Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11655 del 2025, proposto da
AR DD, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR RA, IO NO, AL TE, non costituiti in giudizio;
per l’accesso
ai seguenti atti e documenti, richiesti con l’istanza dell’11.8.2025 e per i quali non è stato consentito l’accesso:
- i curricula e i verbali di valutazione dei dirigenti assegnati alle seguenti sedi: 1) Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (dott. ssa AR RA); 2) Sabap di Brindisi, Lecce e RA (dott. IO NO); 3) Sabap per le province di Pisa e RN (dott. AL TE);
- i verbali contenti la valutazione della ricorrente in merito alle sedi scelte e la motivazione della omessa assegnazione alle stesse: 1) Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; 2) Sabap di Brindisi, Lecce e RA; 3) Sabap per le province di Pisa e RN; 4) Sabap per le province di Salerno e Avellino;
- il verbale contenente la motivazione dell’attribuzione di ufficio della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, anziché alla ricorrente;
- il verbale contenente la motivazione dell’omessa attribuzione al ricorrente della sede presso la Sabap per le prov. di Salerno Avellino che è stata lasciata vacante e affidata a funzionario reggente.
NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO:
del silenzio – rigetto formatosi in data 10.9.2025, sulla domanda di accesso presentata in data 11.8.2025,
ON ONDANNA
dell’amministrazione all’ostensione degli atti e documenti di cui all’istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa CE OR AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato in data 7 ottobre 2025 la dott.ssa AR DD, nel premettere di aver preso parte alla procedura di interpello indetta dal Ministero della cultura per il conferimento di n. 175 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale e di aver manifestato, nella propria domanda di partecipazione, interesse per 5 sedi (Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; Direzione Generale Affari Europei e Internazionali Servizio II – Unesco; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province Brindisi, Lecce e RA, con sedi in Lecce e RA; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede in Salerno; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e RN, con sede in Pisa), nessuna delle quali le era stata assegnata con il decreto n. 150 del 21 luglio 2025 adottato a conclusione della procedura, è insorta avverso il silenzio-diniego parziale maturato sull’istanza da essa presentata in data 11 agosto 2025, con la quale era stato chiesto l’accesso ai sensi della l. n. 241/1990 ad alcuni documenti relativi agli atti della procedura, avendo l’amministrazione ministeriale, con note del 2 e 9 settembre 2025, osteso solo una parte della documentazione richiesta;
- nello specifico, la documentazione ancora mancante (come precisato al punto 12, pag. 5 del ricorso) è la seguente: 1. curricula e verbali di valutazione dei dirigenti assegnati alle sedi Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (dott. ssa AR RA), Sabap di Brindisi, Lecce e RA (dott. IO NO) e Sabap per le province di Pisa e RN (dott. AL TE); 2. verbali contenti la valutazione della ricorrente in merito alle sedi scelte e la motivazione della omessa assegnazione alla stessa della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, della Sabap di Brindisi, Lecce e RA, della Sabap per le province di Pisa e RN e della Sabap per le province di Salerno e Avellino; 3. verbale contenente la motivazione dell’attribuzione di ufficio della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, anziché alla ricorrente, nonché verbale contenente la motivazione dell’omessa attribuzione della sede presso la Sabap per le prov. di Salerno Avellino, che è stata lasciata vacante e affidata a funzionario reggente;
- con un unico motivo di diritto la ricorrente lamenta che “ La documentazione richiesta è necessaria a poter esercitare il proprio diritto di difesa in un eventuale giudizio volto a contestare l’illegittima omessa assegnazione in suo favore di una delle sedi in questione ”, vantando un interesse qualificato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 in ragione della sua partecipazione alla procedura selettiva e richiamando i principi in materia di accesso cd difensivo ex art. 24, comma 7;
- il Ministero della cultura si è costituito con atto di stile depositato in data 23 ottobre 2025;
- con ordinanza n. 22346/2025 del 10 dicembre 2025 la Sezione, rilevando che il ricorso “ è stato esperito anche nei confronti della dott.ssa AR RA, del dott. IO NO e del dott. AL TE, evocati in giudizio in qualità di controinteressati, trattandosi dell’accesso a documentazione (non ostesa) relativa alle loro posizioni, ma che non vi è in atti la prova dell’intervenuta notifica dell’impugnativa alla dott.ssa AR RA ”, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, assegnando il termine di 30 giorni per la notifica e di 5 giorni per il deposito in giudizio della prova del relativo perfezionamento;
- in data 8 gennaio 2026 la ricorrente ha prodotto nota e correlata documentazione, con la quale ha precisato e dato dimostrazione che la notifica nei confronti della dott.ssa RA era stata effettuata già in data 13 ottobre 2025, ma che per “mero errore” non risultava depositata in atti, precisando in ogni caso di aver provveduto nuovamente alla notifica del ricorso alla stessa controinteressata con richiesta inoltrata in data 15 dicembre 2025 (con copia “ notificata a mani proprie il 30.12.2025 e restituita in data odierna ”), in esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio;
- nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- va rilevata in via preliminare la completezza e integrità del contraddittorio, essendo stati evocati in giudizio tutti i soggetti che rivestono la qualifica di controinteressati rispetto al presente ricorso e alla sottesa istanza di accesso, quali assegnatari di tre delle sedi per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza nella propria domanda di partecipazione (dott. ssa AR RA per la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, dott. IO NO per la Sabap di Brindisi, Lecce e RA e dott. AL TE per la Sabap per le province di Pisa e RN) – quanto alle restanti due sedi parimenti indicate nella domanda, ossia la Direzione Generale Affari Europei e Internazionali Servizio II – Unesco e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, l’una è stata assegnata alla dott. ssa Lerda Luisa, con atti che la ricorrente dichiara di aver già ottenuto, mentre l’altra risulta essere rimasta vacante e assegnata a “funzionario delegato”, il cui nominativo tuttavia non è stato indicato in ricorso né evincibile dal contenuto del decreto n. 250 del 18 luglio 2025 con il quale il Ministero ha proceduto alla assegnazione di “128 risorse dirigenziali di seconda fascia”;
- nel merito, il ricorso è fondato;
- la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta con la propria istanza di accesso, in ragione della sua partecipazione alla procedura di interpello indetta dalla resistente amministrazione;
- soccorre al riguardo il principio, ribadito da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la semplice partecipazione a una procedura di selezione pubblica conferisce al candidato una posizione giuridica “qualificata” rispetto agli atti del procedimento concorsuale (“In materia di pubblici concorsi sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione”: cfr. T.A.R. Sicilia, sez. IV, 14 luglio 2025, n. 1615; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 marzo 2025, n. 221; T.A.R. Sicilia, sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 2872; T.A.R. Piemonte, sez. III, 10 giugno 2024, n. 624; T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 24 aprile 2023, n. 6989; id., sez. IV, 5 agosto 2022, n. 11050);
- oltretutto, l’istanza di accesso è stata puntualmente circoscritta alla documentazione ( curricula dei soggetti assegnatari, verbali di valutazione ecc.) afferente alla sole articolazioni ministeriali per le quali la ricorrente aveva espresso la sua preferenza, di talché la richiesta non si presenta eccessivamente generica né emulativa, oltre ad essere stata sufficientemente e adeguatamente motivata con la precisazione che “ La motivazione di tale richiesta, ai sensi di legge, è la necessità di venire in possesso dei suddetti documenti, al fine di verificare la regolarità della procedura e conseguentemente di poter tutelare i propri interessi anche in sede giudiziaria, tanto da sussistere un interesse diretto, concreto e rilevante in merito all'accesso agli atti de quo ” (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5697: “nel caso di specie, l’appellante nella seconda istanza ha delineato in modo puntuale e specifico la sussistenza di detto nesso di strumentalità, tenuto conto che l’istante ha specificato di aver interesse a verificare la correttezza della procedura di correzione relativa al concorso al quale ha partecipato e si è collocata in posizione di idonea, seppur non vincitrice, avuto riguardo al principio, affermato dalla giurisprudenza già citata, per cui il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non deve svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 20/2021)”);
- in conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va accertato il diritto della parte ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso dell’11 agosto 2025 che non risulta ancora esibita, secondo quanto specificamente indicato al punto 12, pag. 5 del ricorso, e va ordinato al Ministero della cultura di ostenderla, consentendo all’interessata di prenderne visione ed estrarre copia previo eventuale pagamento di diritti di segreteria, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura della Segreteria;
- le spese di lite vanno poste a carico del Ministero della cultura, parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente Avv.ti Avv. ti Emilio Maddalena, Katiuscia Verlingieri e Emilio Lavorgna, come da espressa istanza di distrazione formulata nelle conclusioni del ricorso, mentre possono essere compensate nei confronti dei soggetti controinteressati evocati in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza dell’11 agosto 2025 e ordina al Ministero della cultura di ostenderla nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura della Segreteria.
Condanna il Ministero della cultura a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Emilio Maddalena, Katiuscia Verlingieri e Emilio Lavorgna. Compensa le spese nei confronti di AR RA, IO NO e AL TE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
CE OR AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OR AY | LL IA |
IL SEGRETARIO