430/2017, per un’occupazione temporanea di suolo pubblico con OR per un’area di mq 24,00 in via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde;
- PG 217280/2020, … per un’occupazione di suolo pubblico, in forma straordinaria (…), con elementi leggeri su un’area verde di mq 483,00 parzialmente rettificati in mq 314,00; con conseguente archiviazione dell’istanza di adeguamento PG 178313/2022 in quanto non più attuale, con provvedimento notificato in data 18.07.2024 (doc. 22 - in prosieguo anche solo la “comunicazione di avvio del procedimento relativo al OR”) …» (cfr. la comunicazione datata 12/07/2024, che riporta anche « contestualmente » la comunicazione della « archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti previsti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022 (…)», depositata sub doc. 2 dei depositi di parte ricorrente, su cui pure verte il secondo ricorso per motivi aggiunti).
12.3) Per completezza, è utile altresì rilevare che, con separato ricorso, n. 2132/2025, chiamato in udienza pubblica per la discussione congiuntamente al ricorso in epigrafe, l’esponente ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comune a conclusione dei procedimenti avviati con le comunicazioni di avvio da ultimo richiamate.
Si tratta, in particolare, del provvedimento, datato 05/05/2025, prot. 06/05/2025, con cui il Comune ha disposto « la DECADENZA dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158, la REVOCA della relativa concessione di suolo pubblico in via Dezza per conclusione dei lavori per la realizzazione di M4 », al contempo ordinando « la rimozione del manufatto sito in Via Giuseppe Dezza, l’eventuale ripristino del sedime sul quale è ancorato, la cessazione di tutte le utenze e allacci elettrici, idraulici e fognari entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente » (cfr. la DD allegata sub doc. 26 dei depositi di parte resistente); nonché, del provvedimento, datato e protocollato il 09/05/2025, di decadenza delle concessioni: (i) PG 213430/2017 del 10/01/2018, per un’occupazione temporanea di suolo pubblico con ORs per un’area di mq 24,00 in via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde; e (ii) PG 217280/2020, per un’occupazione di suolo pubblico, in forma straordinaria con elementi leggeri su un’area verde di mq 483,00 parzialmente rettificati in mq 314,00; con conseguente « conferma » dell’archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti previsti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022 (cfr. la DD depositata sub doc. 27 dei depositi di parte resistente).
13) Fermo quanto sopra, il Collegio preliminarmente ritiene utile rammentare come, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi giurisdizionali sia rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che « [l]a riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio, sebbene ne sussistano i presupposti, non può di per sé costituire vizio della pronuncia, essendo sindacabile soltanto per manifesta abnormità » (Cons. Stato, V, 3-09-2020, n.5352; id., VI, 7-06-2018, n. 4647).
Pertanto, il Collegio non ravvisa, nella specie, l’opportunità della riunione dei suindicati ricorsi, nn. 513/2022 e 2132/2025 r.g.
14) Sempre in via preliminare, il Collegio deve soffermarsi sulle eccezioni, come sopra sollevate dal patrocinio di parte resistente.
15) In tal senso, occorre prendere in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto d’interesse.
15.1) Al riguardo, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, va rammentato che « l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento » (così, Cons. Stato, VI, 14-01-2019, n. 343, nonché, in tema, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 17-06-2025, n. 2315; id., 20-06-2025, n. 2375).
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, « sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (…) » (così, Cons. Stato, III, 20-02-2025, n. 1419).
15.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va osservato come, nella specie, non siano state affatto allegate le ripercussioni che, in concreto e nell’attualità, le comunicazioni di avvio del procedimento adottate dal Comune di Milano il 30/11/2021 e, a seguire, il 4 e il 12/07/2024, abbiano provocato nella sfera giuridica di parte ricorrente. A fortiori non si evince l’attitudine lesiva della «n ota PG 345065/2024 della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio », recante l’aggiornamento sulla data di « fine dei lavori di sistemazione superficiale in corrispondenza di via Foppa … » e sull’avvio dei lavori di via Dezza, richiamata nelle predette comunicazioni di avvio del 2024, e attinta dall’impugnazione svolta nei secondi motivi aggiunti.
Difatti, si tratta di comunicazioni che rivestono la natura di atti endoprocedimentali, per i quali trova applicazione la regola generale, per cui « l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento (…); la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale » (così, Cons. Stato, III, 02-11-2019, n.7476; e, più di recente, tra le tante, Cons. Stato, IV, 08-07-2025, n. 5940; TAR Lazio, Roma, IV, 03-09-2025, n. 15978).
Detto altrimenti, «g li atti endoprocedimentali devono essere immediatamente impugnati solo se assumono natura conclusiva e provvedimentale, mentre possono essere impugnati unitamente all'atto definitivo se comportano effetti ancora instabili e del tutto interinali, con conseguente inidoneità a produrre la definitiva lesione; pertanto, deve essere ritenuto immediatamente impugnabile l'atto con natura endoprocedimentale solo se idoneo a interrompere definitivamente il procedimento ed è, quindi, di per sé immediatamente lesivo » (così, Cons. Stato, VI, 6-10-2022, n. 8564).
Nella specie, la lettura delle comunicazioni de quibus non lascia dubbi sulla mancanza di una loro attitudine ad arrecare in via autonoma e diretta una lesione al destinatario, non essendo neppure certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo; del resto, lo stesso patrocinio attoreo ha contestato in termini tutt’altro che perspicui gli atti de quibus , ponendone espressamente in dubbio la relativa portata dispositiva (ad esempio, a pagina 3 del ricorso, ove si fa riferimento alla « dubbia portata dispositiva » dell’atto gravato).
Invero, come correttamente rilevato da parte resistente, la stessa richiesta di lasciare liberi gli spazi sino ad allora occupati dal chiosco non poteva non risentire della natura endoprocedimentale della comunicazione in cui era contenuta, trattandosi di un’attività (la rimozione) conseguente al venir meno del titolo che ne giustifica la permanenza in loco e che, pertanto, postula la conclusione e non il mero avvio del procedimento preordinato alla decadenza dell’autorizzazione commerciale e alla revoca della concessione OSP ad essa correlata.
15.3) Ne consegue che, gli effetti ancora instabili e del tutto interinali promananti dalle predette comunicazioni conducono alla inammissibilità, per difetto d’interesse, dell’impugnazione ad esse rivolta, tanto nel ricorso introduttivo quanto nel secondo ricorso per motivi aggiunti.
15.4) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alla sospensione degli effetti della comunicazione di avvio del procedimento del 30/11/2021 in ragione dell’annullamento della comunicazione stessa, disposta dall’Amministrazione con atto del 30/03/2022, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, atteso che, a ben vedere, si tratta, anche qui, di un atto privo di una qualsivoglia attitudine ad arrecare in via autonoma e diretta una lesione al destinatario. A diverse conclusioni non può giungersi rispetto all’impugnazione genericamente svolta avverso le DDGC nn. 724/2020 e 358/2021, nei cui confronti non soltanto non viene svolto alcuno specifico motivo (in violazione dell’art. 40, comma 1 c.p.a.), ma lo stesso ricorrente ne pone in dubbio la lesività (impugnandole con la formula « ove occorra ed in quanto lesive », a pagina 1 del primo ricorso per motivi aggiunti).
15.5) Giova, pertanto, ribadire come nessuno degli atti sin qui richiamati abbia comportato effetti definitivi, direttamente incidenti nella sfera giuridica del ricorrente, disvelando, così, la carenza d’interesse attuale e concreto alla relativa impugnazione e, dunque, la fondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità, in parte qua , del ricorso introduttivo, nonché, in toto dei motivi aggiunti.
16) Quanto, poi, alla eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, nella parte rivolta contro l’autorizzazione n. 1518, del 08.01.2018, e contro la concessione PG 213430, del 10.01.2018, come sopra svolta da parte resistente, anch’essa risulta fondata.
16.1) Difatti, come correttamente allegato e documentato da parte resistente, si tratta di atti notificati « a mani proprie » del destinatario, rispettivamente, in data 31.01.2018 (l’autorizzazione) e in data 24.01.2018 (la concessione: cfr. i documenti depositati sub nn. 9 e 10 dei depositi di parte resistente), il cui carattere temporaneo e condizionato alla durata dei lavori della MM4 era già all’epoca univocamente desumibile dal contenuto degli atti stessi, sicché, l’impugnazione come sopra svolta dall’istante, nel 2022, dopo oltre tre anni dalla relativa conoscenza, risulta irrimediabilmente tardiva e, dunque, irricevibile.
17) Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo risulta in parte inammissibile e per il resto irricevibile, mentre i motivi aggiunti risultano inammissibili.
18) Nella peculiarità delle questioni implicate dalla controversia e nell’andamento complessivo della stessa si ravvisano valide ragioni per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara in parte inammissibile e per il resto irricevibile, il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
TA TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA TA | EF LL |
IL SEGRETARIO