Ordinanza cautelare 19 dicembre 2023
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00540/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2023, proposto da
La Baia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ciceri e Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cremia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio La Baia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Cremia, prot. 5204 del 13.10.2023, avente ad oggetto “ istanza di autorizzazione temporanea presentata da La Baia srl in data 07.09.2023 prot. 4545 per occupazione di suolo pubblico – Diniego ”;
- e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Cremia, in persona del Sindaco pro-tempore , al risarcimento del danno subito per l''illegittimità del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cremia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa CE AN; nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22/11/2023 e depositato il successivo 29/11/2023 l’esponente ha formulato le domande, in epigrafe specificate, deducendo la illegittimità dell’operato del Comune intimato sotto plurimi profili.
Si è costituito il Comune di Cremia, controdeducendo alle censure avversarie.
Con ordinanza del 19/12/2023, n. 1194, l’intestata Sezione Quinta ha respinto la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di merito la difesa della parte ricorrente ha depositato « dichiarazione di rinuncia al ricorso … con compensazione delle spese di lite », sottoscritta per adesione dal patrocinio del Comune di Cremia.
Indi, entrambe le parti hanno istato per la decisione della causa “ sugli scritti ”.
All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, ex artt. 35, comma 1, lettera c), 84, u.co. c.p.a., per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a.: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ” (comma 3), potendo tuttavia il giudice, anche in assenza di detta formalità, desumere “ dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ” (comma 4).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte ricorrente, non essendo stata notificata alle altre parti “ almeno dieci giorni prima dell’udienza ”, pur non potendo condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio, fornisce nondimeno argomenti univoci, idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Conseguentemente, il Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa e alla concorde richiesta in tal senso proveniente dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
CE AN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AN | AN EL |
IL SEGRETARIO