TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice SO TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 636/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), e per essa (P. IVA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Lorenzo Sternini (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio del difensore in Treviso, Viale Trento e Trieste, 12/A
ATTRICE contro
(C.F. ) in proprio e quale institore di Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
NI FI MO (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio del difensore in OM di BA (BG), alla via Duca D'Aosta n. 135/d
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito: 1) revocare ex art. 2901 c.c. e quindi dichiarare inefficace nei confronti di e per essa l'atto di compravendita del 03.07.2020 a rogito Parte_1 Parte_2
Notaio di Rovigo (Rep. n.11.493; Racc. n.8.934), trascritto presso l'Ufficio Persona_1 provinciale di Venezia, servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia con le formalità (Reg.
Gen. n.2.940; Reg. Part. n.1.995) del 09.07.2020. 2) ordinare al competente Ufficio provinciale di Venezia, servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia, di procedere alla conseguente annotazione In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
1 Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rovigo, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione rigettata e disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
Accertare, dichiarare la nullità ex art. 1418, comma 1, per violazione dell'art. 2, comma 3, lett.
c), Legge 130/1999, della procura conferita da a con atto a rogito Parte_1 Parte_2
Notaio di Sacile (Rep. n.33.171, Racc. n.22.257) in data 11.05.2022, e il Persona_2 conseguente difetto di rappresentanza in capo a e per l'effetto respingere le Parte_2 domande attoree siccome improponibili e/o infondate e/o illegittime, ordinando al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari con esonero di ogni responsabilità la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole;
IN VIA ALTERNATIVA, PRELIMINARE DI MERITO
Accertare, dichiarare e ritenere il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, Parte_1 di non avendo provato l'esistenza del contratto di cessione “in blocco” del Parte_2
05.05.2022, per tutti i motivi in atti, e per l'effetto respingere le domande attoree siccome improponibili e/o infondate e/o illegittime, ordinando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari con esonero di ogni responsabilità la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole;
IN VIA SUBORDINATA, PRELIMINARE DI MERITO Accertare, dichiarare e ritenere il difetto di legittimazione attiva di e, per l'effetto, di Parte_1 Parte_2 non avendo provato l'inclusione del credito sorto in favore di nei confronti del Controparte_3 sig. nella cessione “in blocco” del05.05.2022, per tutti i motivi in atti, e per Controparte_1
l'effetto rispegnere respingere le domande attoree siccome improponibili e/o infondate e/o illegittime, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari con esonero di ogni responsabilità la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole;
IN VIA PRINCIPALE DI
MERITO Accertare, dichiarare e ritenere insussistenti i presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per tutti i motivi i atti, e per l'effetto rispegnere respingere le domande attoree siccome improponibili e/o infondate e/o illegittime, ordinando al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari con esonero di ogni responsabilità la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole;
IN OGNI CASO Rispegnere respingere le domande attoree siccome improponibili e/o infondate e/o illegittime, ordinando al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari con esonero di ogni responsabilità la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole;
vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premettendo di essere cessionaria – nell'ambito di cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.05.2022– del credito vantato da nei confronti di , ha convenuto in giudizio Controparte_3 Controparte_1
2 dinanzi a questo Tribunale e al fine di far dichiarare nei propri CP_1 CP_2 confronti l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita concluso il 03.07.2020, rep. n. 11.493, racc. n. 8.934, a ministero del dott. Notaio in Rovigo, Persona_1 trascritto il 09.07.2020 (Reg. Gen. 2.940; Reg. Part. 1.995) con il quale Controparte_1 aveva venduto ad i beni immobili siti in Porto Tolle (RO) e censiti al NCEU: CP_2
Fg. 32, Mapp. n.584, 5 ettari 73 are 64 centiare;
Mapp. n.527, 6 ettari 23 are 11 centiare;
Mapp.
n.531, 6 are 4 centiare;
Mapp. n.532, 3 ettari 90 are 2 centiare;
SEZ. PT – Fg. 32 Mapp. n.204, sub.2, Via Risorgimento n.15, piano T, cat.C3; Mapp. n.204, sub.4, Via Risorgimento n.15, piano T, cat. C2, 41 mq;
Mapp. n.204, sub.5, Via Risorgimento n.15, piano T, cat.A2; Mapp.
n.204, sub.6, Via Risorgimento, piano 1, cat.D10; Mapp. n.204, sub.3, b.c.n.c. ai sub.2,4,5 e 6
– corte;
Mapp. n.585, Via Risorgimento, piano T, cat. D10; Fg. 32 Mapp Controparte_4
n.204, ente urbano, 35 are e 64 centiare;
Mapp. n.585, ente urbano, 10 are 78 centiare.
A tal fine, l'attrice ha dedotto ulteriormente che:
- Il rapporto tra e era sorto nel 2018; Controparte_5 Controparte_1
- con pec del 21.10.2021, dato il protrarsi dell'inadempimento del debitore, la aveva CP_5 notificato ad il passaggio a sofferenze del credito;
Controparte_1
- il credito era stato ceduto all'attrice;
- l'intestato Tribunale aveva già dichiarato la revocatoria ordinaria del contratto di compravendita in oggetto con sentenza n. 475/2024 del 12.06.2024 emessa a favore del
; Controparte_6
- ha ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
429/2024 del 24.06.2024 per la somma di euro 87.301,56, oltre interessi e spese, dichiarato esecutivo il 30.09.2024;
- sussistono tutti i presupposti per l'azione revocatoria.
L'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.05.2025 si sono costituiti ritualmente in giudizio e , eccependo: la nullità ex art. 1418, comma CP_1 CP_2
1, c.c. della procura conferita a per violazione dell'art. 2, comma 3, lett. c), L. Pt_2
130/1999; la mancata prova del rapporto tra DoNext e la mancata prova della cessione Pt_2 del credito nonché del credito azionato e, infine, l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
I convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna di
[...] al pagamento delle spese processuali. Parte_1
3 1.3. Con decreto del 09.07.2025 il Giudice disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione e all'udienza di comparizione del 06.11.2025 la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 4.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1.4. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2. In primo luogo si rileva che la sussistenza del credito è stata provata e non è stata contestata da parte convenuta. Infatti, l'attrice ha ottenuto dall'intestato tribunale, per le stesse ragioni dedotte nella presente causa, il decreto ingiuntivo n. 429/2024 nei confronti di
[...]
, munito di formula esecutiva il 30.09.2024. Ne consegue che il credito di euro CP_1
87.301,56 oltre interessi e spese, è provato.
Tutte le eccezioni in rito formulate dai convenuti devono pertanto essere rigettate perché inutili e, nello stesso tempo, infondate, in quanto:
i) la procura affidata da a per il recupero dei crediti non è nulla Parte_1 Parte_2
in quanto, come è stato osservato in giurisprudenza, in tema di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la circostanza che la società che ha ricevuto dalla cessionaria del credito il mandato per suo materiale recupero non sia iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., non rileva ai fini civilistici sulla validità dei contratti, riverberandosi ai più limitati fini penalistici e di rapporti con l'Autorità di vigilanza
(cfr. in questo senso Cass. 7243/2024);
ii) la mancata prova del rapporto tra DoNext e che renderebbe nulla la procura, è Pt_2 smentita dalla documentazione prodotta dall'attrice (cfr. doc. 3) da cui emerge che CP_7
(ossia il c.d. “Master Servicer”), società iscritta all'albo ex art.106 TUB, era stata
[...] incaricata da di svolgere servizi di cassa e pagamento, mentre Pt_1 Parte_1 CP_7 aveva incaricato (ossia il c.d. ) per alcune attività, tra cui Parte_2 Parte_3 quelle di recupero dei crediti;
4 iii) l'asserita mancata prova del credito e della cessione dei crediti è smentita dai documenti prodotti da parte attrice. La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di cessione del credito in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass. 25.9.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116).
La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 29.12.2017 n.
31118).
Ebbene, la società attrice ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti oggetto di causa nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5.05.2022, intercorsa tra (cedente) Controparte_3
e (cessionaria) (doc. 3 attrice) nonché l'avviso di cessione (doc. 20 attrice). Parte_1
Il suddetto avviso di cessione tra e individuava i crediti sulla Controparte_3 Parte_1 base di chiari criteri correlati al cedente (“derivanti da contratti di finanziamento o da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio
1950 e il 28 febbraio 2022”), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto (“i cui debitori sono stati classificati a "sofferenza").
5 Parimenti l'avviso relativo alla suddetta cessione individuava chiaramente i crediti oggetto di cessione e precisava altresì che i crediti risultavano da apposita lista pubblicata sul sito internet della cedente;
dall'elenco dei crediti ceduti contenente i relativi codici rapporto (doc.19 attrice) si evince la presenza del numero NDG 84340758 riconducibile ad , riportato anche sulla CP_1
dichiarazione di cessione a firma di (cfr. doc. 20 attrice), in tal modo consentendo al CP_3 debitore ceduto di verificare l'intervenuta cessione del credito.
3. Passando all'esame dei requisiti previsti dalla legge per l'azione revocatoria, quanto al requisito dell'esistenza di un credito, si rileva che non è richiesta la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito dell'attore (Cass. civ., n. 23208/2016) ma deve ritenersi sufficiente anche la semplice aspettativa, purché “prima facie” probabile, non pretestuosa (cfr.
Cass. civ., n. 11755/2018) e non dichiarata inesistente con sentenza passata in giudicato (cfr.
Cass. civ., n. 12975/2020; Cass. civ., n. 21100/2004).
Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quindi, è il creditore quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (Cass. civ., n. 1220/1986). Per tali ragioni, anche il credito eventuale, nella veste di un credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., n. 5619/2016). Anche i creditori potenziali o eventuali, quindi, hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (ex multis,
Cass. civ., sezioni unite, n. 9440/2004. Cfr. Cass. civ., n. 19755/2005).
Tale condivisibile interpretazione è coerente con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori né nei confronti del debitore né del creditore istante ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Orbene, una nozione così “lata” di credito non importa una minorata tutela per il debitore soggetto all'azione revocatoria. La sentenza dichiarativa ex art. 2901 c.c. “non costituisce infatti titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale” (in motivazione Cass. civ., n. 11755/2018. Cfr. Cass. civ., n.
5246/2016).
6 3.1. Nel caso di specie ha provato il proprio credito (di cui al decreto ingiuntivo Parte_1
429/2024) e, di conseguenza, la propria legittimazione ad agire.
3.2. Anche la sussistenza del 'pregiudizio' alle ragioni del creditore arrecato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore (eventus damni), risulta nel caso in Controparte_1 esame in via documentale. Al riguardo va ribadito che quest'ultimo, a fronte della rilevante esposizione debitoria nei confronti di e, prima della cessione, nei confronti della Parte_1 cedente maturata prima dell'alienazione del bene, con l'atto di disposizione Controparte_3 sopra richiamato si è privato degli indicati beni in proprietà, e così sottraendo i beni medesimi alla possibile azione esecutiva di parte creditrice.
, peraltro, non ha provato di essere titolare di altri beni immobili, ovvero di Controparte_1 altri beni che potrebbero costituire garanzia patrimoniale per il creditore, essendosi limitato a dedurre (senza peraltro prova documentale a supporto) di aver incassato dalla vendita oltre settecentomila euro. È dunque evidente la consapevolezza, in capo all'alienante, di rendere maggiormente difficoltoso, se non addirittura arduo, il soddisfacimento del credito vantato nei suoi confronti da (e, prima ancora, dalla banca cedente). Parte_1
Non è superfluo rammentare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. sez. VI, 18-06-2019, n. 16221). Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a dimostrare la “variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche”. Tuttavia, il debitore deve quanto meno provare “che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (Cass. civ., n. 15265/2006. Cfr. Cass. civ., n. 1902/2015; Cass. civ.,
n. 8931/2013; Cass. civ., n. 3470/2007).
Nella fattispecie, l'attrice ha provato il compimento di atti di disposizione patrimoniale da parte del debitore, con conseguente variazione peggiorativa del patrimonio personale (costituente la garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 c.c.).
Il convenuto , invece, non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, Controparte_1 non avendo offerto alcun elemento capace di dimostrare che, anche a seguito dell'alienazione
7 sopra menzionata, il suo patrimonio abbia mantenuto una consistenza idonea a garantire agevolmente il soddisfacimento delle aspettative creditorie dell'attrice, vieppiù se si considera che nel caso in esame l'alienazione del diritto di proprietà è avvenuta in favore del figlio,
, come lamentato dalla società attrice. CP_2
Tale atto di disposizione rientra incontrovertibilmente nel novero di quelli nei confronti dei quali può essere esperita l'azione revocatoria.
3.3. Invero, essendo atti a titolo oneroso, oltre all'animus nocendi del debitore è richiesta anche la participatio fraudis del terzo, ossia la consapevolezza in capo a quest'ultimo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. Non occorre invece la sussistenza di una specifica intenzione del terzo di danneggiare il creditore o di cooperare con il debitore alla frode, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (Cass. civ., n. 1658/2016; Cass. civ., n.
25614/2014; Cass. civ., n. 11518/1995 e Cass. civ., n. 5451/1985).
Venendo, quindi, all'elemento soggettivo del terzo acquirente va innanzitutto ricordato che è pacifico come la scientia damni ovvero la partecipatio fraudis da parte del terzo possa essere confermata anche da presunzioni semplici e che costituisce presunzione in tal senso anche la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo. E' sufficiente sul punto rammentare la giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha ribadito che “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass.
5.1.2023 n. 195; in senso conforme cfr.
Cass.
9.6.2020 n. 10928).
e , padre e figlio, risultano pure convivere (cfr. doc. 13 Controparte_1 CP_2 attrice e intestazione comparsa di costituzione e risposta).
In ogni caso non possono essere in alcun modo condivise le difese dei convenuti secondo i quali, stante l'ingente debito di nei confronti proprio di per CP_2 Controparte_3 altro rapporto intercorso tra le parti, maturato ben prima della cessione, se le parti avessero voluto di sottrarre il bene al creditore, lo avrebbe ceduto ad altro parente: Controparte_1 infatti, ai fini dell'accertamento dei presupposti per la revocatoria azionata da Parte_1
l'unico rapporto che può essere preso in considerazione è quello tra quest'ultima e
[...]
, non rilevando in alcun modo le vicende del terzo acquirente. CP_8
8 Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dall'attrice.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dei convenuti che, stante la medesima posizione difensiva, vengono condannati in solido al pagamento delle spese in favore di Le stesse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al Parte_1
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (valore della causa indicato in citazione in euro 87.301,56), con esclusione della fase istruttoria, non essendosi svolta. Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Revoca e dichiara inefficace, nei confronti di e per essa Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto di compravendita concluso il
03.07.2020, rep. n. 11.493, racc. n. 8.934, a ministero del dott. Notaio Persona_1 in Rovigo, trascritto il 09.07.2020 (Reg. Gen. 2.940; Reg. Part. 1995) con il quale aveva venduto ad i beni immobili siti in Porto Tolle Controparte_1 CP_2
(RO) e censiti al NCEU: Fg. 32, Mapp. n.584, 5 ettari 73 are 64 centiare;
Mapp. n.527,
6 ettari 23 are 11 centiare;
Mapp. n.531, 6 are 4 centiare;
Mapp. n.532, 3 ettari 90 are 2 centiare;
SEZ. PT – Fg. 32 Mapp. n.204, sub.2, Via Risorgimento n.15, piano T, cat.C3; Mapp.
n.204, sub.4, Via Risorgimento n.15, piano T, cat. C2, 41 mq;
Mapp. n.204, sub.5, Via
Risorgimento n.15, piano T, cat.A2; Mapp. n.204, sub.6, Via Risorgimento, piano 1, cat.D10; Mapp. n.204, sub.3, b.c.n.c. ai sub.2,4,5 e 6 – corte;
Mapp. n.585, Via
Risorgimento, piano T, cat. D10;
Fg. 32 Mapp n.204, ente urbano, 35 are e 64 centiare;
Mapp. Controparte_4
n.585, ente urbano, 10 are 78 centiare;
2. Ordina, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al precedente capo 1);
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore di e per essa in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 8.433,00 per
9 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (IVA e CPA), ed € 786,00 per spese documentate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 14.12.2025
Il Giudice
SO TA
10