Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 453/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. VARCHETTA DANILO DAMIANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante con l'avv. RIU
[...] Controparte_3
MARCO
RESISTENTE
Causa in punto di opposizione a ordinanza ingiunzione, decisa ex artt. 127 ter e 420
c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: a) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'erroneità e l'illegittimità delle conclusioni alle quali sono pervenuti i funzionari ispettivi con il verbale unico n° SS00000/2022 – 590 – 01 del 20 Giugno 2022; b) per l'effetto,
SS00000/2022 – 590 – 01 del 20 Giugno 2022 e la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione n° 281, datata 19 Dicembre 2022, Prot. n° 23477 notificata in data 13
Gennaio 2023 al sig. e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
Parte_1
in via subordinata: c) in caso di accoglimento parziale del presente ricorso ridurre l'importo delle sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta nei limiti che sarà accertato e/o ritenuto equo;
d) vittoria di spese diritti ed onorari.
Per parte resistente: rigettare la sospensione dell'efficacia del provvedimento nonché il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 281 del 19/12/2022, nei limiti di cui alla comparsa, confermandone la legittimità e condannare il ricorrente al pagamento della somma stabilita nella stessa, oltre alle spese di lite di cui all'art. 9, comma 2, D. Lgs.
n. 149/2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/2/2023 , titolare di un'impresa di opere Parte_1
murarie in pietra, proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 281 del
19/12/2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.023,40 per la violazione dell'art. 3, comma 3 e 3 – ter del D.L. n. 12/22, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs.
151/2015, per aver occupato irregolarmente e senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego ed omettendo qualsivoglia adempimento contributivo e assicurativo l'operaio IS dal 04/11/2020 al 23/06/2021 con mansioni di operaio muratore terzo livello con orario a tempo pieno. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: lamentava anzitutto la violazione del diritto di difesa, stanti le incongruenze temporali del verbale di contestazione;
nel merito sosteneva che la contestazione era frutto di un'errata valutazione dei fatti, dal momento che non era mai stato Persona_1
suo dipendente. Chiariva, infatti, di aver avuto nel corso del 2020 e del 2021 rapporti di lavoro sia con la società Carta Costruzioni Edili 3 s.r.l. che con la società Caredda
Costruzioni s.r.l., per le quali aveva svolto dei lavori in pietra in diversi cantieri del
Comune di Arzachena e deduceva di aver fatto ricorso, stante il suo notevole carico di lavoro e la mancanza di dipendenti, alla collaborazione di un altro soggetto specializzato e cioè di , titolare di una omonima ditta individuale, con Persona_2
cui era infatti stato anche stipulato un contratto scritto in data 01/07/2020, seguito da altri due contratti verbali dell'aprile-maggio 2021 e del giugno- luglio 2021, per la cui esecuzione il medesimo aveva svolto in totale autonomia i lavori pattuiti, Per_2
avvalendosi di un altro lavoratore individuato nella persona di Affermava, Persona_1
dunque, che questo era stato presente per alcune giornate di lavoro nel suo stesso cantiere, ma senza aver ricevuto alcun incarico di lavoro né da parte sua né da parte del
, visto che sia questo che l'IS avevano sempre lavorato in totale autonomia Per_2
e ciascuno con i propri strumenti di lavoro. Sosteneva poi che gli elementi valorizzati dall' non fossero sufficienti per provare l'esistenza del rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato ed evidenziava, ancora, come secondo la prospettazione dell'ente ispettivo il lavoratore avrebbe dovuto conciliare nello stesso arco di tempo sia il lavoro asseritamente svolto con continuità ed in orario a tempo pieno presso di lui che quello prestato presso altre imprese. Concludeva come riportato in epigrafe.
Si opponeva all'accoglimento dell'opposizione l Controparte_4
che richiamava la richiesta di intervento dell'IS che aveva lamentato di aver
[...]
prestato attività lavorativa in maniera irregolare per il ricorrente nel periodo compreso tra il 2/10/2020 il 23/06/2021. Dato atto del mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione, richiamate le attività di accertamento svolte, rilevava come la contraddittorietà tra le date di avvio delle attività ispettive evidenziata dalla controparte fosse in realtà frutto di un mero refuso, come era chiaro dalla sequenza temporale di tutte le attività svolte a partire dalla richiesta di intervento del lavoratore, di cui richiamava le dichiarazioni rese, confermanti che era stato il ricorrente ad aver assunto interamente il rischio di impresa e ad esercitare il suo potere direttivo sul lavoratore, pagato a giornata con paga predeterminata ed accompagnato dallo stesso datore di lavoro nei vari cantieri. Evidenziava, poi, come l'IS non fosse titolare di partita IVA né risultasse iscritto alla Camera di Commercio, avendo sempre svolto l'attività di lavoratore dipendente subordinato con mansioni di muratore, come emergeva dall'estratto della sua scheda lavorativa. Richiamava anche le dichiarazioni rese da altri informatori e la circostanza che il medesimo IS non fosse mai risultato né tra le imprese presenti nei vari cantieri nelle notifiche effettuate dai committenti ex art. 99
D.lgs. 81 del 2008, né tra i soggetti che, come lavoratori autonomi, avevano collaborato con il ricorrente in regime di subappalto secondo le informazioni acquisite dal suo consulente del lavoro. Richiamava anche le conversazioni intercorse su whatsapp tra il
CO e l'IS che dimostravano le indicazioni impartire dal primo al secondo, gli accordi sull'accompagnamento presso i cantieri e sulla retribuzione (in relazione alle giornate svolte e ai lavori eseguiti), come pure la circostanza che tutta l'attrezzatura presente nei cantieri ed utilizzata dal lavoratore era del ricorrente.
Previa istruttoria documentale e orale la causa approdava alla decisione ex artt. 127 ter e 420 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto superato il primo motivo di opposizione, fondato su quello che è un mero errore materiale nell'indicazione delle date richiamate nel ricorso e che certamente non ha compromesso il diritto di difesa del che è stato in grado di articolare Pt_1
compiutamente il suo atto di opposizione.
Nel merito occorre verificare se gli elementi acquisiti in giudizio consentono di riconoscere in quello intercorso tra il ricorrente e l'IS un rapporto di lavoro subordinato che avrebbe richiesto la sua denuncia, oltre che l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi.
Si esaminano a tal fine le dichiarazioni dello stesso IS, la cui denuncia ha fatto avviare il procedimento ispettivo e la cui attendibilità va comunque valutata in relazione al suo interesse a veder riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, come dimostrato dal fatto che egli all'epoca della deposizione aveva già incaricato un avvocato di intentare una causa di lavoro contro il a fine di vedersi riconosciute Pt_1
le differenze retributive che gli spetterebbero ove fosse stato regolarmente assunto. Egli ha confermato di aver lavorato alle dipendenze del ricorrente dal 2.10.2020 al 23.6.2021, con orario fisso (dalle 7:30 e per circa 10 con un'ora di pausa per il pranzo, incluso il sabato, ma solo fino alle 16:30) e come muratore in vari cantieri (presso i quali a volte era lo stesso opponente a portarlo nel periodo in cui era rimasto senza patente) e di aver svolto la sua attività con i materiali e gli attrezzi messigli a disposizione dal CO. Ancora, stando alla sua deposizione il ricorrente, che lo remunerava con la somma giornaliera di Euro 80,00 (anche se il pagamento avveniva sempre a fine mese), gli chiese di aprire una partita IVA per emettere fatture, sostenendo di non poterlo assumere regolarmente;
tuttavia, dopo essersi informato dal consulente del lavoro dott. egli avrebbe rifiutato tale proposta, continuando a Per_3
lavorare per il CO che gli diceva cosa fare di giorno in giorno.
Proprio la particolare posizione del lavoratore - che ha un motivo di contrasto specifico con il ricorrente - induce a ricercare con scrupolo i riscontri delle sue dichiarazioni che di per sé deporrebbero per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il teste , che si è detto imparziale nonostante il lontano rapporto di parentela Per_2
con il ricorrente, ha confermato di aver collaborato con il come lavoratore Pt_1
autonomo (egli è infatti è titolare di una partita IVA per l'attività edilizia): quello gli diceva cosa vi era da fare nel cantiere e lui si organizzava il lavoro in maniera da svolgere i lavori richiesti senza seguire nessun orario, usando strumenti di lavoro di sua proprietà e senza ricevere alcuna direttiva. Il teste ha ricordato di aver visto lavorare l'IS nel cantiere di ma anche chiarito che fu il a chiamarlo per Parte_2 Pt_1
eseguire quelle prestazioni (benché, chiaramente, egli nulla abbia potuto dire circa gli accordi intercorsi tra i due, come circa il colloquio intercorso tra IS e il consulente del lavoro). Il ha anche detto che, esattamente come succedeva per lui che era Per_2
lavoratore autonomo, anche per l'IS il si limitava a dire che cosa c'era da Pt_1
fare, perché era lui stesso a decidere come e quando svolgere il lavoro, per il quale utilizzava lo stesso tipo di strumenti di lavoro che però erano i suoi personali. Insomma, stando alle dichiarazioni del teste la relazione che vi era tra l'IS e il Per_2
ricorrente era esattamente uguale a quella che aveva lui, imprenditore individuale, tanto che né lui né l'IS andavano tutti i giorni in cantiere ed osservavano il tipico orario di lavoro del settore edile (8/13-14/17). Il teste ha poi riferito che il CO solo ogni tanto si recava in cantiere per controllare i lavori e a volte indicava piccole correzioni da fare.
Dall'estratto contributivo emerge che IS ha lavorato sempre come lavoratore subordinato per varie imprese nei periodi compresi tra il 16/11/2004 e l'1/9/2007, il
19/11/2009 e il 30/11/2009, il 9/12/2009 e il 16/05/2014, il 22/09/2015 e il 29/01/2016, il 15/07/2021 e il 13/08/2021 e infine il 06/09/2021 e l'11/9/2021. Nessuno di questi periodi, dunque, si sovrappone a quello in cui a tempo pieno (dal 04/11/2020 al
23/06/2021) l'IS avrebbe svolto la sua attività alle dipendenze della ricorrente.
Tanto, tuttavia, non è elemento sufficiente per far ritenere sussistente il rapporto di lavoro subordinato (per il vero sempre dall'estratto contributivo risultano periodi di inattività piuttosto lunghi, nei quali l'IS, che non è semplice manovale ma mastro muratore in pietra o mattoni, ha verosimilmente impiegato comunque la sua elevata specializzazione), la cui configurabilità va in realtà esclusa alla luce delle dichiarazioni del teste , dalle quali emerge che la sola differenza tra lui e l'IS sarebbe stata Per_2
la mancanza di partita IVA e di iscrizione al registro delle imprese, condizione, questa, sempre di irregolarità, ma non ascrivibile al (anche per tale condizione di non Pt_1
formalizzazione del lavoro autonomo potrebbe facilmente spiegarsi l'omessa indicazione dell'IS tra le imprese operanti in cantiere ex art. 99 D.Lgs. n. 81/2008).
Una diversa lettura del materiale probatorio sarebbe possibile solo privilegiando le dichiarazioni del soggetto che ha in procinto di intentare (o ha già intentato) contro il ricorrente un giudizio fondato sugli stessi fatti su cui ha deposto rispetto a quelle di un teste del tutto terzo, appunto il , della cui genuinità non vi è motivo di dubitare. Per_2
Conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 281 del 19.12.2022 (quanto al verbale ispettivo, lo stesso è atto meramente interno che non ha diretta efficacia nella sfera giuridica del ricorrente e comunque, come visto, il vizio di nullità non potrebbe neppure riconoscersi, chiaro essendo l'errore materiale da cui è affetto). Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 281 del
19.12.2022;
- condanna Controparte_5
alla rifusione in favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1
complessivi Euro 2.800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 6/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella