Articolo 5 della Legge 28 febbraio 1992, n. 220
Articolo 4Articolo 6
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12 agosto 2006
Art. 5. Unita' di gestione dei modelli
di previsione e di prevenzione 1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalita' op- erative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unita' di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unita' di gestione e' istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione.
2. L'unita' di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonche' di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per il controllo dell'eutrofizzazione, nonche' per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006