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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17198 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33669 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato in Roma Via Giuseppe Pitrè n 1 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo ex art 86 cpc e dell'avv. Maura Bartoletti, come da procura allegata alla citazione
ATTORE
E
in Roma Controparte_1 elett.te domiciliato in Roma Via A. Friggeri n 96, presso lo studio dell'avv. Cristina Mercogliano, rappresentante e difensore in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore- in qualità di proprietario di unità all'interno dello stabile evocato- ha citato il Controparte_1
al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la delibera da questi
[...] assunta in data 8.3.23, con vittoria di spese. Ha dedotto in particolare a sostegno che:
-al punto 1 odg era stato deciso a maggioranza di non interporre appello alla sentenza n. 1869/23, seppure interesse del singolo alla tutela pro quota dei propri interessi;
-era sussistente il suo interesse in quanto dissenziente a proporre appello, infatti proposto;
1 2
- la decisione assembleare era stata assunta con eccesso di potere.
Si è costituito il resistendo e deducendo che: CP_1
-mancava l'interesse alla impugnazione della delibera, atteso che l'attore aveva già proposto appello e gli altri condomini comunque decaduti dal gravame;
-rientrava comunque nella competenza dell'assemblea delibera sulla questione ex art 1132 c.c. 1 c. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con condanna ex art. 96 cpc 3 c e vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale-èp stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.25. dopo la rassegnazione delle conclusioni in data 3.10.25.
Nelle more del deposito degli scritti finali, dopo deposito delle comparse conclusionali del 3.10.25, le parti hanno congiuntamente rappresentato con istanza del 27.11.25 di essere addivenuti ad una conciliazione e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle pese di lite.
Per l'effetto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione per raggiunto accordo, si deve dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
-dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma 9.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33669 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elett.te domiciliato in Roma Via Giuseppe Pitrè n 1 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo ex art 86 cpc e dell'avv. Maura Bartoletti, come da procura allegata alla citazione
ATTORE
E
in Roma Controparte_1 elett.te domiciliato in Roma Via A. Friggeri n 96, presso lo studio dell'avv. Cristina Mercogliano, rappresentante e difensore in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore- in qualità di proprietario di unità all'interno dello stabile evocato- ha citato il Controparte_1
al fine di sentire dichiarare nulla od annullare la delibera da questi
[...] assunta in data 8.3.23, con vittoria di spese. Ha dedotto in particolare a sostegno che:
-al punto 1 odg era stato deciso a maggioranza di non interporre appello alla sentenza n. 1869/23, seppure interesse del singolo alla tutela pro quota dei propri interessi;
-era sussistente il suo interesse in quanto dissenziente a proporre appello, infatti proposto;
1 2
- la decisione assembleare era stata assunta con eccesso di potere.
Si è costituito il resistendo e deducendo che: CP_1
-mancava l'interesse alla impugnazione della delibera, atteso che l'attore aveva già proposto appello e gli altri condomini comunque decaduti dal gravame;
-rientrava comunque nella competenza dell'assemblea delibera sulla questione ex art 1132 c.c. 1 c. Ha chiesto dunque respingersi la domanda con condanna ex art. 96 cpc 3 c e vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale-èp stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.25. dopo la rassegnazione delle conclusioni in data 3.10.25.
Nelle more del deposito degli scritti finali, dopo deposito delle comparse conclusionali del 3.10.25, le parti hanno congiuntamente rappresentato con istanza del 27.11.25 di essere addivenuti ad una conciliazione e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle pese di lite.
Per l'effetto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione per raggiunto accordo, si deve dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
-dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma 9.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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