TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 691
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Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività

    Il Collegio ritiene che le comunicazioni di avvio di procedimento non siano autonomamente impugnabili, in quanto atti endoprocedimentali privi di attitudine lesiva diretta e immediata, salvo casi eccezionali non ricorrenti nella fattispecie. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per difetto d'interesse.

  • Improcedibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di irricevibilità per tardività, poiché gli atti impugnati, notificate nel gennaio 2018, erano stati impugnati solo nel marzo 2022, oltre il termine di legge. Il carattere temporaneo e condizionato degli atti era desumibile dal loro contenuto.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività

    Il Collegio ritiene che anche questo atto, essendo una sospensione degli effetti di un precedente atto endoprocedimentale, sia privo di autonoma lesività e quindi inammissibile per difetto d'interesse.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifici motivi di ricorso e dubbio sulla lesività

    Il Collegio rileva che la ricorrente non ha svolto specifici motivi di ricorso avverso tali delibere e ha impugnato gli atti con la formula "ove occorra ed in quanto lesive", denotando incertezza sulla loro lesività. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività

    Il Collegio ritiene che anche queste comunicazioni, pur contenendo indicazioni relative alla rimozione del manufatto, siano atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività diretta e immediata, non essendo ancora intervenuta la conclusione del procedimento. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per difetto d'interesse.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività

    Il Collegio ritiene che questa nota, contenente aggiornamenti sulla tempistica dei lavori, sia un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività diretta e immediata. Pertanto, l'impugnazione è inammissibile per difetto d'interesse.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari3

  • 1La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocratica
    Fabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocratica
    Fabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 691
Data del deposito : 12 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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