TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 565
TAR
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. - Illegittimità della delibera del Direttore Generale di AR n. 214/2025

    Il ricorso è inammissibile in quanto il giudice funzionalmente competente a valutare il vizio dedotto in relazione all’impugnata delibera n. 214/2025 è il Consiglio di Stato, quale giudice competente in sede di ottemperanza. Inoltre, la domanda di nullità per violazione del giudicato e la domanda di annullamento per vizi di legittimità, proposte cumulativamente al TAR, rendono l'intero gravame inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, 3, 10, 77 e 92 del d.lgs. n. 36/2023; Violazione dell’art. 18 della Direttiva 2014/24/UE; Violazione del principio del favor partecipationis; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio di non discriminazione; Disparità di trattamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità; Violazione della nota AGCM n. AS1573/2019

    Le censure sono infondate in quanto generiche e non adeguatamente dimostrate riguardo ai costi effettivi dell'appalto. Inoltre, il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, 3, 10, 77 e 92; Violazione dell’art. 18 della Direttiva 2014/24/UE; Violazione del principio del favor partecipationis; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio di non discriminazione; Contraddittorietà; Disparità di trattamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza, illogicità

    Le censure sono infondate in quanto generiche e non adeguatamente dimostrate riguardo ai costi effettivi dell'appalto. Inoltre, il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1, 3, 10, 77 e 92; Violazione dell’art. 18 della Direttiva 2014/24/UE; Violazione del principio del favor partecipationis; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio di non discriminazione; Disparità di trattamento; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità

    Le censure sono infondate in quanto generiche e non adeguatamente dimostrate riguardo ai costi effettivi dell'appalto. Inoltre, il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 565
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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