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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1353/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. SALVATORE MANCUSO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. ANTONINO ROMANO in sostituzione dell'avv. CP_1
MARCO ROSSI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'avv. STEFANO Controparte_2
PRINCIPATO anche per delega dell'avv. D'ARGENIO precisa che il rapporto in esame non è una riassicurazione, non essendoci due assicurazioni, ma una assicurazione e una banca. Precisa che la polizza non prevede l'obbligatorietà della perizia e che, non essendo tale perizia obbligatoria, non si è verificata alcuna interruzione (Cass., n. 8674/2009).
Evidenzia che la prescrizione decorre dalla verificazione del fatto e che nei due anni e oltre antecedenti la notifica dell'atto di chiamata non c'è alcun atto interruttivo.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
1 Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._1
Mancuso presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (p.i. ) CP_3 P.IVA_1 in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_4
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc.
[...] Persona_1
14051), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Controparte_2
Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 (p.i. ) in persona del Rappresentante P.IVA_2 generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura generale Rep. n. 2283, Racc. n. 1307 del
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano e dichiarazione di nomina in Persona_2 calce ad essa, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c., dagli avv.ti Matteo Massimo
3 D'Argenio e Stefano Principato ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – assicurazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 agosto 2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 206/2019 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 49.573,94 – oltre interessi e spese – nei confronti di Controparte_3
(di cui € 4.357,68 in forza del contratto di finanziamento per l'acquisto di una lavatrice
(n. 66149858596) originariamente stipulato con Linea S.p.A. ed il resto in forza di altro contratto di finanziamento (n. 20149991215413) originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.A., chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa on cui aveva stipulato una polizza assicurativa del Controparte_2 credito.
Costituitasi l'opposta con comparsa del 7 gennaio 2020, veniva autorizzata la chiamata del terzo che resisteva con comparsa del 24 settembre 2020 ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 13 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del ruolo, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
4 L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018). la cui titolarità del credito a seguito delle plurime cessioni è stata Controparte_3 adeguatamente provata e comunque non risulta tempestivamente contestata, ha prodotto, in primo luogo, i due contratti oggetto di adempimento, i.e. il n.
66149858596 e il n. 20149991215413.
Il primo consiste in una richiesta di finanziamento per l'acquisto di una lavatrice per il costo complessivo di € 931,80 (di cui € 813 a titolo di importo finanziato ed il resto a titolo di costo del finanziamento) ove si legge che il rimborso sarebbe dovuto avvenire in 12 rate dell'importo di € 77,65, di cui la prima maggiorata di € 14,62 per imposta di bollo, nonché nella richiesta di contestuale emissione di carta di credito revolving con un fido iniziale di € 1.000,00 Si tratta di un finanziamento sufficientemente determinato giacché da esso si evince che il piano di ammortamento
è a rata costante (c.d. alla francese) e che il T.A.N. è del 13, 50 % e il T.A.E.G. è del
14,38 %. Anche le condizioni del credito revolving risultano determinate in base al seguente prospetto:
5 Il secondo è una richiesta di prestito personale il cui costo complessivo è di €
48.876,00 (di cui € 30.000 a titolo di prestito e il resto quale costo del mutuo) ed ivi si legge che l'importo sarà dilazionato in rate mensili pari a n. 120 dell'importo di €
407,30 ciascuna. Anche in questo caso il metodo di ammortamento è alla francese e il T.A.N. è dello 08,95% e il T.A.E.G. è del 09,53 %.
Sono stati altresì prodotti gli estratti conto dettagliati dei rispettivi rapporti idonei a dimostrare analiticamente l'andamento delle operazioni.
A fronte di queste produzioni documentali le censure dell'opponente non colgono nel segno.
Con il primo motivo egli si duole che gli interessi di mora del 14,60 % richiesti dall'opposta per un ammontare di € 19.635,58 non siano stati sufficientemente determinati e non trovino riscontro contrattuale.
Il rilievo – evidentemente circoscritto al secondo contratto (in quanto allo stesso si riferiscono la percentuale richiamata e l'importo preteso a tale titolo) – non tiene conto che, ai sensi dell'art. 18 dell'accordo, l'interesse di mora sulle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine (regolarmente notificata in
Sant'Agata Militello via Baldisseri n. 54 con raccomandata 64952893437-1, v. all. 19 e
20 al ricorso monitorio) è chiaramente indicato nella misura del 14,60 % annuo (i.e.
1,22 % mensile). Il calcolo risulta dal prospetto allegato al fascicolo monitorio che è stato genericamente contestato (“il mero prospetto del calcolo degli interessi, che qui comunque se ne contesta anche il contenuto e il modus dei calcoli effettuati, in quanto insufficiente ad addivenire alla somma sopra testè citata ed ingiunta”) e non viene superato da rilievi tecnici di parte idonei a ingenerare il sospetto di errori di calcolo.
Sussiste invero la prova scritta della clausola determinativa degli interessi concretamente censurati.
Assorbito il secondo motivo di opposizione dalla decisione del precedente giudice istruttore sulla esecutorietà del decreto ingiuntivo, neppure il quarto motivo di opposizione – che va esaminato prioritariamente per ragioni logiche – coglie nel segno.
6 ha lamentato il carattere usurario degli interessi, nondimeno i suoi Parte_1 rilievi sono rimasti sguarniti di supporto probatorio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione
– secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. – deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, i.e. il finanziato-opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
Solo in presenza di tale condizione, infatti, l'attore deve provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass., n. 10860/2011).
Pertanto, l'opponente, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca
– come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite – non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).
In particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di far valere ogni questione inerente al calcolo degli interessi, dovendo specificare in che termini e quando sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Nella specie la contestazione è stata formulata in modo generico ed apodittico con riferimento a entrambi i contratti e non è stata integrata nelle memorie istruttorie.
Di qui l'inammissibilità di un'indagine tecnica d'ufficio (che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa).
Peraltro, anche una indagine officiosa – possibile alla luce della qualifica di consumatore – rivela in astratto che i tassi soglia non sono stati superati.
In premessa va precisato che la verifica dell'usurarietà dei tassi va eseguita con riferimento al tempo della loro pattuizione e non avuto riguardo allo svolgimento del rapporto obbligatorio (Cass., S.U., n. 24675/2017) e che fra interessi moratori e corrispettivi vi è una evidente diversità funzionale (Cass., n. 26286/2019: “vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo, che opera nella fase fisiologica del rapporto, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.
7 L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., si applica nella fase patologica del rapporto e rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento. La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – proprio in ragione di tale diversità funzionale – il principio di simmetria impone di comparare grandezze omogenee e, pertanto, impedisce il confronto tra il tasso effettivamente praticato a titolo di mora e il c.d. tasso soglia rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Sul punto il Supremo Collegio ha pure precisato che la mancata inclusione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – nel cui ammontare sono normalmente computati gli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura – non preclude l'applicazione, ai fini della verifica della loro eventuale usurarietà, dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 laddove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Pertanto, la base per il calcolo del tasso soglia-mora sarà primariamente costituita dal
T.E.G.M. più la media degli interessi moratori rilevati dai decreti.
Alla somma così calcolata si dovranno poi operare incrementi differenti a seconda che il prestito sia stato stipulato nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 oppure a seguito della sua novella ex decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: nel primo caso, bisognerà incrementare il quantum della metà; nel secondo, sarà necessario applicare un primo aumento del 25% e un ulteriore aumento di quattro punti percentuali.
8 Il contratto n. 66149858596 è stato stipulato nel secondo trimestre del 2007 (28 giugno 2007) e prevede un T.A.E.G. del 14,38 % per il prestito finalizzato all'acquisto e del 17,52% e del 18,68 % per il credito revolving.
Esaminato il D.M. di riferimento (la cui conoscenza è acquisibile indipendentemente dall'attività svolta dalla parte che invoca la nullità e persino in base alla scienza personale del giudice, così Cass., ord. 13 maggio 2020, n. 8883, §§ 4.5-4.8), emerge che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi per il credito finalizzato all'acquisto rateale
e credito revolving fino a € 1.500 è pari al [16,26 % (i.e. il T.E.G.M.) + 50 % =] 24,39
% e, pertanto, non è superato.
Con riferimento al tasso di interesse moratorio per le medesime operazioni, l'art. 3 del D.M. rileva che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, considerato che il tasso soglia-mora [(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5] è pari a 27,54
%, l'applicazione degli interessi moratori (pari all'1,5 % calcolato sulle rate impagate)
– ove fosse pure specificamente contestata – non integra gli estremi dell'usura.
Il contratto n. 20149991215413 è stato stipulato nel primo trimestre del 2011 (8 marzo
2011) e prevede un T.A.E.G. del 9,53 %.
Esaminato il D.M. di riferimento emerge che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi per i crediti personali è pari a [(11,30 % (i.e. il T.E.G.M.) + 50 % =]
16,95% e, pertanto, non è superato.
Con riferimento al tasso di interesse moratorio per le medesime operazioni, l'art. 3 del D.M. rileva che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, considerato che il tasso soglia-mora [(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5] è pari a 20,10
%, l'applicazione degli interessi moratori (pari al 14,60 %) non integra gli estremi dell'usura.
Con il quinto motivo di opposizione censura genericamente la Parte_1 nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c. dei contratti
Findomestic e Compass, precisando di lamentare la mancata enunciazione espressa del loro carattere ed inesistenza della prescritta approvazione specifica.
9 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “[n]el caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (v., per tutte, Cass., n. 22984/2015 e Cass., n. 4126/2024).
Peraltro, le clausole presunte come vessatorie possono, comunque, essere valide se separatamente evidenziate rispetto alle altre e autonomamente sottoscritte (Cass., n.
26977/2007; Cass., n. 5733/08). Secondo quanto previsto dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa (Cass., n. 630/2004; Cass., n.
4843/2003; Cass., n. 14454/2000).
Nella specie, i contratti stipulati prevedono, in un apposito spazio, la sottoscrizione specifica di alcune clausole contrattuali ed è evidente che, attraverso tale apposita previsione, il creditore ha inteso richiamare l'attenzione dei contraenti su alcune condizioni di contratto.
Nel primo si legge infatti:
Nel secondo emerge chiaramente analoga approvazione specifica sul costo del prestito, sulle modalità di rimborso e sulle clausole di: inizio decorrenza del piano di rimborso;
diritto di cessione;
facoltà per Findomestic in presenza di giustificati motivi di variare i costi applicati;
garanzia fideiussoria prestata dal coniuge firmatario;
penale per ritardato pagamento;
decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora (v. pagina 1 del file del contratto, anche riportata in formato immagina a pag. 3 della comparsa di costituzione di ). CP_
10 Tali clausole sono consultabili all'interno delle condizioni contrattuali, indicate con numerazione separata ed oggetto di richiamo a parte in una sezione grafica separata del contratto con specifica approvazione scritta dei contraenti (v., peraltro, Cass., n.
3307/2018, alla cui stregua qualora una clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (...)”).
Appare altresì rispetta l'esigenza di “specificità” della indicazione delle clausole soggette a firma separata, anche laddove, come nei contratti in esame, siano cumulativamente indicate le clausole con riferimenti numerici, ma vi è un cenno al loro contenuto (v. Cass., n. 22984/2015 e Cass., n. 4126/2024 prima citate).
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, si tratta di contratti di finanziamento ove la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che, oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341, comma 2, c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua attenzione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
D'altra parte, la genericità degli atti di parte sul punto non consente neppure di comprendere se le sue doglianze siano rivolte a precise e puntuali pattuizioni che, beninteso, nella vicenda concreta non appaiono prima facie determinare alcuno squilibrio normativo tra diritti e obblighi idoneo a integrare una condotta abusiva a norma del codice del consumo.
L'opposizione spiegata nei confronti di è dunque infondata. Controparte_3
3. – Va adesso esaminata la domanda spiegata da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
11 È pacifico che, per il finanziamento originariamente stipulato con Findomestic,
l'opponente ha aderito, per quello che interessa alla luce dell'oggetto della domanda, alla polizza collettiva facoltativa n. 5017/01 tra Findomestic S.p.A. e Controparte_2
a copertura del rischio “Decesso” e “Invalidità Permanente” (v. pure
[...] documentazione prodotta dalla terza chiamata) e che in questa sede ne lamenti l'inadempimento.
Il diritto va tuttavia dichiarato estinto per prescrizione come tempestivamente rilevato dalla terza chiamata.
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, “[g]li altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”.
È ius receptum che in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (Cass., n. 14420/2016; Cass., n. 8973/2020).
In altre parole, il dies a quo va individuato nel momento in cui l'assicurato ha preso conoscenza che l'evento lesivo o morboso si è tradotto in uno dei fatti coperti dalla polizza. È dunque al dato “obiettivo” del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l'invio di certificati medici da parte dell'infortunato attestanti la necessità di cure che somministra elementi equivoci circa l'esistenza o meno dello stato invalidante (C.
App. Venezia, n. 42/2025)
12 Nella specie l'opponente ha prodotto il decreto di omologa con cui questo Tribunale ha riconosciuto la sua invalidità permanente nella misura del 92 % a far data dal 1° giugno 2013.
Pertanto, in difetto di altra documentazione dallo stesso fornita, deve ritenersi che questi abbia avuto consapevolezza che l'evento lesivo sofferto in occasione del sinistro si era tradotto nell'esistenza di uno degli eventi lesivi coperti dalla polizza assicurativa a partire dall'introduzione del ricorso di A.T.P.O. iscritto al n. 2565/2013
R.G. Lav.
Poiché non sono stati provati atti interruttivi successivi a questo momento (infatti,
l'ultima comunicazione tra le parti – prima della chiamata in garanzia – risale all'8 maggio 2013) il diritto deve ritenersi prescritto. E al medesimo epilogo deve giungersi anche qualora il dies a quo si facesse coincidere con la data di emissione del decreto di omologa, i.e. 10 maggio 2017.
Non si può invero condividere la tesi avanzata dal debitore secondo cui il termine decorre dalla scadenza del finanziamento giacché il diritto all'indennizzo ha una sua causa se e in quanto venga in rilievo nel corso del rapporto una situazione (i.e. il rischio) che impedisce di onorare il pagamento. Né sussistono gli estremi della pur invocata riassicurazione, non emergendo dagli atti che l'Assicuratore si sia a sua volta riassicurato.
Infine e ad abundantiam va osservato che, a fronte delle numerose sollecitazioni della
Compagnia a integrare la documentazione (v. allegati alla comparsa di costituzione di quest'ultima), non ha dato prova di avere adempiuto né di aver Parte_1 comunicato il decreto di omologa alla stessa e, pertanto, anche l'eccezione di inadempimento sollevata in subordine da sarebbe fondata. Controparte_2
La domanda nei confronti del terzo chiamato va respinta.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore dell'opposto e del terzo chiamato separatamente considerati in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
13 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta delle parti vittoriose (ivi inclusa la fase istruttoria per la terza chiamata che ha comunque dovuto esaminare le memorie di parte attrice soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1353/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 206/2019 emesso da questo Tribunale il 12 maggio
2019 (depositato il 14 maggio 2019);
2) rigetta la domanda rivolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_3 [...]
e spese di lite, che liquida per ciascuno in € 3.809,00 oltre Controparte_2 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
14
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1353/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. SALVATORE MANCUSO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. ANTONINO ROMANO in sostituzione dell'avv. CP_1
MARCO ROSSI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'avv. STEFANO Controparte_2
PRINCIPATO anche per delega dell'avv. D'ARGENIO precisa che il rapporto in esame non è una riassicurazione, non essendoci due assicurazioni, ma una assicurazione e una banca. Precisa che la polizza non prevede l'obbligatorietà della perizia e che, non essendo tale perizia obbligatoria, non si è verificata alcuna interruzione (Cass., n. 8674/2009).
Evidenzia che la prescrizione decorre dalla verificazione del fatto e che nei due anni e oltre antecedenti la notifica dell'atto di chiamata non c'è alcun atto interruttivo.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
1 Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353/2019 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Salvatore C.F._1
Mancuso presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (p.i. ) CP_3 P.IVA_1 in persona della sua procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa CP_4
giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc.
[...] Persona_1
14051), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
E rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Controparte_2
Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 (p.i. ) in persona del Rappresentante P.IVA_2 generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura generale Rep. n. 2283, Racc. n. 1307 del
12.03.2012 del Notaio dott. di Milano e dichiarazione di nomina in Persona_2 calce ad essa, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c., dagli avv.ti Matteo Massimo
3 D'Argenio e Stefano Principato ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – assicurazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 agosto 2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 206/2019 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 49.573,94 – oltre interessi e spese – nei confronti di Controparte_3
(di cui € 4.357,68 in forza del contratto di finanziamento per l'acquisto di una lavatrice
(n. 66149858596) originariamente stipulato con Linea S.p.A. ed il resto in forza di altro contratto di finanziamento (n. 20149991215413) originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.A., chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa on cui aveva stipulato una polizza assicurativa del Controparte_2 credito.
Costituitasi l'opposta con comparsa del 7 gennaio 2020, veniva autorizzata la chiamata del terzo che resisteva con comparsa del 24 settembre 2020 ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 13 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del ruolo, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
4 L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018). la cui titolarità del credito a seguito delle plurime cessioni è stata Controparte_3 adeguatamente provata e comunque non risulta tempestivamente contestata, ha prodotto, in primo luogo, i due contratti oggetto di adempimento, i.e. il n.
66149858596 e il n. 20149991215413.
Il primo consiste in una richiesta di finanziamento per l'acquisto di una lavatrice per il costo complessivo di € 931,80 (di cui € 813 a titolo di importo finanziato ed il resto a titolo di costo del finanziamento) ove si legge che il rimborso sarebbe dovuto avvenire in 12 rate dell'importo di € 77,65, di cui la prima maggiorata di € 14,62 per imposta di bollo, nonché nella richiesta di contestuale emissione di carta di credito revolving con un fido iniziale di € 1.000,00 Si tratta di un finanziamento sufficientemente determinato giacché da esso si evince che il piano di ammortamento
è a rata costante (c.d. alla francese) e che il T.A.N. è del 13, 50 % e il T.A.E.G. è del
14,38 %. Anche le condizioni del credito revolving risultano determinate in base al seguente prospetto:
5 Il secondo è una richiesta di prestito personale il cui costo complessivo è di €
48.876,00 (di cui € 30.000 a titolo di prestito e il resto quale costo del mutuo) ed ivi si legge che l'importo sarà dilazionato in rate mensili pari a n. 120 dell'importo di €
407,30 ciascuna. Anche in questo caso il metodo di ammortamento è alla francese e il T.A.N. è dello 08,95% e il T.A.E.G. è del 09,53 %.
Sono stati altresì prodotti gli estratti conto dettagliati dei rispettivi rapporti idonei a dimostrare analiticamente l'andamento delle operazioni.
A fronte di queste produzioni documentali le censure dell'opponente non colgono nel segno.
Con il primo motivo egli si duole che gli interessi di mora del 14,60 % richiesti dall'opposta per un ammontare di € 19.635,58 non siano stati sufficientemente determinati e non trovino riscontro contrattuale.
Il rilievo – evidentemente circoscritto al secondo contratto (in quanto allo stesso si riferiscono la percentuale richiamata e l'importo preteso a tale titolo) – non tiene conto che, ai sensi dell'art. 18 dell'accordo, l'interesse di mora sulle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine (regolarmente notificata in
Sant'Agata Militello via Baldisseri n. 54 con raccomandata 64952893437-1, v. all. 19 e
20 al ricorso monitorio) è chiaramente indicato nella misura del 14,60 % annuo (i.e.
1,22 % mensile). Il calcolo risulta dal prospetto allegato al fascicolo monitorio che è stato genericamente contestato (“il mero prospetto del calcolo degli interessi, che qui comunque se ne contesta anche il contenuto e il modus dei calcoli effettuati, in quanto insufficiente ad addivenire alla somma sopra testè citata ed ingiunta”) e non viene superato da rilievi tecnici di parte idonei a ingenerare il sospetto di errori di calcolo.
Sussiste invero la prova scritta della clausola determinativa degli interessi concretamente censurati.
Assorbito il secondo motivo di opposizione dalla decisione del precedente giudice istruttore sulla esecutorietà del decreto ingiuntivo, neppure il quarto motivo di opposizione – che va esaminato prioritariamente per ragioni logiche – coglie nel segno.
6 ha lamentato il carattere usurario degli interessi, nondimeno i suoi Parte_1 rilievi sono rimasti sguarniti di supporto probatorio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione
– secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. – deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, i.e. il finanziato-opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
Solo in presenza di tale condizione, infatti, l'attore deve provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass., n. 10860/2011).
Pertanto, l'opponente, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca
– come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite – non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).
In particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di far valere ogni questione inerente al calcolo degli interessi, dovendo specificare in che termini e quando sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Nella specie la contestazione è stata formulata in modo generico ed apodittico con riferimento a entrambi i contratti e non è stata integrata nelle memorie istruttorie.
Di qui l'inammissibilità di un'indagine tecnica d'ufficio (che si sarebbe rivelata del tutto esplorativa).
Peraltro, anche una indagine officiosa – possibile alla luce della qualifica di consumatore – rivela in astratto che i tassi soglia non sono stati superati.
In premessa va precisato che la verifica dell'usurarietà dei tassi va eseguita con riferimento al tempo della loro pattuizione e non avuto riguardo allo svolgimento del rapporto obbligatorio (Cass., S.U., n. 24675/2017) e che fra interessi moratori e corrispettivi vi è una evidente diversità funzionale (Cass., n. 26286/2019: “vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo, che opera nella fase fisiologica del rapporto, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.
7 L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., si applica nella fase patologica del rapporto e rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento. La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – proprio in ragione di tale diversità funzionale – il principio di simmetria impone di comparare grandezze omogenee e, pertanto, impedisce il confronto tra il tasso effettivamente praticato a titolo di mora e il c.d. tasso soglia rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Sul punto il Supremo Collegio ha pure precisato che la mancata inclusione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – nel cui ammontare sono normalmente computati gli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura – non preclude l'applicazione, ai fini della verifica della loro eventuale usurarietà, dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 laddove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Pertanto, la base per il calcolo del tasso soglia-mora sarà primariamente costituita dal
T.E.G.M. più la media degli interessi moratori rilevati dai decreti.
Alla somma così calcolata si dovranno poi operare incrementi differenti a seconda che il prestito sia stato stipulato nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 oppure a seguito della sua novella ex decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: nel primo caso, bisognerà incrementare il quantum della metà; nel secondo, sarà necessario applicare un primo aumento del 25% e un ulteriore aumento di quattro punti percentuali.
8 Il contratto n. 66149858596 è stato stipulato nel secondo trimestre del 2007 (28 giugno 2007) e prevede un T.A.E.G. del 14,38 % per il prestito finalizzato all'acquisto e del 17,52% e del 18,68 % per il credito revolving.
Esaminato il D.M. di riferimento (la cui conoscenza è acquisibile indipendentemente dall'attività svolta dalla parte che invoca la nullità e persino in base alla scienza personale del giudice, così Cass., ord. 13 maggio 2020, n. 8883, §§ 4.5-4.8), emerge che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi per il credito finalizzato all'acquisto rateale
e credito revolving fino a € 1.500 è pari al [16,26 % (i.e. il T.E.G.M.) + 50 % =] 24,39
% e, pertanto, non è superato.
Con riferimento al tasso di interesse moratorio per le medesime operazioni, l'art. 3 del D.M. rileva che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, considerato che il tasso soglia-mora [(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5] è pari a 27,54
%, l'applicazione degli interessi moratori (pari all'1,5 % calcolato sulle rate impagate)
– ove fosse pure specificamente contestata – non integra gli estremi dell'usura.
Il contratto n. 20149991215413 è stato stipulato nel primo trimestre del 2011 (8 marzo
2011) e prevede un T.A.E.G. del 9,53 %.
Esaminato il D.M. di riferimento emerge che il tasso soglia per gli interessi corrispettivi per i crediti personali è pari a [(11,30 % (i.e. il T.E.G.M.) + 50 % =]
16,95% e, pertanto, non è superato.
Con riferimento al tasso di interesse moratorio per le medesime operazioni, l'art. 3 del D.M. rileva che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Pertanto, considerato che il tasso soglia-mora [(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5] è pari a 20,10
%, l'applicazione degli interessi moratori (pari al 14,60 %) non integra gli estremi dell'usura.
Con il quinto motivo di opposizione censura genericamente la Parte_1 nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c. dei contratti
Findomestic e Compass, precisando di lamentare la mancata enunciazione espressa del loro carattere ed inesistenza della prescritta approvazione specifica.
9 Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “[n]el caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (v., per tutte, Cass., n. 22984/2015 e Cass., n. 4126/2024).
Peraltro, le clausole presunte come vessatorie possono, comunque, essere valide se separatamente evidenziate rispetto alle altre e autonomamente sottoscritte (Cass., n.
26977/2007; Cass., n. 5733/08). Secondo quanto previsto dall'art. 1341 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione delle clausole onerose sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare attenzione, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole, anche se individuate con riferimento al numero d'ordine o lettera ed all'oggetto di ciascuna di essa (Cass., n. 630/2004; Cass., n.
4843/2003; Cass., n. 14454/2000).
Nella specie, i contratti stipulati prevedono, in un apposito spazio, la sottoscrizione specifica di alcune clausole contrattuali ed è evidente che, attraverso tale apposita previsione, il creditore ha inteso richiamare l'attenzione dei contraenti su alcune condizioni di contratto.
Nel primo si legge infatti:
Nel secondo emerge chiaramente analoga approvazione specifica sul costo del prestito, sulle modalità di rimborso e sulle clausole di: inizio decorrenza del piano di rimborso;
diritto di cessione;
facoltà per Findomestic in presenza di giustificati motivi di variare i costi applicati;
garanzia fideiussoria prestata dal coniuge firmatario;
penale per ritardato pagamento;
decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora (v. pagina 1 del file del contratto, anche riportata in formato immagina a pag. 3 della comparsa di costituzione di ). CP_
10 Tali clausole sono consultabili all'interno delle condizioni contrattuali, indicate con numerazione separata ed oggetto di richiamo a parte in una sezione grafica separata del contratto con specifica approvazione scritta dei contraenti (v., peraltro, Cass., n.
3307/2018, alla cui stregua qualora una clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (...)”).
Appare altresì rispetta l'esigenza di “specificità” della indicazione delle clausole soggette a firma separata, anche laddove, come nei contratti in esame, siano cumulativamente indicate le clausole con riferimenti numerici, ma vi è un cenno al loro contenuto (v. Cass., n. 22984/2015 e Cass., n. 4126/2024 prima citate).
Nella specie, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, si tratta di contratti di finanziamento ove la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che, oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341, comma 2, c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua attenzione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
D'altra parte, la genericità degli atti di parte sul punto non consente neppure di comprendere se le sue doglianze siano rivolte a precise e puntuali pattuizioni che, beninteso, nella vicenda concreta non appaiono prima facie determinare alcuno squilibrio normativo tra diritti e obblighi idoneo a integrare una condotta abusiva a norma del codice del consumo.
L'opposizione spiegata nei confronti di è dunque infondata. Controparte_3
3. – Va adesso esaminata la domanda spiegata da nei Parte_1 confronti di Controparte_2
11 È pacifico che, per il finanziamento originariamente stipulato con Findomestic,
l'opponente ha aderito, per quello che interessa alla luce dell'oggetto della domanda, alla polizza collettiva facoltativa n. 5017/01 tra Findomestic S.p.A. e Controparte_2
a copertura del rischio “Decesso” e “Invalidità Permanente” (v. pure
[...] documentazione prodotta dalla terza chiamata) e che in questa sede ne lamenti l'inadempimento.
Il diritto va tuttavia dichiarato estinto per prescrizione come tempestivamente rilevato dalla terza chiamata.
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, “[g]li altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”.
È ius receptum che in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (Cass., n. 14420/2016; Cass., n. 8973/2020).
In altre parole, il dies a quo va individuato nel momento in cui l'assicurato ha preso conoscenza che l'evento lesivo o morboso si è tradotto in uno dei fatti coperti dalla polizza. È dunque al dato “obiettivo” del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l'invio di certificati medici da parte dell'infortunato attestanti la necessità di cure che somministra elementi equivoci circa l'esistenza o meno dello stato invalidante (C.
App. Venezia, n. 42/2025)
12 Nella specie l'opponente ha prodotto il decreto di omologa con cui questo Tribunale ha riconosciuto la sua invalidità permanente nella misura del 92 % a far data dal 1° giugno 2013.
Pertanto, in difetto di altra documentazione dallo stesso fornita, deve ritenersi che questi abbia avuto consapevolezza che l'evento lesivo sofferto in occasione del sinistro si era tradotto nell'esistenza di uno degli eventi lesivi coperti dalla polizza assicurativa a partire dall'introduzione del ricorso di A.T.P.O. iscritto al n. 2565/2013
R.G. Lav.
Poiché non sono stati provati atti interruttivi successivi a questo momento (infatti,
l'ultima comunicazione tra le parti – prima della chiamata in garanzia – risale all'8 maggio 2013) il diritto deve ritenersi prescritto. E al medesimo epilogo deve giungersi anche qualora il dies a quo si facesse coincidere con la data di emissione del decreto di omologa, i.e. 10 maggio 2017.
Non si può invero condividere la tesi avanzata dal debitore secondo cui il termine decorre dalla scadenza del finanziamento giacché il diritto all'indennizzo ha una sua causa se e in quanto venga in rilievo nel corso del rapporto una situazione (i.e. il rischio) che impedisce di onorare il pagamento. Né sussistono gli estremi della pur invocata riassicurazione, non emergendo dagli atti che l'Assicuratore si sia a sua volta riassicurato.
Infine e ad abundantiam va osservato che, a fronte delle numerose sollecitazioni della
Compagnia a integrare la documentazione (v. allegati alla comparsa di costituzione di quest'ultima), non ha dato prova di avere adempiuto né di aver Parte_1 comunicato il decreto di omologa alla stessa e, pertanto, anche l'eccezione di inadempimento sollevata in subordine da sarebbe fondata. Controparte_2
La domanda nei confronti del terzo chiamato va respinta.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in favore dell'opposto e del terzo chiamato separatamente considerati in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
13 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta delle parti vittoriose (ivi inclusa la fase istruttoria per la terza chiamata che ha comunque dovuto esaminare le memorie di parte attrice soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1353/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 206/2019 emesso da questo Tribunale il 12 maggio
2019 (depositato il 14 maggio 2019);
2) rigetta la domanda rivolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_3 [...]
e spese di lite, che liquida per ciascuno in € 3.809,00 oltre Controparte_2 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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