Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00960/2025REG.PROV.COLL.
N. 01032/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via F. Cordova, n. 76;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti il 12 aprile 2023 e non notificata, nel ricorso proposto per l’annullamento: - del diniego di concessione edilizia ex art. 13, l. n. 47 del 1985, sulla pratica edile -OMISSIS-, adottato con provvedimento 14 giugno 2012, prot. -OMISSIS-, comunicato il 25 giugno 2012;
e degli atti presupposti, in particolare il parere istruttorio 14 novembre 2011 ed il parere istruttorio 13 giugno 2012, citato nel provvedimento impugnato;
e sui motivi aggiunti dell’8 marzo 2013 per l’annullamento: - della reiterata ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, dell'11 gennaio 2013, prot. -OMISSIS-reg.ord.,
e del presupposto atto di diniego del nulla-osta ex art. 13, l. n. 47/85, prot. -OMISSIS- del 14 giugno 2012;
e sui motivi aggiunti del 19 febbraio 2014 per l’annullamento: - della nota Comune di -OMISSIS-, assunta al prot. -OMISSIS-, notificata in data 7 gennaio 2014, di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria;
e sui motivi aggiunti del 24 giugno 2015 per l’annullamento: - dell'ordinanza 8 maggio 2015, n. 27, prot. -OMISSIS- del responsabile della V P.O. del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto " Estensione dell'ingiunzione di demolizione-OMISSIS- del 2 marzo 2011 e della reitera n. 5 dell’11 gennaio 2013 ";
ed ove occorra del provvedimento presupposto, ingiunzione di demolizione-OMISSIS- del 2 marzo 2011;
e sui motivi aggiunti del 4 settembre 2015 per l’annullamento: - del silenzio-rigetto maturato ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 3, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, sulla “ richiesta di concessione per l’esecuzione di lavori edili ”, presentata dal ricorrente al Comune di -OMISSIS-, con nota pervenuta all’Amministrazione in data 29 giugno 2015;
e sui motivi aggiunti del 24 dicembre 2015 per l’annullamento:
- del provvedimento del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, 20 ottobre 2015, prot. n. 13534, notificato alla ricorrente in data 30 ottobre 2015, ed avente ad oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001;
e, ove occorra, del parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, 2 settembre 2015;
e sui motivi aggiunti del 12 dicembre 2017 per l’annullamento:
- del provvedimento del Responsabile VII P.O. - Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, 6 novembre 2017, prot. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 10 novembre 2017, ed avente ad oggetto l’accertamento di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione acquisizione opere edilizie abusive;
ed ove occorra del verbale di P.M. 26 ottobre 2015, n. 21395, mai comunicato, ma citato nell’atto gravato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. EI AN e uditi per le parti gli Avvocati come specificata nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante premette di essere comproprietaria di un immobile con annesso fabbricato sito in -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-., distinto in catasto al foglio n. 34, particelle nn. 1485, 1487 e 1489. In data 19 maggio 2011 l’istante presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13, l. n. 47/1985. Con nota prot. n. 29084/2011, il Responsabile della VI Area P.O. comunicava l'avvio del procedimento di diniego del titolo richiesto e poi rigettava la domanda, contestando la realizzazione di talune varianti rispetto alla concessione edilizia del 2006 e la successiva variante in corso d’opera del 2007 (una diversa distribuzione degli ambienti interni, la posa di quattro porte e otto finestre, la costruzione di una tettoia in legno di circa 40 metri quadri) ed il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile adibito.
Avverso siffatto provvedimento l’istante proponeva ricorso.
L'Amministrazione comunale, di seguito, notificava il provvedimento di reitera ingiunzione di demolizione dell'11 gennaio 2013, prot.-OMISSIS-97, sulla base del presupposto atto di diniego del 14 giugno 2012. Il provvedimento è stato gravato con i motivi aggiunti dell’8 marzo 2013.
Successivamente, con nota assunta al prot. del Comune di -OMISSIS- in data 3 aprile 2013, al-OMISSIS-021, l’appellante presentava una nuova istanza ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001. Con nota prot. -OMISSIS-, notificata in data 7 gennaio 2014, il Comune di -OMISSIS-, a conferma dell’ingiunzione di demolizione, dichiarava inammissibile e, comunque, non accoglibile l’istanza. Anche tale nota era gravata con i motivi aggiunti 19 febbraio 2014. Il Comune di -OMISSIS- dunque emanava l'ordinanza 8 maggio 2015, n. 27, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto l'estensione dell'ingiunzione di demolizione-OMISSIS- del 2 marzo 2011 e della reitera n. 5 dell’11 gennaio 2013. Tale atto era ulteriormente gravato con i motivi aggiunti del 24 giugno 2015. A seguito di tale ordinanza di demolizione, in data 29 giugno 2015, l’odierna appellante presentava ancora una istanza di concessione edilizia in sanatoria. In data 4 settembre 2015, visto il silenzio serbato dal Comune, l’odierna appellante gravava anche l’inerzia. Solo a seguito di tale iniziativa, il Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, con provvedimento 20 ottobre 2015, prot. n. 13534, notificato alla ricorrente in data 30 ottobre 2015, negava la concessione edilizia in sanatoria, provvedimento anch’esso impugnato. In data 10 novembre 2017 era dunque notificato l’accertamento di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione, oggetto dei motivi del 12 dicembre 2017.
Con la sentenza appellata erano respinti il ricorso ed i motivi aggiunti salvo che per il provvedimento di acquisizione del 2017 (sesti motivi aggiunti) per mancata motivazione in ordine all’acquisizione dell’area di pertinenza.
Avverso la sentenza appellata, pertanto l’istante propone i seguenti motivi di censura:
1 - illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis , l. n. 241 del 1990, anche come recepito in Sicilia dalle ll.rr. n. 10 del 1991 e n. 5 del 2011; per violazione e falsa applicazione dell’art. 23, l.r. n. 17 del 2004, violazione del principio del contraddittorio procedimentale e di correttezza, difetto di istruttoria e di motivazione, aggravamento del procedimento, vizi istruttori e motivazionali a carico della sentenza, violazione art. 41 CDFUE con riguardo al provvedimento 14 giugno 2012, prot. -OMISSIS- gravato con il ricorso introduttivo ed i relativi pareri per violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento del 14 giugno 2012 sarebbe fondato su motivazioni e presupposti del tutto diversi dal parere del 14 novembre 2011 e del conseguente preavviso del dicembre 2011, sul quale erano state formulate le osservazioni del 13 febbraio 2012;
2 - illegittimità della sentenza, per violazione e falsa applicazione art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, e dell’art. 22, l. reg. Sicilia n. 71/1978, violazione del diritto di iniziativa imprenditoriale, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddizione manifesta, irragionevolezza, eccesso di potere sotto la forma dello sviamento, difetto dei presupposti per procedere alla demolizione, laddove il T.A.R. ha accolto la tesi dell’Amministrazione secondo la quale la considerazione del profilo edilizio soggiacerebbe alla considerazione dell’uso dell’immobile; l'Amministrazione infatti adottava il diniego di sanatoria edilizia, con il provvedimento 14 giugno 2012, ritenendo che i lavori effettuati, comportando la variazione della distribuzione planovolumetrica degli spazi autorizzati, avrebbero trasformato la funzionalità dell'immobile autorizzato ai sensi dell'art. 22 l. reg. n. 71 del 1978 a civile abitazione; precisa che l’attività produttiva ivi contemplata al servizio del fondo agricolo non escluderebbe la realizzazione dell’unità abitativa per custodi o addetti; afferma poi che la reiterazione delle varie istanze di sanatoria comporterebbe l’inefficacia dei vari ordini di demolizione;
3 – illegittimità, ancora, per violazione del principio di proporzionalità, omessa pronuncia sul punto, vizi istruttori e motivazionali;
4 - illegittimità per i vizi del diniego, al tempo impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144 (in particolar modo art. 2), dell’art. 22 l. reg. Sicilia n. 71/1978, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione tipica di governo del territorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, Primo protocollo CEDU per l'imposizione sproporzionata sulla sfera patrimoniale privata, omissione di pronunzia a carico della sentenza impugnata;
5 - illegittimità sempre per i vizi del diniego di concessione edilizia in sanatoria per violazione e falsa applicazione delle norme già sopra specificate, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del diritto di iniziativa economica garantito sia in sede costituzionale che comunitaria, sproporzione, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla funzione tipica di governo del territorio;
6 - questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, già art. 7 della l. n. 47/1985, per irragionevolezza e violazione della proprietà privata riconosciuta dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Primo Protocollo CEDU.
L’Amministrazione non si è costituita.
All’udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è in parte fondato per come di seguito specificato.
II – Il primo provvedimento di diniego della sanatoria, datato 14 giugno 2012, gravato con il ricorso introduttivo, risulta emanato – per come espressamente indicato nella motivazione dello stesso - a seguito di un secondo parere istruttorio, successivo al preavviso di rigetto, rispetto al quale la parte interessata aveva potuto svolgere le proprie osservazioni.
Con riferimento alla censura di violazione delle regole del contraddittorio e dell’art. art. 10 bis l. n. 241 del 1990, il T.A.R. ha affermato la non pertinenza al caso che occupa in ragione della natura vincolata del potere repressivo in materia edilizia.
Tale conclusione, censurata con il primo motivo di appello, non può essere condivisa alla luce dell’orientamento assunto da questo Consiglio (tra le molte, cfr. sentenza 8 agosto 2024, n. 649), secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto in materia edilizia ove siano “ state violate le norme sul procedimento poste a tutela del diritto di partecipazione del soggetto interessato al procedimento ”. Per quanto di specifico interesse con riguardo alla fattispecie in esame, vale ricordare che si è avuto modo di precisare che “ L'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990, va applicato anche ai procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione, in quanto - in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato - risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e, dunque, la possibilità di un apporto collaborativo.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere l'illegittimità di un provvedimento di diniego di sanatoria non solo nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche addirittura nel caso di mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla parte istante (C.d.S., n. 3672 del 12 aprile 2023).
La natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in «situazioni peculiari e giuridicamente complesse» (C.d.S., Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288) e inoltre, i principi della collaborazione e della buona fede, che certamente trovano applicazione anche ai rapporti fra amministrazione e privati, impongono di dare un'interpretazione quanto più garantista alle norme sulla partecipazione.
La giurisprudenza ha più volte spiegato che la violazione del contraddittorio procedimentale sia idonea a inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati «quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare» (C.d.S., Sez. VI, 18 marzo 2019, n. 1759; 15 marzo 2010, n. 1476) e ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento vincolato emesso «senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso» (C.G.A.R.S. n. 750 del 26 agosto 2020 e C.d.S. n. 6288/2021).
Pertanto, il fatto che ci si trovi in presenza di un provvedimento avente natura vincolata non significa, tuttavia, che la mancata comunicazione dell'avviso di rigetto e del rigetto dell'istanza di condono debba ritenersi, per ciò solo, irrilevante ”.
Né avrebbe potuto svolgere osservazioni l’istante a cui non era comunicato il nuovo parere istruttorio del 2012, risultando documentalmente provato che le osservazioni erano state rese sul primo parere istruttorio del 14 novembre 2011.
Nel caso di specie, pertanto, il Collegio ritiene che l'omissione procedimentale abbia di fatto precluso un idoneo approfondimento istruttorio delle questioni sollevate dall'appellante, alcune delle quali bisognose di un adeguato riscontro concreto; di conseguenza, la violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 ha esplicato un effetto invalidante sul diniego del 2012, sulla nota confermativa del 2014 e sui conseguenti reiterati ordini di demolizione gravati sino ai motivi aggiunti del 24 giugno 2015.
La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente precisato, infatti, che “ costituisce principio generale quello per cui un’applicazione adeguata dell’art.10 bis cit. esige non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione (Cons. St., sez. I, 25 marzo 2015, n.80 e sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2615).
Infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale” (Cons. di St., Sez. III, 5 giugno 2018, n. 3396).
III – Tutto ciò ritenuto, tuttavia non può essere affermato anche con riferimento all’ultimo provvedimento di diniego notificato in data 30 ottobre 2015, gravato in primo grado con i motivi aggiunti del 24 dicembre 2015.
IV – Il provvedimento, in questo caso, si appalesa reiterativo delle motivazioni conosciute dall’istante e poste a fondamento del primo diniego e dei due provvedimenti di demolizione conseguenti.
Rispetto alle motivazioni esposte dall’Amministrazioni, che sostanzialmente espongono la contrarietà delle opere in riferimento all’art. 68 Zona “E” - Verde Agricolo del vigente P.R.G. e il superamento della densità edilizia ammissibile, la parte appellante – ormai a conoscenza delle criticità - ha mantenuto inalterata la propria prospettazione, scindendo le opere dalla funzione dell’edificio, senza tuttavia smentire le contestazioni del Comune.
Sotto un primo profilo, il provvedimento nel riportare il complesso iter procedimentale e il succedersi dei provvedimenti e delle istanze dà atto di un completo contraddittorio tra le parti, rispetto al quale la censura di cui al primo motivo di appello risulta ormai totalmente superata dal confronto intervenuto.
Né il fatto che nella premessa dell’ultimo provvedimento di diniego siano citati gli ordini di demolizione pregressi – e qui dichiarati illegittimi a causa di illegittimità derivata - può avere un effetto invalidante sulla nuova valutazione espressa dall’Amministrazione e compiutamente motivata.
La tesi di parte appellante, sopra richiamata in fatto, non può essere condivisa; infatti, nella specie, come emerge chiaramente dal provvedimento, le trasformazioni (cambio dei prospetti, uso dei materiali, apertura di finestre) testimoniano necessariamente una finalità differente dalla originaria di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli con un impatto sul carico urbanistico.
V – Respinto, dunque con riferimento al provvedimento del 2015, il primo motivo di appello, anche il secondo risulta infondato, salvo che per la necessità di rinotifica dell’ordine di demolizione – stante l’illegittimità derivata per violazione del principio contraddittorio che grava sui precedenti provvedimenti sanzionatori, come esposto al capo II della presente sentenza.
VI – Tutto quanto sin qui ritenuto, deve rilevarsi, con riguardo alle successive censure che questo C.G.A.R.S. ha avuto modo di soffermarsi (cfr. n. 569/2023), sulla necessità di una lettura coordinata della normativa nazionale con i “ principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 novembre 2021, n. 7380)” (CGARS, sez. giur., 25 marzo 2022, n. 373, e 29 luglio 2022,-OMISSIS-76).
A riguardo questo Consiglio ha precisato che – anche a voler mantenere lo schema della temporanea sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, per il caso di presentazione dell’istanza in sanatoria, va generalizzato quanto già affermato con riferimento all’ipotesi della cessazione del sequestro penale di un bene altresì colpito da ingiunzione di demolizione (CGARS, sez. riun., parere 13 ottobre 2020, n. 277); “ sicché a partire dalla “considerazione che in pendenza del sub/procedimento volto al c.d. ‘accertamento di conformità’ … la ‘temporanea inottemperanza’ all’ordinanza di demolizione (ovvero – ove il fenomeno venga analizzato sotto altro profilo – la ‘temporanea sospensione’ della sua efficacia e dunque dei termini per eseguirla), costituisca una ‘condotta’ … perfettamente giustificabile”, dunque senza colpa, si è poi affermata in termini più ampi “la ratio … di “rimettere in termini” il cittadino che si sia visto respingere la domanda di concessione in sanatoria, al fine di consentirgli di eseguire “spontaneamente” l’ordinanza di demolizione, e di evitare – così – gli effetti sanzionatori ulteriori (confisca del fabbricato e dell’area di sedime e sanzione pecuniaria )”(CGARS, Sez. riun., parere 28 settembre 2022, n. 477).
Con il che, sostanzialmente, si elimina una sostanziale differenza tra la notifica di una nuova ordinanza e la rinotifica della vecchia ordinanza con rimessione in termini.
Tale lettura, peraltro, corrisponde alla natura particolarmente afflittiva della sanzione, come delineata dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023.
Ai più limitati fini della presente controversia, e alla luce delle superiori considerazioni e dell’orientamento di questo Consiglio sopra richiamato, cui si intende dare continuità, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, non risulta avvenuta la nuova notifica dell’ordine di demolizione a seguito del formarsi del diniego dell’istanza in sanatoria, venendo meno uno dei presupposti del provvedimento acquisitivo e necessariamente della sua conseguente rettifica.
Di conseguenza deve essere annullato l’ulteriore provvedimento acquisitivo del 2017, che fa riferimento ad una “ estensione dell’ordine di demolizione ” antecedente alla notifica del diniego di sanatoria. Ciò posto, il procedimento non può che regredire al momento della riemissione dell’ordine di demolizione o alla sua ri-notifica, con l’assegnazione del nuovo termine alla parte istante, per quanto di interesse.
VII – Ciò posto, possono essere assorbiti i motivi dal terzo al sesto con riguardo al successivo provvedimento di acquisizione -OMISSIS- in data 6 novembre 2017, che in primo grado era stato annullato con riferimento alla sola parte in cui ha disposto l’acquisizione dell’area di pertinenza.
VIII – In definitiva, l’appello deve essere parzialmente accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, devono essere annullati i seguenti atti gravati in primo grado: provvedimento 14 giugno 2012, prot. -OMISSIS-, la reitera ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, dell'11 gennaio 2013, prot.-OMISSIS-97, n. 5, la nota Comune di -OMISSIS-, assunta al prot. -OMISSIS-, notificata in data 7 gennaio 2014, di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, l’ordinanza 8 maggio 2015, n. 27, prot. n.9311 del responsabile della V P.O. del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto " Estensione dell'ingiunzione di demolizione-OMISSIS- del 2 marzo 2011 e della reitera n. 5 dell’11 gennaio 2013 ”, il provvedimento 6 novembre 2017, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
L’appello deve essere invece respinto per quanto concerne il provvedimento del Responsabile U.P. Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, 20 ottobre 2015, prot. n. 13534.
IX – Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte per come precisato in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti indicati al capo IX della presente sentenza.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de AN, Presidente
EI AN, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EI AN | AN de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.