TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3921
TAR
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Diritto di accesso difensivo

    La ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta, in ragione della sua partecipazione alla procedura di interpello. La semplice partecipazione a una procedura di selezione pubblica conferisce al candidato una posizione giuridica qualificata rispetto agli atti del procedimento concorsuale. L'istanza è circoscritta alla documentazione afferente alle sole articolazioni ministeriali per le quali la ricorrente aveva espresso preferenza.

  • Accolto
    Silenzio-rigetto illegittimo

    Accolto il ricorso principale per l'accesso, conseguentemente si annulla il silenzio-rigetto.

  • Accolto
    Obbligo di ostensione

    Il ricorso è accolto e si ordina al Ministero della cultura di ostendere la documentazione richiesta nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3921
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3921
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo