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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 78/2024
Il Giudice AR AN LA, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to PUDDU CARLO ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE/ resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/2/2024 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N.402 2022 00030227 65
000 e N.402 2023 00014432 63 000, con i quali l' aveva ingiunto il CP_2
pagamento di contributi I.V.S. dal febbraio 2021 al dicembre 2022. A fondamento della domanda ha allegato di essere Amministratrice unica della Aternermes S.r.l. e di essere regolarmente iscritta alla Gestione separata , in quanto percettrice di compensi ricevuti in qualità di CP_1
Amministratrice della predetta Società.
Ha affermato di essere al contempo, iscritta alla sezione Commercianti o
Artigiani , sempre in virtù del medesimo incarico di Amministratrice CP_1
nonostante, si limiti a svolgere la sola attività di direzione e coordinamento all'interno della Società, per la quale la stessa è esclusivamente retribuita e pertanto già soggetta a contribuzione separata nei limiti del corrispettivo percepito
Ha allegato di avere appreso della doppia iscrizione di Amministratrice alla
Gestione commercianti, dapprima dall'avviso di addebito N.402 2022
00030227 65 000, formato il 24 dicembre 2022, relativo al controllo della sua posizione retributiva dal 02/2021 al 12/2021, ove si contestava l'omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi o entro minimale per l'importo totale di € 2.839,63 e poi con l'avviso di addebito N.402 2023
00014432 63 000, notificato a mezzo pec in data 01 gennaio 2024, relativo al controllo della sua posizione retributiva dal 02/2021 al 12/2022, recante la richiesta di pagamento, per preteso omesso versamento dei contributi
I.V.S. fissi o entro minimale sempre asseritamente dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, della somma di € 4.559,14 comprensiva delle maggiorazioni per gli anni indicati e delle spese di notifica
Ha altresì allegato di avere, in data 21 marzo 2023, trasmesso all' CP_1
comunicazione Pec, formalizzando la richiesta di cancellazione immediata dell'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS, rimasta senza esito.
Pag. 2 di 8 Ha chiesto:” In via preliminare:1) Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato sussistendone i gravi motivi in quanto l'ingente somma ictu oculi non dovuta e in toto infondata per i motivi esposti costituirebbe un aggravio sproporzionato per il ricorrente;
In via principale:)Accertare
e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la illegittimità della iscrizione d'ufficio della ricorrente, quale Amministratrice della Atenermes
S.r.l., alla gestione commercianti dell' perché illegittima, CP_1
inammissibile, infondata e comunque non provata sia in fatto che in diritto;
3)Per l'effetto, annullare l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti effettuata dall' con comunicazione del 01.01.2024 e CP_1
disporre affinché detta iscrizione alla Gestione Commercianti effettuata dall' convenuto sia considerata priva di giuridico effetto nei CP_2
confronti della ricorrente;
4)In ogni caso, accertare e dichiarare annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci verso il ricorrente gli avvisi di addebito
N.402 2022 00030227 65 000 e N.402 2023 00014432 63 000 per cui è opposizione;
5) Per l'effetto, porre a carico dell' il pagamento degli CP_1
oneri di riscossione per le cartelle di cui è causa, oltre agli oneri di notifica e comunque tenere indenne da ogni onere e costi la ricorrente;
6)
Con vittoria di spese competenze del presente procedimento, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto avvocato
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato, eccependo l' Inammissibilità del ricorso ex art. 24 Dlgs 46/99 poiché radicato oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99.
Ha allegato che la ricorrente era stata iscritta presso la Gestione degli esercenti attività commerciali dietro sua domanda presentata in data
Pag. 3 di 8 09/02/2021, non d'ufficio, come da delibera trasmessa mediante procedura
Comunica, in quanto la medesima aveva espressamente ed inequivocabilmente dichiarato “essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa CP_1
direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Data Inizio Attività 09.02.2021” e pertanto l' aveva provveduto ad CP_1
iscrivere la ricorrente presso la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali con la decorrenza indicata - 09/02/2021- come da provvedimento ritualmente notificatole con racc.a.r. mediante consegna a mani proprie in data 12/03/2021 e mai contestato sino alla notificazione dell'avviso di addebito n. 402 2022 00030227 65 000, concernente contributi commercianti IVS fissi, periodo di competenza da 02/2021 al
12/2021 (rate n. 1, n. 2 e n. 3 anno 2021) e l'avviso di addebito n. 402 2023
00014432 63 000 afferente stesse causali ed arco temporale 02/2021 -
12/2022 (rata n. 4 anno 2021 e rate n.
1. n. 2 e n. 3 anno 2022), conseguenti al riscontrato inadempimento della predetta obbligazione contributiva.
Ha affermato che L'art. 3 dell'atto costitutivo prevedeva che il capitale sociale di € 10.000 veniva sottoscritto dai soci Parte_1
con partecipazione pari al 99% del capitale sociale a fronte di un conferimento di € 9.900; al socio una partecipazione pari Parte_2
all'1% del capitale sociale a fronte di un conferimento di € 100,00, nonché dalla visura camerale risultavano (addetti al 31/12/2023 “0”), e inoltre le
Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro evidenziavano la totale mancanza di personale dipendente per tutto l'arco temporale al quale erano riferite le omissioni contributive per cui è causa.
Ha dedotto altresì che dalla visura camerale storica emergeva che la
Pag. 4 di 8 medesima, allo stato, era socia al 50% e amministratore unico della
Aternermes S.r.L che esercitava l'attività rientrante nell'oggetto sociale dichiarato all'Organo camerale senza l'ausilio di dipendenti, né di collaboratori, dovendosi, altresì, evidenziare che l'altro socio, proprietario della restante quota societaria (50 %) non era una persona fisica, ma, dal
16/02/2022, una persona giuridica, la Controparte_3
e che la ricorrente era iscritta dal 14/10/2019 nel Registro
[...]
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I) presso l'I.V.A.S.S. (ex , segnatamente nella sezione B quale brocker CP_4
assicurativo.
Ha chiesto:” in via preliminare: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 DLgs 46/99 relativamente all'avviso di addebito n. 402 2023 00014432 63 000; nel merito: - rigettare comunque tutte le avverse domande poiché indimostate
e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' CP_1
delle somme portate dagli avvisi di addebito n.ri402 2022 00030227 65
000 e 402 2023 00014432 63 000, ovvero, in via subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa, oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso vinte competenze e spese di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e in data odierna, all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale;
Preliminarmente sulla eccepita inammissibilità della opposizione si osserva
Pag. 5 di 8 che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 9, art. 17, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, artt. 24, 25, 29, art. 30, comma 1 convertito in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nei termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)
Pag. 6 di 8 Poichè, il ricorrente deduce che la ragione fondamentale dell'opposizione è legata alla iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti effettuata dall' , di cui è venuto a conoscenza con la notifica degli CP_1
avvisi di addebito, e quindi per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, l'opposizione doveva essere proposta nel termine di giorni quaranta dalla notifica degli avvisi di addebito.
Tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione (in tal senso, ex multis,
Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 4506/2007).
Poiché l'avviso di addebito n. N.402 2023 00014432 63 000 è stato notificato il 19/12/2023 (v. fascicolo l'opposizione doveva essere CP_1
proposta entro il 28/1/2024 e poichè l'avviso di addebito n. .402 2022
00030227 65 000 è stato notificato il 25/1/2023 (v. fascicolo CP_1
l'opposizione doveva essere proposta entro il 6/3/2023, mentre il ricorso giudiziale, in relazione ad entrambi gli avvisi di addebito, è stato notificato all' il 19/2/2024. CP_1
Pertanto la mancata tempestiva impugnazione entro 40 giorni comporta la decadenza dalla possibilità di contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente previdenziale e rende incontrovertibile ed incontestabile il credito contributivo.
Il ricorso pertanto è inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore
Pag. 7 di 8 della controversia, considerata l'attività svolta ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza;
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare in favore della resistente le spese di lite che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa se dovute.
16/12/2025 Il Giudice
AR AN LA
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 78/2024
Il Giudice AR AN LA, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.to PUDDU CARLO ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU MARIA ADELAIDE/ resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/2/2024 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N.402 2022 00030227 65
000 e N.402 2023 00014432 63 000, con i quali l' aveva ingiunto il CP_2
pagamento di contributi I.V.S. dal febbraio 2021 al dicembre 2022. A fondamento della domanda ha allegato di essere Amministratrice unica della Aternermes S.r.l. e di essere regolarmente iscritta alla Gestione separata , in quanto percettrice di compensi ricevuti in qualità di CP_1
Amministratrice della predetta Società.
Ha affermato di essere al contempo, iscritta alla sezione Commercianti o
Artigiani , sempre in virtù del medesimo incarico di Amministratrice CP_1
nonostante, si limiti a svolgere la sola attività di direzione e coordinamento all'interno della Società, per la quale la stessa è esclusivamente retribuita e pertanto già soggetta a contribuzione separata nei limiti del corrispettivo percepito
Ha allegato di avere appreso della doppia iscrizione di Amministratrice alla
Gestione commercianti, dapprima dall'avviso di addebito N.402 2022
00030227 65 000, formato il 24 dicembre 2022, relativo al controllo della sua posizione retributiva dal 02/2021 al 12/2021, ove si contestava l'omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi o entro minimale per l'importo totale di € 2.839,63 e poi con l'avviso di addebito N.402 2023
00014432 63 000, notificato a mezzo pec in data 01 gennaio 2024, relativo al controllo della sua posizione retributiva dal 02/2021 al 12/2022, recante la richiesta di pagamento, per preteso omesso versamento dei contributi
I.V.S. fissi o entro minimale sempre asseritamente dovuti a titolo di
Gestione Commercianti, della somma di € 4.559,14 comprensiva delle maggiorazioni per gli anni indicati e delle spese di notifica
Ha altresì allegato di avere, in data 21 marzo 2023, trasmesso all' CP_1
comunicazione Pec, formalizzando la richiesta di cancellazione immediata dell'iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS, rimasta senza esito.
Pag. 2 di 8 Ha chiesto:” In via preliminare:1) Disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato sussistendone i gravi motivi in quanto l'ingente somma ictu oculi non dovuta e in toto infondata per i motivi esposti costituirebbe un aggravio sproporzionato per il ricorrente;
In via principale:)Accertare
e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la illegittimità della iscrizione d'ufficio della ricorrente, quale Amministratrice della Atenermes
S.r.l., alla gestione commercianti dell' perché illegittima, CP_1
inammissibile, infondata e comunque non provata sia in fatto che in diritto;
3)Per l'effetto, annullare l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti effettuata dall' con comunicazione del 01.01.2024 e CP_1
disporre affinché detta iscrizione alla Gestione Commercianti effettuata dall' convenuto sia considerata priva di giuridico effetto nei CP_2
confronti della ricorrente;
4)In ogni caso, accertare e dichiarare annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci verso il ricorrente gli avvisi di addebito
N.402 2022 00030227 65 000 e N.402 2023 00014432 63 000 per cui è opposizione;
5) Per l'effetto, porre a carico dell' il pagamento degli CP_1
oneri di riscossione per le cartelle di cui è causa, oltre agli oneri di notifica e comunque tenere indenne da ogni onere e costi la ricorrente;
6)
Con vittoria di spese competenze del presente procedimento, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto avvocato
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato, eccependo l' Inammissibilità del ricorso ex art. 24 Dlgs 46/99 poiché radicato oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99.
Ha allegato che la ricorrente era stata iscritta presso la Gestione degli esercenti attività commerciali dietro sua domanda presentata in data
Pag. 3 di 8 09/02/2021, non d'ufficio, come da delibera trasmessa mediante procedura
Comunica, in quanto la medesima aveva espressamente ed inequivocabilmente dichiarato “essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa CP_1
direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Data Inizio Attività 09.02.2021” e pertanto l' aveva provveduto ad CP_1
iscrivere la ricorrente presso la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali con la decorrenza indicata - 09/02/2021- come da provvedimento ritualmente notificatole con racc.a.r. mediante consegna a mani proprie in data 12/03/2021 e mai contestato sino alla notificazione dell'avviso di addebito n. 402 2022 00030227 65 000, concernente contributi commercianti IVS fissi, periodo di competenza da 02/2021 al
12/2021 (rate n. 1, n. 2 e n. 3 anno 2021) e l'avviso di addebito n. 402 2023
00014432 63 000 afferente stesse causali ed arco temporale 02/2021 -
12/2022 (rata n. 4 anno 2021 e rate n.
1. n. 2 e n. 3 anno 2022), conseguenti al riscontrato inadempimento della predetta obbligazione contributiva.
Ha affermato che L'art. 3 dell'atto costitutivo prevedeva che il capitale sociale di € 10.000 veniva sottoscritto dai soci Parte_1
con partecipazione pari al 99% del capitale sociale a fronte di un conferimento di € 9.900; al socio una partecipazione pari Parte_2
all'1% del capitale sociale a fronte di un conferimento di € 100,00, nonché dalla visura camerale risultavano (addetti al 31/12/2023 “0”), e inoltre le
Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro evidenziavano la totale mancanza di personale dipendente per tutto l'arco temporale al quale erano riferite le omissioni contributive per cui è causa.
Ha dedotto altresì che dalla visura camerale storica emergeva che la
Pag. 4 di 8 medesima, allo stato, era socia al 50% e amministratore unico della
Aternermes S.r.L che esercitava l'attività rientrante nell'oggetto sociale dichiarato all'Organo camerale senza l'ausilio di dipendenti, né di collaboratori, dovendosi, altresì, evidenziare che l'altro socio, proprietario della restante quota societaria (50 %) non era una persona fisica, ma, dal
16/02/2022, una persona giuridica, la Controparte_3
e che la ricorrente era iscritta dal 14/10/2019 nel Registro
[...]
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I) presso l'I.V.A.S.S. (ex , segnatamente nella sezione B quale brocker CP_4
assicurativo.
Ha chiesto:” in via preliminare: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 DLgs 46/99 relativamente all'avviso di addebito n. 402 2023 00014432 63 000; nel merito: - rigettare comunque tutte le avverse domande poiché indimostate
e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell' CP_1
delle somme portate dagli avvisi di addebito n.ri402 2022 00030227 65
000 e 402 2023 00014432 63 000, ovvero, in via subordinata, di quelle diverse accertate in corso di causa, oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso vinte competenze e spese di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e in data odierna, all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale;
Preliminarmente sulla eccepita inammissibilità della opposizione si osserva
Pag. 5 di 8 che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 9, art. 17, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, artt. 24, 25, 29, art. 30, comma 1 convertito in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nei termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)
Pag. 6 di 8 Poichè, il ricorrente deduce che la ragione fondamentale dell'opposizione è legata alla iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti effettuata dall' , di cui è venuto a conoscenza con la notifica degli CP_1
avvisi di addebito, e quindi per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, l'opposizione doveva essere proposta nel termine di giorni quaranta dalla notifica degli avvisi di addebito.
Tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione (in tal senso, ex multis,
Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 4506/2007).
Poiché l'avviso di addebito n. N.402 2023 00014432 63 000 è stato notificato il 19/12/2023 (v. fascicolo l'opposizione doveva essere CP_1
proposta entro il 28/1/2024 e poichè l'avviso di addebito n. .402 2022
00030227 65 000 è stato notificato il 25/1/2023 (v. fascicolo CP_1
l'opposizione doveva essere proposta entro il 6/3/2023, mentre il ricorso giudiziale, in relazione ad entrambi gli avvisi di addebito, è stato notificato all' il 19/2/2024. CP_1
Pertanto la mancata tempestiva impugnazione entro 40 giorni comporta la decadenza dalla possibilità di contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente previdenziale e rende incontrovertibile ed incontestabile il credito contributivo.
Il ricorso pertanto è inammissibile.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore
Pag. 7 di 8 della controversia, considerata l'attività svolta ai sensi del DM n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza;
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare in favore della resistente le spese di lite che liquida in euro 1.900,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa se dovute.
16/12/2025 Il Giudice
AR AN LA
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